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I ruoli core nella pianificazione e gestione della sicurezza: coordinatore dell'esecuzione e collaboratori

Lente di ingrandimento sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dei suoi collaboratori

Terza e ultima appuntamento dedicato ai soggetti impegnati nella pianificazione e gestione della sicurezza sul cantiere. Dopo committenza e impresa affidataria e coordinatore in fase di progettazione, lente di ingrandimento sul ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dei suoi collaboratori


 

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Il coordinatore in fase di esecuzione ed i suoi collaboratori

Si tratta del ruolo cardine per la gestione della sicurezza nell’intero cantiere, a cui il legislatore oltre al compito di pianificazione delle attività (si pensi alla redazione del PSC in assenza di nomina del CSP), attribuisce funzioni di coordinamento delle imprese e la verifica del rispetto delle procedure definite attraverso il Piano di sicurezza e coordinamento e Piani operativi di sicurezza. Le attività in questione vengono di sovente esercitate attraverso il contributo del cosiddetto collaboratore del CSE, ruolo, questo, non disciplinato a livello normativo ma che può rivestire una funzione cardine nella complessiva gestione sicura del cantiere edile.

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

La definizione delle figure di coordinamento in cantiere trae origine nell'opportunità di frapporsi, tramite dei super partes qualificati, nelle dinamiche, spesso complesse, dei cantieri temporanei o mobili, la cui incidenza infortunistica predomina nei relativi dati statistici, ed a cui il legislatore, si diceva in precedenza, tentò di contrapporsi specificatamente già con il d.lgs. n. 494/1996.
Tuttavia, diverse interpretazioni normative hanno portato nel tempo alla delineazione di un ruolo, attribuibile, in particolare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che è andato ben oltre quelle che erano le ragioni ed i compiti assegnati a tali ruoli, facendone derivare spesso opinabili responsabilità in caso di infortunio sul lavoro.

È dunque uno dei ruoli più delicati per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, a fronte dei suoi obblighi, frequentemente imputato per il verificarsi di infortuni sul lavoro in cantiere, al pari di altri soggetti, quale il datore di lavoro d'impresa.

L'art. 92, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: "Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro".

Si tratta di un disposto fondamentale per l’attività del CSE, non di rado contestato dagli organi di vigilanza. Il disposto parte dal presupposto che il piano di sicurezza e coordinamento sia appropriato e che sulle prescrizioni in esso contenute, il CSE, tramite controlli in loco ed azioni di coordinamento delle attività, ne verifichi l'applicazione. Detto comma, però, si spinge oltre. È infatti richiesta la verifica della corretta applicazione (non individuazione) delle procedure di lavoro, tendenzialmente riportate nel relativo piano operativo di sicurezza (POS).

Il combinato disposto con il punto 2.1.3., Allegato XV, d.lgs. 81/08 fa emergere l'intento del legislatore di attribuire un compito di supplementare verifica sulla corretta applicazione di quanto vi è nel POS, di indurre il datore di lavoro dell'impresa ad assicurare, per ogni singolo cantiere, una vigilanza costante, attraverso un'adeguata strutturazione dell'organizzazione dell'organigramma dell'attività di cui è a capo.

Dunque:

    • verificare per esempio che le misure di prevenzione collettive prescritte nel PSC siano attuate (si cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 13986/2012);
    • rapportarsi affinché l'impresa esecutrice rispetti i divieti di sovrapposizione-lavorazione, per esempio transito al di sotto di un'area di lavoro (coordinamento interferenze);
    • verificare che le misure di prevenzione collettiva richieste per evitare, per esempio, il rischio di caduta dall'alto, siano allestite secondo corrette procedure (eventualmente rinviate dal PSC).

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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di fornire una "Guida alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili" a cura degli avv. Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.


Le verifiche in cantiere del Coordinatore in fase di esecuzione

Il primo destinatario delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza - si tratta di atti di natura privata - è il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, il quale è tenuto a delineare un assetto organizzativo di cantiere, individuando le figure necessarie a garantire la vigilanza costante sulle disposizioni individuate nel proprio POS e nel PSC, sulle attività svolte dai propri lavoratori. Con ampia visione d'insieme, il CSE dovrà garantire la verifica sul rispetto delle misure enunciate nel PSC e delle procedure di lavoro, intervenendo tuttavia, a prescindere, in virtù del suo status gerarchico e professionale, in quei casi di pericolo riscontrato.

Non a caso, qualora sia necessario adottare provvedimenti a valenza cautelare, di cui all'art. 93, co. 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08, è implicata la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche.

Il coordinatore, non potendo e non dovendo essere considerato un datore di lavoro aggiunto, deve allora dimostrare che il suo dovere di alta vigilanza (Cass. Pen. sez. IV, 29 marzo 2011, n. 12703 e Cass. Pen., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 14654) - obbligo da attuare non con una presenza costante, ma costantemente, in cantiere - sia stato ottemperato in modo efficace, evitando il presentarsi di rischi organizzativi e strutturali derivanti da un'inadeguata programmazione e/o verifica di quanto programmato, e non da rischi occasionali. Premesso un PSC appropriato, diviene quindi fondamentale, ai fini di una possibile responsabilità del CSE per l'infortunio occorso, non una presenza quantitativa, ma soprattutto un operato qualitativo del coordinatore in fase di esecuzione, in cantiere.

La frequenza delle verifiche in cantiere, discrezionale al CSE, è da intendere come obbligo di una gestione oculata dei luoghi di lavoro, ponendo in essere le misure prevenzionistiche che il legislatore gli impone, non come presenza fisica necessaria e costante. Non a caso, anche in situazioni particolarmente delicate, il legislatore richiede non tanto un'ulteriore presenza fisica del coordinatore ma un'ancora più puntuale attività di programmazione: durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario [D.Lgs. n. 81/08, All. XV, p. 2.3.3.].

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) soggiace certamente al potere decisionale del Committente (o del Responsabile dei lavori). Tuttavia, è riconosciuto al ruolo in questione autonomia organizzativa e professionale nello svolgimento delle proprie attività, purché nel rispetto della diligenza, della prudenza e della perizia professionale. Lo testimonia nondimeno il fatto che non siano esplicitamente disciplinate le tempistiche con cui il CSE debba svolgere le verifiche in cantiere né, tantomeno, le modalità di gestione delle stesse. Salvo differenti accordi contrattuali tra le parti o necessità emergenti, si tratta di un ruolo a cui non è quindi attribuito il dovere di comunicare al Committente ogni qual volta egli si rechi in cantiere. E’, tuttavia, da precisare che, a norma del D.Lgs. n. 81/2008, art. 93, comma 2, il Committente dell’opera o il Responsabile dei lavori, è tenuto a verificare l’avvenuta redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la verifica dei contenuti minimi di cui all’allegato XV del medesimo decreto legislativo. Inoltre, in particolare rispetto al quesito posto e sempre a norma dell’articolo citato, il Committente è tenuto a verificare l’assolvimento degli obblighi del CSE, riferiti all’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Non si tratta di verifiche di merito, ma è tuttavia necessario che il Committente prenda atto delle attività svolte dal CSE nel proprio cantiere, attraverso, ad esempio, periodico rendiconto scritto del Coordinatore, quale ulteriore forma di garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi che potrebbero ricadere nelle dinamiche del cantiere da lui commissionato. È, quindi, evidente che il rapporto Committente-CSE debba essere tradotto durante tutto l’arco temporale di durata del cantiere, ma non è a priori doverosa la comunicazione di presenza del CSE nell’ambiente di lavoro. Una più intensa presenza del CSE in cantiere creerebbe, semmai, una consequenziale opportunità per dare atto ai disposti normativi, tramite (es.) verifiche visive e riunioni di coordinamento.

Criteri relativamente oggettivi, su cui basare la valutazione dell'operato del CSE, potrebbero essere:

  • l'idoneità del PSC e la coerenza del POS;
  • la tipologia di interventi correttivi/integrativi del PSC;
  • le richieste di modifica e/o integrazione dei POS;
  • le modalità e le tempistiche di coordinamento;
  • la tipologia di "prescrizioni" impartite alle imprese esecutrici;
  • la presenza in cantiere in relazione alle dinamiche lavorative.

È tuttavia consuetudine che sia i piani di sicurezza e coordinamento che i piani operativi, risultino spesso dei meri adempimenti formali, scollati dalla realtà dello specifico cantiere, poco aggiornati o addirittura non presenti, e che il CSE tenda a "compensare" le carenze formali con più frequenti verifiche in loco, e richiami sui doveri e sulle violazioni "tipiche" dell'ambiente di lavoro. Mancando sostanzialmente una programmazione su cui le lavorazioni dovrebbero basarsi - così come richiesto dalla normativa - sovente viene coinvolto, quale imputato per lesioni od omicidio colposo, il CSE che non interviene costantemente in cantiere a tamponare l'inidoneità delle attività di sicurezza. Ferma restando una valutazione quanto più prudente, diligente e professionale possibile, nel dar vita a verifiche quanto più incisive possibili, piani operativi ben redatti e costantemente aggiornati potrebbero potenzialmente mettere il coordinatore per la sicurezza nella condizione di poter diradare i controlli in cantiere, demandando - così come comunque è - al sistema di vigilanza del datore di lavoro, con le sue figure operative, la stretta osservanza delle prescrizioni impartite e le relative responsabilità, se così non fosse.

L'articolo 92, co. 1, lett. a), in definitiva richiede al CSE che vi sia una verifica in concreto di quanto individuato nel PSC e nel POS e vi sia il doveroso presupposto che il PSC sia idoneamente formulato ed il POS coerente al PSC, nel pieno rispetto dello spirito prevenzionistico-programmatorio della norma specifica.

Presupposta l'idoneità di PSC e POS, vi sono comunque delle violazioni in cantiere che possono facilmente attestare l'inadeguata o l'insufficiente attività di verifica del CSE. Si pensi a violazioni che hanno un'inidoneità procedurale di fondo (ponteggio montato fuori schema; viabilità di cantiere; mancato allestimento di protezioni anticaduta in fasi di lavoro avanzate; ecc.). Di contro, vi sono violazioni più difficilmente riconducibili anche al coordinatore in fase di esecuzione, ovvero quelle basate sull'estemporaneità dell'illecito (scala non fissata; assenza di corrente tra i montanti del ponteggio; cuffia di protezione della sega circolare bypassata; ecc.).

L'art. 92, co. 1, lett. b), dispone che il CSE: verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC […] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

È un disposto quanto mai combinato alla lettera a) del medesimo comma, che focalizza ulteriormente, la necessità di un PSC adeguato e dinamico. Infatti, si impone l'adeguamento del PSC, nonché, la verifica di idoneità del piano operativo di sicurezza. Verifica che dovrebbe intendersi come riferimento all'obbligo programmatico del POS e non necessariamente alla condotta specifica dell'impresa, quale espressione dell'impresa stessa.

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I collaboratori del Coordinatore per la sicurezza di cantiere

Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) può incaricare un collaboratore per l'espletamento del suo incarico professionale. Il caso è frequente, specie nelle realtà di cantiere di grandi dimensioni, o comunque per necessità del CSE. Tuttavia, gli obblighi prevenzionistici del lavoro, quindi le relative responsabilità penali, rimarrebbero in capo allo stesso coordinatore, comunque destinatario di norma cogente.

Il coordinatore per la sicurezza non può, infatti, e peraltro, delegare gli obblighi - quindi le responsabilità - inerenti al proprio ruolo, accettato l’incarico attribuitogli dal committente
Per tale motivo, onde evitare inoltre di andare incontro ad una possibile culpa in eligendo, il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, dovrà individuare un collaboratore con requisiti professionali idonei al mandato da svolgere. Requisiti non espressamente disciplinati, ma che proprio per via dell'attività svolta dal collaboratore, è opportuno che si rifacciano a quelli definiti dall'art. 98, del D.Lgs. n. 81/08. Lo stesso collaboratore dovrà avere disponibile ogni tipologia di informazione necessaria a compiere il proprio mandato.

Il ruolo del collaboratore in quanto tale, rappresenta un alter ego del CSE. Collaboratore, che se non espleta le funzioni specifiche di coordinamento all'interno del cantiere, prescindendo da responsabilità civili tra le parti, non è esposto ad eventuali responsabilità penali. La sua attività dovrebbe infatti consistere, ad esempio, nel rendiconto al CSE dell'andamento delle dinamiche lavorative, delle problematiche emergenti, o dell'avvenuto adempimento alle disposizioni impartite dal coordinatore ai soggetti fisici delle imprese. Tuttavia, qualora, anche di fatto, la sua attività sconfini nel ruolo che è proprio, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (applicazione dell'art. 92, d.lgs. n. 81/08), ne potrebbero parimenti derivare le relative ed effettive responsabilità.

La nomina del collaboratore può avvenire con una semplice lettera di incarico, opportunamente avallata dal committente ed integrata con un atto di delega. Quest'ultimo, esclusivamente inteso come l'atto attraverso il quale si autorizza un altro soggetto a compiere determinate operazioni in propria vece e nell'atto riportate, ma che, come detto, in tal caso non esimerebbe il CSE dalle proprie responsabilità.


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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 HSE: Sicurezza sul cantiere, coordinamento delle interferenze: DUVRI o PSC? in Cantieri24: rivista digitale con articoli di approfondimento a disposizione degli abbonati alla piattaforma

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SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE

Guida alle criticità della normativa, al ruolo di coordinatore dell'esecuzione e DL nell'epoca Covid-19 e ai rifiuti da costruzione e demolizione

A cura di Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre.

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