L'Agenzia delle Entrate, in una recente risposta, fornisce diversi chiarimenti sul Superbonus al contribuente che ha intenzione di modificare la destinazione di tre immobili trasformandoli in due abitazioni realizzate sullo stesso terreno
Circoletto rosso sulla risposta 210 del 25 marzo 2021 del Fisco, perché va ad afrontare temi ricorrenti in materia di Superbonus 110%: nello specifico, ad un contribuente che intende realizzare interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di tre unità immobiliari, di cui:
Nello specifico, l'Istante intende realizzare interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, di tre unità immobiliari di cui una collabente (F/2), una di categoria C/2 e una di categoria C/6 al fine di realizzare unità immobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria (in particolare, la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento). Inoltre è previsto una modifica parziale del sedime.
Dopo un lungo excursu normativo, le Entrate evidenziano che la qualificazione degli interventi prospettati in istanza tra gli "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione" per i quali l'articolo 5 della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, consente l'aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35 per cento, comportando una analisi di natura tecnica non fiscale, esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.
In ognin caso, si richiama la circolare n. 24/2020, che, nel chiarire l'ambito di applicazione oggettivo del Superbonus, ha precisato che la maxi-detrazione spetta, in presenza dei requisiti, anche per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria delle “ristrutturazioni edilizia” (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001). Accesso al super sconto anche se cambia la volumetria e la sagoma degli edifici e se sono effettuate modifiche necessarie per realizzare gli interventi antisismici o di efficientamento energetico.
Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l'Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".
Riguardo alla categoria catastale, l’Agenzia chiarisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, “unità collabenti”, a condizione che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze), in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Con riferimento agli interventi trainati, come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, l'Istante potrà fruire del Superbonus solo per l'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l'Istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, nel caso prospettato il limite di spesa:
LA RISPOSTA 210/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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