Tar Napoli 1624/2021: la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti riguarda la realizzazione di nuovi edifici e non la ricostruzione di edifici preesistenti
Altro giro di giostra per le distanze tra costruzioni, che ormai riempiono le pagine non solo delle sentenze ma anche dei provvedimenti legislativi, due su tutti il DL Sblocca Cantieri (32/20219) e Semplificazioni (76/2020).
In ogni caso, siccome sempre importante 'contestualizzare' le sentenze - e le regole - ai periodi temporali giusti, segnaliamo la nuova pronuncia n.1624/2021 dello scorso 11 marzo del Tar Napoli.
NB - La sentenza si riferisce a dei lavori edilizi iniziati PRIMA dell'entrata in vigore del DL Semplificazioni (DL 76/2020, convertito in legge 120/2020), che di fatto ha modificato le regole 'del gioco' per quel che riguarda le distanze, consentendo alcune ulteriori deroghe al rispetto in determinati casi. Le novità sono state analizzate nell'approfondimento del Prof. Ermete Dalprato e 'tornano' utili per capire le differenze con il regime precedente, sul quale ovviamente si basa il disposto di questa sentenza.
Qui abbiamo a che fare con un'ordinanza di sospensione lavori e una di demolizione, per un intervento di demolizione e ricostruzione della volumetria esistente. Il ricorso viene accolto, in quanto:
Nella fattispecie, osserva il Tar, il ricorrente ha sostanzialmente rispettato i limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio nell’effettuare la ricostruzione del preesistente immobile, presentando il nuovo fabbricato solo una superficie d’ingombro misurabile a piano di mq -3,07, nonché una volumetria di carico urbanistico di mc -59,29 con conseguente variazione per difetto sia di superficie e sia di volume ed un restringimento dell’erigendo fabbricato di circa 40 cm sul confine est e di circa 40 cm sul confine ovest rispetto all’immobile preesistente, inidoneo in quanto tale a configurare una nuova costruzione e non invece una ricostruzione del manufatto preesistente; dalla effettuata modifica progettuale, in diminuzione e non in aumento di volumetria e sagoma, a parere del Collegio non può inferirsi la realizzazione di una nuova costruzione, con la conseguenza che le asserite violazioni delle distanze legali sono ininfluenti nel caso di specie, perché l’erigendo edificio è sostanzialmente sostitutivo del manufatto preesistente ed in quanto tale può soggiacere alle preesistenti distanze.
Una delle più importanti novità riguarda le modifiche apportate dall'art.10 del DL 76/2020 all'art. 2-bis del dpr 380/2001 in materia di distanze, cioè la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, deroga oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati prima dell’adozione della disciplina sulle distanze.
La deroga vale per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale ovvero dalla legge regionale o dai piani urbanistici regionali.
Nello specifico, la ricostruzione è possibile – in sostanza – in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell’originaria area di sedime e purché l’edificio originario fosse stato “legittimamente” realizzato.
IMPORTANTE: in questi casi sono consentiti gli “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento”, anche fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente. In considerazione del suo tenore letterale, questa previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l’intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione.
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