Approfondimento mirato per ciascuno dei capitoli tematici, con rapida panoramica delle parti maggiormente significative
Il titolo III della proposta di legge riguardante la disciplina delle costruzioni (Testo Unico delle Costruzioni) ha per oggetto la “Resistenza e stabilità delle costruzioni” ed è suddiviso in sei differenti capi (Capo I “Disposizioni generali”, Capo II “Attori del processo”, Capo III “Adempimento tecnico-amministrativi e competenze”, Capo IV “Disposizioni generali”, Capo V “Controlli amministrativi e sanzioni”, Capo VI “Anagrafe delle costuzioni”).
In questo articolo non ci soffermeremo sulle finalità generali dell’azione legislativa alla base dell’impostazione del nuovo testo, peraltro già oggetto di altri approfondimenti presenti su questa testata, bensì ci limiteremo all’analisi degli aspetti che riteniamo peculiari legati al mondo delle opere strutturali; a tal proposito abbiamo ritenuto opportuno cercare di fornire una chiave interpretativa che dividesse in capitoli tematici quanto contenuto nella bozza in nostro possesso e consentisse la categorizzazione del testo in:
Nel seguito dell’articolo, per ciascuno dei capitoli tematici, forniremo una rapida panoramica di quanto a nostro avviso sia da ritenersi maggiormente significativo.
L’aspetto più evidente della bozza del titolo III del testo sulla disciplina delle costruzioni in ambito strutturale è sicuramente il coordinamento con i decreti ministeriali di emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018) e la definizione del campo di applicabilità del titolo III alle medesime opere oggetto delle stesse norme tecniche (rif. Comma 6 art. 66 Bozza “Disciplina delle costruzioni” “La disciplina del presente Titolo III si applica a tutte le tipologie di costruzioni rientranti nell’ambito di applicazione delle Norme tecniche. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle Norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”). Nel titolo III vengono infatti riproposte, mutuandole in maniera pressochè fedele, la maggior parte delle tematiche espresse nelle Norme tecniche (approccio semiprobabilistico, livelli di affidabilità, azioni, sistemi costruttivi, materiali da costruzione, costruzioni innovative, fabbricanti di materiali da costruzione, categorie di intervento ecc.)
Si segnala inoltre come il capo IV strutturi quanto già contenuto nella disciplina circa le “Disposizioni particolari”
Il testo del titolo III proposto contiene alcuni articoli di particolare interesse che precisano e meglio chiariscono alcuni aspetti specifici della disciplina delle costruzioni.
Gli articoli 69 e 70 in particolare riprendono e chiariscono le definizioni di “costruzioni in corso” e “costruzioni esistenti”: tali definizioni, in parte già contenute nelle Norme Tecniche, risultano maggiormente consistenti e dettagliate rispetto a quanto specificato nella disciplina corrente e incardinano quanto stabilito agli art. 89 “Accertamento di conformità e certificato di idoneità o di rispondenza strutturale”, art. 90 “Deroghe all’osservanza delle Norme Tecniche” e art. 91 “Aggiornamento della pericolosità sisimica: adempimenti in corso di realizzazione”. E’ opportuno segnalare fin d’ora che, come peraltro presente in altri passaggi del testo in esame, nel comma 7 dell’art. 89 si faccia riferimento all’emanazione di “apposite Linee guida per la redazione dei certificati” di idoneità e rispondenza strutturale sulla base delle quali dovranno essere redatti i certificati stessi.
Nell’art. 73 invece si ribadisce il ruolo e le competenze dei laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione rimandando però, al comma 10 dello stesso articolo, all’emanazione di una specifica per “stabilire i criteri ed i requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione …. nonché le regole per il corretto svolgimento dell’attività dei laboratori, l’elenco delle prove e delle verifiche per le quali è obbligatoria la certificazione di cui al presente articolo, nonché il relativo prezziario di minima”. A tal proposito appare significativo il comma seguente in cui si dispone che “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 10, nonché, successivamente, per il periodo transitorio dallo stesso fissato, i laboratori già autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono continuare ad operare in conformità alla previgente normativa, nei settori autorizzati”, lasciando presupporre la necessità da parte dei laboratori stessi di procedere con una nuova procedura di autorizzazione ai sensi delle nuove linee guida.
Nel capo II del testo in nostro possesso vengono definite le competenze e le prerogative degli attori del processo (Art. 75 “Committente”, Art. 76 “Progettista delle strutture”, Art. 77 “Direttore dei lavori delle strutture”, Art. 79 “Collaudatore statico”) nonché i profili di responsabilità degli stessi (Art. 80). Questa sezione del testo riassume quanto già consolidato nella disciplina corrente e la meglio dettaglia in alcuni aspetti specifici. Si segnalano in particolare:
Nel capo III vengono stabiliti gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze delle varie figure coinvolte nel processo relativo alle opere strutturali. Si segnalano, relativamente a questo capitolo del testo, alcuni specifici aspetti che si ritengono significativi:
Il capo V struttura e aggiorna il quadro dei controlli amministrativi e delle sanzioni specificandone modalità ed entità in funzione sia della natura che del soggetto di riferimento.
Il capo VI del testo presenta gli elementi di maggiore e più consistente novità formalizzando l’istituzione dell’anagrafe delle costruzioni (art. 109) e del fascicolo digitale delle costruzioni (art. 110). Le finalità e la natura del fascicolo digitale in particolare sono definiti all’art. 110 mentre i suoi contenuti sono riferiti all’art. 111. Estremamente significativi i contenuti espressi ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 111:
Appare di facile comprensione stabilire la portata delle ricadute dell’istituzione di questi due strumenti in relazione ai commi 4 e 6 ed ai contenuti relativi all’affidabilità strutturale della costruzione definiti all’art. 112. Il fascicolo della costruzione dovrà infatti contenere, per quanto attinente alle prestazioni strutturali dell’edificio, oltre alle caratteristiche tecniche, ai dati per la definizione dell’azione sismica, ai riferimenti abilitativi strutturali, alle relazioni a strutture ultimate corredate da as-built, ai collaudi/dichiarazioni di regolare esecuzione o certificato di idoneità strutturale anche la definizione della classe di rischio sismico: la classificazione del rischio sismico (peraltro già prevista normativamente), al pari di quanto avvenuto per la classificazione energetica dei fabbricati, diventerà un elemento caratteristico delle costruzioni rendendo cogente una massiccia azione di valutazione della sicurezza generalizzata dell’intero patrimonio edilizio nazionale.
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