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Le responsabilità e le tutele assicurative del dipendente di azienda pubblica e privata

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all’albo professionale e anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle proprie mansioni tecniche, siano tenuti ad apporre timbro e firma.

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 13/12/2013


L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, come più volte chiarito anche dal CNI, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all’albo professionale e anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle proprie mansioni tecniche, siano tenuti ad apporre timbro e firma.
L’esenzione dall’obbligo assicurativo è dovuta al fatto che il professionista dipendente non ha rapporto diretto con il cliente finale (alla cui tutela è rivolto appunto il disposto della L. 148/2011) e quindi non è chiamato a rispondere in prima persona del danno eventualmente cagionato a terzi.
Il fatto che non sussista l’obbligo assicurativo non significa tuttavia che tali professionisti non abbiano alcuna responsabilità.
Come i liberi professionisti, infatti, anche i dipendenti hanno diversi tipi di responsabilità:
- la responsabilità disciplinare che deriva dall’inadempienza ad obblighi previsti dai contratti collettivi, dalla legge o da codici di comportamento e la cui violazione può comportare l’applicazione da parte del datore di lavoro di provvedimenti disciplinari
- la responsabilità civile che deriva fondamentalmente dall’inadempienza ai doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.) del dipendente e la cui violazione può portare, oltre a provvedimenti disciplinari, anche all’obbligo al risarcimento del danno provocato al datore stesso
- la responsabilità penale che è sempre strettamente personale e le cui conseguenze (pena pecuniaria o detentiva) non sono trasferibili a terzi al contrario di quanto succede in ambito civile, in cui le conseguenze della responsabilità possono essere trasferite, ad esempio, ad una compagnia assicurativa.
A queste responsabilità, nel caso dei dipendenti pubblici, si aggiunge la responsabilità amministrativa derivante da infrazione di obblighi verso la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo del dipendente al risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi è trasferito al datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro è di tipo oggettivo e quindi il datore rimane responsabile verso terzi anche in caso di inadempimento contrattuale del dipendente o nel caso in cui il dipendente abbia operato oltre i limiti dell’incarico o abbia violato gli ordini ricevuti e, addirittura, anche nel caso in cui il dipendente abbia agito con dolo.
Inoltre, affinché sussista la responsabilità del datore, non è necessario che il rapporto di lavoro subordinato abbia carattere di stabilità, ma è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione anche temporaneo od occasionale
Tuttavia, se è vero che il datore di lavoro è sempre responsabile verso terzi delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni, è altrettanto vero che, in caso sia costretto a risarcire un danno a terzi a causa di un comportamento illecito di un dipendente, può rivalersi su quest’ultimo in caso di inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro o di comportamento doloso. Inoltre può accadere che un terzo possa tentare di rivalersi direttamente sul dipendente (nel caso per esempio risulti firmatario di un progetto viziato da errore) in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro.
In particolare nel caso di azienda pubblica, la rivalsa dell’ente sul dipendente è possibile solo in caso quest’ultimo abbia agito con colpa grave o dolo. Poiché il dolo non è assicurabile in nessun caso, il dipendente pubblico può tutelarsi con una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave.
Tipica del dipendente pubblico è anche la responsabilità amministrativa, che può insorgere nello svolgimento delle varie attività connesse all’amministrazione e gestione della “res publica” e nel caso il dipendente cagioni un danno allo stato e/o all’erario nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il giudizio sulla responsabilità amministrativa è di competenza della Corte dei Conti .
Relativamente a tale responsabilità e al conseguente obbligo al risarcimento, il dipendente pubblico non può essere coperto da una polizza stipulata dall’ente ma è tenuto a tutelarsi a proprie spese a seguito del disposto dell’art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) che così recita: "È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".
Vale la pena di ricordare che anche i dipendenti di azienda privata, nel caso in cui svolgano funzioni di amministratore, possono essere chiamati a rispondere per i danni derivanti da mala gestione: in questo caso possono tutelarsi con una Polizza D&O (Directors & Officers Liability) che copre appunto le conseguenze della responsabilità civile dei consigli di amministrazione, dei sindaci e dei dirigenti di società private derivanti da violazione di norme di legge, di regolamenti o di statuto e da malagestio anche nei confronti della società stessa.
Per quanto riguarda infine la responsabilità penale anche il dipendente, come il libero professionista, può tutelarsi stipulando una polizza di Tutela Legale che copra le spese di difesa legale, i costi per attività di investigazione, di perizia e/o consulenza tecnica d’ufficio e di parte, di gestione della vertenza e le spese giudiziarie e processuali.

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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