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Il titolo III del Nuovo Testo Unico Costruzioni: coordinamento, conferme ed innovazioni

Approfondimento mirato per ciascuno dei capitoli tematici, con rapida panoramica delle parti maggiormente significative

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Il titolo III della proposta di legge riguardante la disciplina delle costruzioni (Testo Unico delle Costruzioni) ha per oggetto la “Resistenza e stabilità delle costruzioni” ed è suddiviso in sei differenti capi (Capo I “Disposizioni generali”, Capo II “Attori del processo”, Capo III “Adempimento tecnico-amministrativi e competenze”, Capo IV “Disposizioni generali”, Capo V “Controlli amministrativi e sanzioni”, Capo VI “Anagrafe delle costuzioni”).

In questo articolo non ci soffermeremo sulle finalità generali dell’azione legislativa alla base dell’impostazione del nuovo testo, peraltro già oggetto di altri approfondimenti presenti su questa testata, bensì ci limiteremo all’analisi degli aspetti che riteniamo peculiari legati al mondo delle opere strutturali; a tal proposito abbiamo ritenuto opportuno cercare di fornire una chiave interpretativa che dividesse in capitoli tematici quanto contenuto nella bozza in nostro possesso e consentisse la categorizzazione del testo in:

  • Atti di coordinamento con norme vigenti;
  • Modifiche precisazioni ed innovazioni rispetto alla disciplina corrente.

Nel seguito dell’articolo, per ciascuno dei capitoli tematici, forniremo una rapida panoramica di quanto a nostro avviso sia da ritenersi maggiormente significativo.

 

Atti di coordinamento con norme vigenti

L’aspetto più evidente della bozza del titolo III del testo sulla disciplina delle costruzioni in ambito strutturale è sicuramente il coordinamento con i decreti ministeriali di emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018) e la definizione del campo di applicabilità del titolo III alle medesime opere oggetto delle stesse norme tecniche (rif. Comma 6 art. 66 Bozza “Disciplina delle costruzioni” “La disciplina del presente Titolo III si applica a tutte le tipologie di costruzioni rientranti nell’ambito di applicazione delle Norme tecniche. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle Norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”). Nel titolo III vengono infatti riproposte, mutuandole in maniera pressochè fedele, la maggior parte delle tematiche espresse nelle Norme tecniche (approccio semiprobabilistico, livelli di affidabilità, azioni, sistemi costruttivi, materiali da costruzione, costruzioni innovative, fabbricanti di materiali da costruzione, categorie di intervento ecc.)

Si segnala inoltre come il capo IV strutturi quanto già contenuto nella disciplina circa le “Disposizioni particolari”

 

Modifiche, precisazioni ed innovazioni rispetto alla disciplina corrente

Il testo del titolo III proposto contiene alcuni articoli di particolare interesse che precisano e meglio chiariscono alcuni aspetti specifici della disciplina delle costruzioni.

Gli articoli 69 e 70 in particolare riprendono e chiariscono le definizioni di “costruzioni in corso” e “costruzioni esistenti”: tali definizioni, in parte già contenute nelle Norme Tecniche, risultano maggiormente consistenti e dettagliate rispetto a quanto specificato nella disciplina corrente e incardinano quanto stabilito agli art. 89 “Accertamento di conformità e certificato di idoneità o di rispondenza strutturale”, art. 90 “Deroghe all’osservanza delle Norme Tecniche” e art. 91 “Aggiornamento della pericolosità sisimica: adempimenti in corso di realizzazione”. E’ opportuno segnalare fin d’ora che, come peraltro presente in altri passaggi del testo in esame, nel comma 7 dell’art. 89 si faccia riferimento all’emanazione di “apposite Linee guida per la redazione dei certificati” di idoneità e rispondenza strutturale sulla base delle quali dovranno essere redatti i certificati stessi.

Nell’art. 73 invece si ribadisce il ruolo e le competenze dei laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione rimandando però, al comma 10 dello stesso articolo, all’emanazione di una specifica per “stabilire i criteri ed i requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione …. nonché le regole per il corretto svolgimento dell’attività dei laboratori, l’elenco delle prove e delle verifiche per le quali è obbligatoria la certificazione di cui al presente articolo, nonché il relativo prezziario di minima”. A tal proposito appare significativo il comma seguente in cui si dispone che “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 10, nonché, successivamente, per il periodo transitorio dallo stesso fissato, i laboratori già autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono continuare ad operare in conformità alla previgente normativa, nei settori autorizzati”, lasciando presupporre la necessità da parte dei laboratori stessi di procedere con una nuova procedura di autorizzazione ai sensi delle nuove linee guida.

Nel capo II del testo in nostro possesso vengono definite le competenze e le prerogative degli attori del processo (Art. 75 “Committente”, Art. 76 “Progettista delle strutture”, Art. 77 “Direttore dei lavori delle strutture”, Art. 79 “Collaudatore statico”) nonché i profili di responsabilità degli stessi (Art. 80). Questa sezione del testo riassume quanto già consolidato nella disciplina corrente e la meglio dettaglia in alcuni aspetti specifici. Si segnalano in particolare:

  • il comma 7 dell’art. 76 relativo alla definizione delle competenze di coordinamento da parte del “coordinatore della progettazione strutturale” nel caso di adozione della procedura BIM;
  • il comma 5 dell’art. 77 in cui viene stabilito che il direttore dei lavori delle opere strutturali deve, all’ultimazione delle opere strutturali stesse, “con atto formale e con data certa”, provvedere alla consegna del piano manutenzione delle opere;
  • il comma 5 punto d) dell’art. 79 sancisce, estendendolo quanto già consolidato nella disciplina, che il collaudatore statico non deve “appartenere alla stessa organizzazione o società professionale, di qualsiasi forma giuridica ammessa dalla legge, della quale fanno parte gli altri professionisti incaricati del progetto o della direzione dei lavori, anche solo operativa, della stessa costruzione”.

Nel capo III vengono stabiliti gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze delle varie figure coinvolte nel processo relativo alle opere strutturali. Si segnalano, relativamente a questo capitolo del testo, alcuni specifici aspetti che si ritengono significativi:

  • l’art. 81 definisce, in ossequio a quanto già previsto normativamente, due distinte categorie di interventi (Categoria A: a.1 nuove costruzioni, a.2 miglioramenti e adeguamenti sismici, a.3 riparazioni ed interventi locali – Categoria B: interventi “minori”), mentre l’art. 82 definisce le modalità di deposito dei progetti delle opere e lavori strutturali. Si segnala, quale elemento di novità rispetto alla prassi attualmente in vigore in alcune regioni, che le varianti non sostanziali ai progetti strutturali dovranno essere trasmesse ed asseverate dal direttore dei lavori insieme alla Relazione a strutture ultimate (rif. Art. 83) che dovrà contenere i disegni finali “as-built”;
  • l’art. 86 dettaglia i contenuti del certificato di collaudo statico: da segnalare come venga sancito un intervallo temporale di trenta giorni per eventuali chiarimenti o integrazioni da parte del competente ufficio regionale che, nel caso vengano richiesti provvederanno a riavviare il processo di deposito. Il comma 8 dell’art. 86 inoltre sancisce la non efficacia del collaudo nel caso in cui si riscontri il decadere dei presupposti tecnico-amministrativi alla base del collaudo stesso: questa precisazione rappresenta un chiarimento estremamente significativo in caso di contenzioso che coinvolga le opere strutturali;
  • l’art. 88 introduce un elemento di significativa novità tecnica richiedendo esplicitamente che venga prodotta la “Relazione ad opere complementari ultimate” e che nel progetto strutturale depositato siano “individuati” gli “elementi strutturali secondari” e gli “elementi costruttivi non strutturali”. Quanto richiesto, seppur già concettualmente presente nella normativa tecnica corrente, rappresenta un elemento di novità sostanziale dato che obbligherà i progettisti strutturali a dar evidenza nei progetti depositati delle considerazioni svolte circa gli elementi secondari e a definirne le modalità di presidio (oltre agli elementi strutturali secondari dovranno essere esplicitamente trattati gli impianti e gli elementi costruttivi non strutturali). Sarà poi compito del collaudatore statico, del direttore dei lavori generale o del collaudatore tecnico-funzionale o tecnico-amministrativo (a seguito di formale incarico da parte della committenza) asseverare l’avvenuta ultimazione delle opere complementari e la rispondenza delle stesse al progetto allegandone le certificazioni ove previste.

Il capo V struttura e aggiorna il quadro dei controlli amministrativi e delle sanzioni specificandone modalità ed entità in funzione sia della natura che del soggetto di riferimento.

Il capo VI del testo presenta gli elementi di maggiore e più consistente novità formalizzando l’istituzione dell’anagrafe delle costruzioni (art. 109) e del fascicolo digitale delle costruzioni (art. 110). Le finalità e la natura del fascicolo digitale in particolare sono definiti all’art. 110 mentre i suoi contenuti sono riferiti all’art. 111. Estremamente significativi i contenuti espressi ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 111:

  • 4. Il fascicolo digitale della costruzione deve essere redatto ogniqualvolta si realizzi una nuova costruzione, sia pubblica che privata. Il fascicolo deve essere altresì redatto o aggiornato ogniqualvolta si eseguano su una costruzione esistente, sia pubblica che privata, interventi che richiedano un titolo abilitativo;
  • 5. Per le costruzioni esistenti prive del fascicolo, sulle quale non si intervenga, lo stesso deve essere comunque redatto:
    • a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
    • b) entro 60 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per edifici pubblici e opere infrastrutturali che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a).
  • 6. La costruzione priva del fascicolo non può essere oggetto di benefici contributivi, fiscali o assicurativi.

Appare di facile comprensione stabilire la portata delle ricadute dell’istituzione di questi due strumenti in relazione ai commi 4 e 6 ed ai contenuti relativi all’affidabilità strutturale della costruzione definiti all’art. 112. Il fascicolo della costruzione dovrà infatti contenere, per quanto attinente alle prestazioni strutturali dell’edificio, oltre alle caratteristiche tecniche, ai dati per la definizione dell’azione sismica, ai riferimenti abilitativi strutturali, alle relazioni a strutture ultimate corredate da as-built, ai collaudi/dichiarazioni di regolare esecuzione o certificato di idoneità strutturale anche la definizione della classe di rischio sismico: la classificazione del rischio sismico (peraltro già prevista normativamente), al pari di quanto avvenuto per la classificazione energetica dei fabbricati, diventerà un elemento caratteristico delle costruzioni rendendo cogente una massiccia azione di valutazione della sicurezza generalizzata dell’intero patrimonio edilizio nazionale.

 

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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