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Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini

Con l’entrata in vigore del d.p.r. 1 agosto 2011, n.151, il settore della prevenzione incendi subisce una rivisitazione, il nuovo regolamento rinnova l’elenco delle attività sancite dal d.m. 16 febbraio 1982. Tra queste alcune ricadono negli edifici civili che necessitano del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). L’obiettivo di questo articolo è quello di poter descrivere e analizzare i dettami della sicurezza antincendio negli edifici secondo le linee guida del D.P.R. 151/2011.

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 11/12/2013


Con l’entrata in vigore del d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, il settore della prevenzione incendi subisce una rivisitazione, il nuovo regolamento rinnova l’elenco delle attività sancite dal d.m. 16 febbraio 1982. Tra queste alcune ricadono negli edifici civili che necessitano del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). L’obiettivo di questo articolo è quello di poter descrivere e analizzare i dettami della sicurezza antincendio negli edifici secondo le linee guida del D.P.R. 151/2011.

IL D.P.R. 151/2011
Con il d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, vengono introdotte tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio, della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. Nella categoria A sono state inserite le attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte con un basso livello di complessità legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e alle quantità di materiali presenti; nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un medio livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento; nella categoria C sono state inserite le attività con un alto livello di complessità sia tecnico che gestionali, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica.

IL CPI
L’atto finale del procedimento amministrativo, è rappresentato dal “certificato di prevenzione incendi”. L’art. 16 del d.lg. n. 139 del 2006, aggiornato al nuovo quadro di riferimento, ha stabilito che:
1.Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n.400, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi”.
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica prevista”.
Tale certificato attesta, in maniera “inderogabile”, che l’attività indicata ha il livello di sicurezza richiesto dallo Stato, per un determinato intervallo di tempo (cinque o dieci anni a seconda dei casi). Il certificato di prevenzione incendi evidenzia eventuali limiti e divieti da rispettare e fornisce l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti. I documenti necessari per ottenere il CPI sono stati aggiornati con il d.m. 7 agosto 2012, dove viene introdotta per le categoria A e B, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, SCIA antincendio. Pertanto per poter adeguare un’attività, per un rilascio di parere, per un rinnovo di un certificato, per una verifica di conformità l’iter da seguire sarà molto più rapido, rispetto al passato. Per le attività che ricadono in categoria A, e che quindi hanno un basso livello di complessità, non è più necessario proporre l’esame del progetto né, a lavori eseguiti, la domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto per queste attività non vi è più l’obbligo del rilascio; è sufficiente presentare al Comando Provinciale dei VV.F., prima di dare inizio all’attività, una SCIA a firma di un tecnico abilitato allegando la documentazione e certificazione, nonché i grafici rappresentativi l’attività in oggetto. Alla presentazione di questi documenti il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. La ricevuta rilasciata, a seguito della presentazione della SCIA, determina che gli adempimenti previsti dalla norma sono stati eseguiti e consente di dare inizio all’attività. Comunque, il Comando Provinciale dei VV.F. potrebbe effettuare sopralluoghi di verifica su richiesta e/o a campione. Per le attività in categoria B le procedure differiscono da quelle previste per le attività in categoria A per l’obbligo di presentare l’istanza di approvazione progetto prima di dare inizio ai lavori; a lavori ultimati la procedura è identica a quella prevista per la attività in categoria A. Per le attività in categoria C le procedure mutano di poco rispetto a quelle in essere prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 151/2011: per tali attività, infatti, è rimasto vincolante il rilascio del C.P.I. prima di dare inizio all’attività.

 

Innocenzo Mastronardi

Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari

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