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Rigenerazione urbana, arriva la nuova legge! Superbonus 110 e altri incentivi, fotovoltaico, progettazione

Gli interventi potranno accedere ad Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Detrazioni per l’acquisto di case in classe energetica A e B

 

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Ci siamo. Il Senato ha raggiunto l'accordo sul testo base del nuovo DDL sulla rigenerazione urbana. Si tratta di un importante provvedimento (disponibile in allegato, NON ANCORA IN VIGORE) molto atteso sia da parte dei professionisti tecnici, che dei contribuenti e anche dai comuni, visto che abbraccia diversi aspetti in materia edilizia, urbanistica e di incentivi, tra i quali:

  • incentivi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e acquisto di case efficienti;
  • concorsi di progettazione e di idee per garantire la qualità degli interventi;
  • semplificazioni normative;
  • Fondo da 500 milioni di euro dal 2021 al 2040;
  • banca dati del patrimonio immobiliare inutilizzato e lotta al consumo di suolo.

 

Incentivi fiscali: Superbonus ok, ma non solo

Il testo prevede una serie di incentivi, volti ad invogliare i privati ad avviare i lavori sugli immobili di loro proprietà e ad acquistare immobili in classe energetica elevata. Nello specifico:

  • gli interventi di rigenerazione urbana, realizzati anche con demolizione e successiva ricostruzione degli edifici, saranno incentivati con l’Ecobonus, il sismabonus e, ove possibile, il Superbonus 110%.
  • l'acquisto di unità immobiliari residenziali in classe energetica A o B, cedute dalle imprese in seguito agli interventi previsti dal Piano comunale di rigenerazione urbana, sarà agevolato con una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata;
  • negli ambiti urbani interessati dalla rigenerazione urbana sarà consentita, in deroga agli strumenti urbanistici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti e di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti. Saranno possibili ampliamenti fino al 10% della cubatura finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno. Si potranno, inoltre, realizzare terrazzi adiacenti alle unità residenziali nel rispetto delle normative sulle distanze. Tutti questi interventi potranno 'prendere' Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110% e detrazione Iva 50% a condizione che, dopo i lavori, gli edifici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50% i consumi degli edifici ai sensi del d.lgs. 192/2005;
  • per tutta la durata degli interventi previsti dal Piano comunale di rigenerazione urbana, gli immobili interessati non dovranno pagare l’imposto municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI). Al contrario, i Comuni potranno elevare fino allo 0,2% l’IMU sugli immobili inutilizzati o incompiuti da oltre 5 anni;
  • previste semplificazioni in materia di distanze tra edifici.

 

Concorsi di progettazione

I concorsi si svolgeranno in due livelli successivi, il primo finalizzato ad acquisire un'idea progettuale, il secondo ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. I successivi livelli di progettazione saranno affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.

 

Fondo nazionale da 500 milioni di euro

Il provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

  • a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
  • b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economicofinanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
  • c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
  • d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
  • e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
  • f) per l’assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;
  • g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

 

Bandi regionali

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

Il bando definisce:

  • a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
  • b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;
  • c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

 

Riuso

I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

  • a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;
  • b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell’Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell’obbligo di pareggio di bilancio come definito all’articolo 2, comma 1 lettera g).

IL NUOVO TESTO BASE DEL DDL RIGENERAZIONE URBANA APPROVATO DAL SENATO (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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