Data Pubblicazione:

Decreto Sostegni finale: contributi a fondo perduto e sgravi fiscali per i professionisti a partita Iva

Il Decreto Sostegni è stato convertito in legge dal Parlamento e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le principali novità che interessano i professionisti, l'edilizia e il Fisco.


Il Decreto Sostegni 1 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 69/2021) ed è in vigore con tutte le modifiche apportate in sede parlamentare.

Alcune di queste, importanti misure interessano da vicino i professionisti tecnici, soprattutto a livello fiscale.

Ricordiamo che la prima versione del Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 41/2021 del 22 marzo, pubblicato nella G.U. n.70 del 22 marzo), prevedeva contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici (inclusi i professionisti tecnici iscritti alle Casse private come ingegneri ed architetti) con fatturato in calo di almeno il 30%, pagamento di cartelle e avvisi esecutivi bloccato fino al 30 aprile, annullamento d’ufficio dei debiti 2000-2010 fino a 5mila euro, più tempo per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione unica 2021, definizione agevolata degli avvisi bonari per chi ha subito una diminuzione del volume d’affari non inferiore al 30 per cento.

Vediamo ora le misure di interesse per i professionisti tecnici contenute nel TESTO FINALE della conversione in legge del DL Sostegni 1 (disponibile, in allegato, nella versione coordinata con la conversione in legge), poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata

L'art.01 differisce di cinque mesi, dal 30 aprile al 30 settembre 2021, il termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel decreto “Rilancio” a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro (articolo 24, Dl n. 34/2020), ossia in violazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. L

a proroga era stata annunciata dal ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 87/2021.

La scadenza per adempiere (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020), originariamente fissata al 30 novembre 2020, era stata fatta slittare al 30 aprile 2021 dal decreto “Ristori” (articolo 13-quinquies, comma 6, Dl n. 137/2020).

 

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA (art.1)

Sono stati apportati piccoli ritocchi alla disciplina del contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita Iva che producono reddito agrario oppure svolgono attività d’impresa, arte o professione (come ad. es. i tecnici), con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, qualora nel 2020 abbiano avuto un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019:

  • l’indennizzo in questione non può essere pignorato (comma 5-bis – nuovo);
  • in relazione al contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59, comma 1, lettera a), DL n. 104/2020), che il decreto “Sostegni”, nel testo originario, ha circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti ove sono situati santuari religiosi e che, secondo le ultime rilevazioni statistiche, hanno registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, viene abolito il requisito del numero di abitanti per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 11).

Prorogata inoltre al 2021 l’efficacia della norma, originariamente disposta per il solo 2014 e poi ripetutamente confermata, che consente la compensazione di debiti tributari con crediti commerciali maturati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali (articolo 12, comma 7-bis, Dl n. 145/2013). Deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso l’apposita piattaforma. L’opportunità riguarda le somme relative ai carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020 (comma 17-bis – nuovo).

Decreto Sostegni finale: contributi a fondo perduto e sgravi fiscali per i professionisti a partita Iva

Contributo a fondo perduto per le start-up

L'art.1-ter istituisce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti titolari di reddito d’impresa che hanno preso la partita Iva nel 2018 ma - come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - hanno iniziato l’attività nel 2019 e che non hanno diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori economici (articolo 1 del Dl n. 41/2021) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.

Alla misura di sostegno per le start-up, che spetta nella misura massima di 1.000 euro, si applicano le disposizioni del citato articolo 1 disciplinanti l’“ordinario” contributo per titolari di reddito agrario ed esercenti attività d’impresa, arte o professione. Un decreto Mef dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione della norma, anche ai fini del rispetto del tetto di risorse finanziarie disponibili, fissato in 20 milioni di euro.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

  • modificato il calendario per il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime, entro il 31 luglio 2021 e, tutte le altre, entro il 30 novembre 2021, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “lieve inadempimento”, che concede una tolleranza di cinque giorni, cioè i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione;
  • differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidategli nel 2021. Inoltre, sono prorogati di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle e di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (attività di controllo formale) (comma 1);
  • disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”. La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

 

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

L’articolo 4, ai commi 4-11, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro

 

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da Covid-19

Modificando la norma che, nell’ambito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante (articolo 15, comma 7, Dlgs n. 14/2019), viene previsto che, per gli altri creditori pubblici qualificati (Inps e Agente della riscossione), l’obbligo scatti dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice, che il decreto “Liquidità” (articolo 5, Dl n. 23/2020) ha differito al 1° settembre 2021 (comma 14).

 

Calcolo dell’Iva ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica (Superbonus)

L'art. 6-bis interviene sulla disposizione del decreto “Rilancio” che disciplina il “Superbonus” (articolo 119, Dl n. 34/2020), ossia la detrazione del 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, viene stabilito che, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente, rientra tra i costi che concorrono al computo dell’importo complessivo di spesa ammesso all’agevolazione pure l’Iva non detraibile (articoli 1919-bis19-bis.1 e 36-bis, Dpr n. 633/1972), anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo.

La novità riguarda i soggetti passivi dell’imposta ammessi alla fruizione del “Superbonus”: Istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Sospensione decorrenza di termini per adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio

L'art.22-bis dispone che, decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

In queste ipotesi, la sospensione del termine per adempiere opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione, momento che si individua nella data di dimissione dalla struttura sanitaria o in quella di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena.

Finito il periodo di sospensione, il professionista ha ulteriori 7 giorni di tempo per procedere all’adempimento (di fatto, quindi, dalla data di cessazione dell’impedimento, i giorni a disposizione per provvedere sono 37), potendo anche allegare contestualmente il certificato attestante la decorrenza della sospensione.

IL TESTO DEL DECRETO SOSTEGNI 1 CONVERTITO IN LEGGE (COORDINATO) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi