Approfondimento su alcuni aspetti tecnico fiscali inerenti la compilazione delle asseverazioni/attestazioni legate al SuperSismabonus 110%, che costituiscono un punto di partenza necessario e imprescindibile per dare avvio alle attività legate alla maxi-detrazione sismica
Oggi spostiamo l'attenzione sul SuperSismabonus 110% e precisamente sull'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, ovverosia uno degli adempimenti necessari ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali - compreso il Superbonus 110% - previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Si tratta dell'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. E' stata 'istituita' dall'art.16 comma 1-quater del DL 63/2013 e definita nelle sue specifiche, dapprima, dal DM 58 del 28 febbraio 2017, cd. linee guida per la classificazione del rischio sismico in ottica Sismabonus. Dentro questo provvedimento del MIT c'erano due allegati:
L'art.119 comma 4 del DL Rilancio ha poi previsto che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico in ottica SuperSismabonus, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.
NB - i professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il modello di asseverazione, quindi, è stato aggiornato rispetto al vecchio decreto e la modifica è stata effettuata con un altro provvedimento del MIT, il DM 329 del 6 agosto 2020 che 'contiene' questi allegati:
NB - Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche l’attestazione di congruità dei costi.
Qui sotto, andiamo a vedere i dettagli operativi per i primi tre modelli, grazie all'interpretazione che ci ha fornito un attento lettore di Ingenio e 'addetto ai lavori', l'Ing. Andrea Sestini (specializzato in strutture), che ovviamente ringraziamo.
NB - Trattandosi di interpretazioni delle norme, in attesa di conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate (che, sul merito, non sono chiare o non sono arrivate), le indicazioni sottostanti rappresentano una 'traccia' operativa.
Ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera b del DM 329/2020, il deposito dell’allegato B presso il comune (o sportello unico competente a seconda dei casi) in caso di permesso di costruire può essere effettuato anche successivamente alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo e del relativo rilascio, inviandolo prima o al limite contestualmente l’invio dell’inizio lavori senza perdere l’agevolazione (l’inizio lavori sancisce il termine ultimo previsto per evitare l’asseverazione tardiva e la decadenza del bonus). Si tratta della cd. asseverazione 'tardiva', tenendo presente che:
La cifra da indicare (a monte della tabella SAL) relativamente all’ammontare dei lavori stimati in fase di progetto è pari a quella indicata nell’allegato B (quindi stimata con prezzari ufficiali, ma al netto dell’Iva) e il rispetto del requisito di raggiungimento del 30% dell’intervento per l’emissione del SAL è riferito a detta cifra corrispondente al totale lavori indipendentemente dal massimale disponibile (cfr. risposta n. 538/2020 dell'Agenzia delle Entrate).
PS - in questo senso, l'ANAC si è recentemente 'mossa' per velocizzare le Regioni nella determinazione dei prezzari aggiornati.
L’importo dei relativi SAL da indicare nell’apposita tabella è determinato invece applicando i prezzi di appalto effettivi e determinando l’ammontare dei lavori corrispondente alle quantità eseguite. Accade che, poiché i prezzi di appalto saranno minori uguali (per il rispetto della congruità) dei prezzi stimati con i listini ufficiali, il 30% relativo all’importo stimato da progetto (allegato B) corrisponde in realtà ad uno stato di avanzamento maggiore del 30% rispetto all’importo dell’appalto effettivo.
Ad esempio:
In questi casi, il SAL può essere emesso a maturazione di un importo pari a 30% di 90.000 euro = 27.000 euro che corrisponde in realtà al 33.75% rispetto all’appalto reale (27.000/80.000 x 100= 33.75).
La cifra da indicare è quella corrispondente all’ammontare dei lavori effettivamente realizzati in conformità al progetto ed eventuali varianti sulla base della contabilità e dei prezzi di appalto, al netto dell’Iva, indipendentemente dalla cifra stimata e indicata sull’allegato B in sede di progetto.
Quindi rappresenta la cifra risultante dalla contabilità finale svolta con i prezzi di appalto pattuiti.
Questo modulo è di competenza del collaudatore finale, che attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (e a quello delle eventuali varianti) che hanno consentito la riduzione del rischio sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di classi di rischio, rispetto alla situazione ante-operam.
Supponiamo che nel mese di luglio 2020 (e quindi in prossimità dell'entrata in vigore del DM 329) un tecnico abbia depositato il titolo edilizio con contestuale asseverazione redatta utilizzando il 'vecchio' Allegato B, quello del DM 58/2017. Cosa dovrebbe fare per usufruire del Sismabonus 110%? Depositare una nuova asseverazione ex Allegato B 'nuovo', come 'integrazione' del precedente? Non sarebbe considerata, in tal caso, asseverazione tardiva? La ripresentazione del nuovo modello sarebbe accettata dal comune? E da chi deve porre il visto di conformità? E, infine, dall'Agenzia delle Entrate?
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