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Devo sempre Marcare CE i prodotti da costruzione?

Ogni volta che si ha a che fare con un prodotto da costruzione, come Progettista, Direttore lavori, Impresa, Fabbricante… la domanda sorge immediata “deve essere Marcato CE?”.

La risposta a questa domanda non è banale, in quanto il prodotto e il suo utilizzo previsto (unitamente) devono essere ben analizzati. Certamente è più semplice rispondere alla domanda “Devo sempre Marcare CE i prodotti da costruzione?”, in questo caso la risposta è “No”.

Approfondiamo quando un prodotto da costruzione deve essere Marcato CE e quali documenti richiedere/fornire.

 

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Cos’è e come funziona la Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Partiamo nel chiarire cosa non è la Marcatura CE.

La Marcatura CE non è un codice identificativo della provenienza del prodotto, come può essere il “made in”, ovvero il prodotto o kit Marcato CE può essere fabbricato in tutto il mondo e non necessariamente in Europa.

Non è neppure un marchio di qualità che ne attesti particolari caratteristiche “migliorative” o “distintive”, anche se spesso è così percepito e/o comunicato.

La Marcatura CE è invece, secondo l’art. 2, comma 20 del Regolamento (CE) n. 765/2008 “una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione”.

La Marcatura CE ha lo scopo di ridurre le barriere tecniche al commercio all’interno dell’Europa, pur garantendo idonei standard di salute e di sicurezza.

Spesso paragono la Marcatura CE al possesso della patente di guida. Avere la patente non significa essere “bravi a guidare”, ma essere in possesso dei requisiti minimi per circolare alla guida dell’autoveicolo secondo la/e categoria/e ottenuta/e. La Marcatura CE può essere considerata, analogamente, alla patente di libera circolazione del prodotto sul mercato europeo. Ma attenzione perché libera circolazione sul mercato non significa libero utilizzo nelle opere, questo concetto fondamentale sarà approfondito nel paragrafo successivo.

Di seguito si riporta uno schema sintetico e riassuntivo del funzionamento della Marcatura CE dei prodotti da costruzione.

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La peculiarità della Marcatura CE dei prodotti da costruzione

La Regolamentazione dell'UE sui prodotti da costruzione non segue il cosiddetto Nuovo Approccio per l'armonizzazione tecnica, basato sulla risoluzione del Consiglio Europeo, del 7 maggio 1985, che ha fornito un nuovo quadro di armonizzazione dei regolamenti nazionali dei diversi Stati Membri riguardante i prodotti industriali e ha così facilitato il completamento del mercato unico interno dell’Unione, definendo, con successivi atti legislativi, le procedure per l’apposizione della Marcatura CE.

La Marcatura CE è ampiamente applicata alla legislazione del mercato interno europeo dei prodotti e la troviamo quotidianamente su DPI, giocattoli, dispositivi medicali…

La particolarità dei prodotti da costruzione deriva dalla loro caratteristica di essere, di fatto, dei prodotti intermedi necessari alla realizzazione di opere, ma di essere comunque messi a disposizione sul mercato europeo sia a professionisti (es: imprese), che a consumatori (ovvero soggetti che utilizzano il prodotto all’esterno della propria attività professionale).

Per questa ragione il Regolamento UE 305/2011, non stabilisce i requisiti dei prodotti da costruzione, ma bensì, nel suo Allegato I, i “Requisiti di base delle opere di costruzione”.

Questo è il motivo per cui la legislazione europea sui prodotti da costrizione contiene una serie di regole armonizzate per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche principali degli stessi (es: reazione al fuoco, capacità portante…) e in funzione del loro utilizzo previsto, ma non per dichiararne la loro conformità.

Approfondiamo ora questo aspetto per comprendere perché i prodotti da costruzioni Marcati CE sono accompagnati dalla “Dichiarazioni di Prestazione” e non da una “Dichiarazioni di Conformità”, come avviene per altri prodotti industriali coperti da Marcatura CE (es: le macchine).

Gli Stati membri mantengono le competenze per quanto riguarda la determinazione dei requisiti di sicurezza, ambientali ed energetici che si applicano agli edifici e alle opere di ingegneria civile realizzate sul loro territorio.

Nello specifico dell’Italia il nostro riferimento sono le Norme Tecniche per le Costruzioni, attualmente il DM 17.01.2018, le quali, per i soli materiali e prodotti per uso strutturale, nel §11.1, specificano che “Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1”.

Ovvero la conformità del prodotto da costruzione, rispetto al suo utilizzo previsto nell’opera, si concretizza con l’accettazione dello stesso, in funzione delle prestazioni dichiarate dal fabbricante e in relazione a quanto richiesto dalla normativa tecnica applicabile e dall’uso specifico indicato nei documenti progettuali.

La Circolare del 21 gennaio 2019, che contiene le istruzioni per l’applicazione del DM 17.01.2018, al §C11.1 ribadisce questo aspetto centrale: “il Direttore dei Lavori deve anche verificare l’idoneità di tale documentazione, ad esempio verificando la titolarità di chi ha emesso la dichiarazione di prestazione, le informazioni in esse riportate, la titolarità dell’Organismo che ha emesso il certificato su cui si basa la dichiarazione, nonché la pertinenza del certificato stesso (caso A) o le certificazioni e/o attestazioni (casi B e C), la loro validità ed il campo di applicazione in relazione ai prodotti effettivamente consegnati ed all’uso per essi previsto, la conformità alle caratteristiche prestazionali contenute nelle specifiche progettuali o capitolari, etc.”.

Risulta quindi evidente che il prodotto da costruzione è immesso sul mercato con una dichiarazione di prestazione, nella quale sono contenuti gli elementi identificativi del prodotto, i riferimenti dei soggetti che sono intervenuti nel processo prodromo all’emissione della suddetta dichiarazione, il suo utilizzo previsto e le prestazioni associate.

La conformità del prodotto è determinata dal professionista (o professionisti) che ha progettato e diretto l’opera nella quale il suddetto prodotto è stato incorporato in modo permanente (nel rispetto delle normative applicabili nel luogo di costruzione e della dichiarazione di prestazione del prodotto).

 

Quando devo Marcare CE un prodotto da costruzione?

Come introdotto nell’abstract del presente articolo la risposta alla domanda “Devo sempre Marcare CE un prodotto da costruzione?” è “No”, ma quando si entra nello specifico “Questo prodotto deve essere Marcato CE?”, allora la risposta si fa più complessa a causa delle analisi da eseguire.

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L'articolo prosegue con l'analisi di obbligo di Marcatura CE e un focus su quali documenti devono sempre accompagnare la Marcatura CE di un prodotto da costruzione.

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