Antincendio
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La gestione della sicurezza antincendio: ruoli, compiti, responsabilità e procedure

Il presente lavoro intende approfondire la misura della gestione della sicurezza antincendio (GSA) nell’attività, con particolare attenzione ai contenuti del codice di prevenzione incendi.

 

 

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Cosa s'intende per prevenzione incendi 

Come sottolineato all’art.13 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i., la prevenzione incendi è:

"una funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".

Appare evidente, quindi, che la prevenzione incendi si pone come fine il contenimento del rischio di incendio, inteso come probabilità che si verifichi l’evento incendio e che si generino conseguenze ad esso connesse.

Sul primo aspetto esplicano la propria efficacia in particolare le attività e le azioni di prevenzione, sul secondo invece incide in modo preponderante l’insieme di misure di protezione attiva e passiva.

L’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione deve però essere opportunamente integrata dall’impiego di idonee misure gestionali, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza.

In tal senso, il codice di prevenzione incendi prevede, nell’ambito della definizione complessiva della strategia antincendio, l’applicazione della misura S.5 “Gestione della Sicurezza Antincendio” (GSA), con il preciso fine di promuovere l’individuazione e l’implementazione di un sistema di misure per la “gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia in fase di emergenza, attraverso l’adozione di un'organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.

È appena il caso di rammentare che anche il DM 7 agosto 2012 e le regole tecniche di prevenzione incendi di tipo tradizionale, affrontano il tema della progettazione delle misure gestionali, in quanto appunto concorrenti al conseguimento dell’obiettivo di riduzione del rischio di incendio.

 

La gestione della sicurezza antincendio

Il codice di prevenzione incendi, come detto, identifica nella gestione della sicurezza antincendio (GSA) la misura di natura organizzativa e gestionale atta ad assicurare nel tempo un adeguato livello di sicurezza antincendio nell’attività.

All’interno del capitolo S.5 del codice sono pertanto declinati tre livelli di prestazione attribuibili all’attività per tale misura, nonché i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei predetti livelli di prestazione.

Ai tre livelli di prestazione corrispondono soluzioni progettuali conformi di diversa complessità.

In particolare, al livello II di prestazione, laddove è prevista una struttura di supporto, l’organizzazione prevede non solo il responsabile dell’attività e gli addetti antincendio (come per il livello I), ma anche un coordinatore degli addetti al servizio antincendio; inoltre, è indicata la possibilità di predisporre il centro di gestione delle emergenze. 

La struttura organizzativa diventa più articolata se si considera il livello di prestazione III, che prevede una struttura di supporto dedicata. In tale fattispecie, oltre alle suddette figure, compare anche il coordinatore dell’unità gestionale GSA, a cui spetta, in sintesi, il coordinamento nell’attuazione della gestione della sicurezza antincendio e il coordinamento del centro di gestione delle emergenze (sempre previsto per il livello III di prestazione).

Il codice poi si sofferma sull’analisi delle misure di prevenzione incendi, rammentando che le stesse devono essere individuate già nella prima fase di valutazione del rischio e risultano vincolanti per l’esercizio dell’attività. Inoltre, per ogni elemento pericoloso ai fini antincendio, occorre valutare se sia possibile eliminarlo, ridurlo, sostituirlo, separarlo o proteggerlo da altre parti dell’attività.

Un aspetto determinante esaminato con puntualità dal codice è quello della progettazione della gestione della sicurezza, che viene inquadrata come un processo strutturato in cui lavorano in modo strettamente sinergico il progettista e il responsabile dell’attività. Tale processo deve poi trovare la sua materializzazione nella relazione tecnica, che darà evidenza di tutte le misure, indicazioni ed informazioni necessarie al responsabile dell’attività per gestire la sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

In ultimo, il codice detta le misure, richiamate nelle soluzioni conformi, per caratterizzare compiutamente la gestione della sicurezza nell’attività in esercizio e la gestione della sicurezza in emergenza.

 

La gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Il codice identifica i punti cardine della gestione della sicurezza antincendio durante l’attività, ovvero la riduzione della probabilità di insorgenza dell’incendio (applicazione di misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione), il controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio (registro dei controlli, rispetto delle norme vigenti, regola dell’arte, manuali di uso e manutenzione) e la preparazione alla gestione dell’emergenza (pianificazione, esercitazioni antincendio, prove di evacuazione).

Il registro dei controlli, come noto, rappresenta lo strumento su cui vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione sui presidi antincendio, le attività di informazione, formazione ed addestramento, le prove di evacuazione, e deve essere tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Le attività di manutenzione devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, in conformità alla regola dell’arte, e in accordo al manuale d’uso e manutenzione dello specifico presidio antincendio. Le suddette attività devono essere espletate da personale esperto, in considerazione della regola dell’arte.

Il concetto invece di “preparazione all’emergenza” sottende la predisposizione di una pianificazione delle azioni da compiere in caso di emergenza, a fronte degli scenari ipotizzati, e, nel caso di attività lavorative, l’implementazione della formazione e dell’addestramento periodico al personale addetto all’attuazione del piano di emergenza nonché la esecuzione di prove di evacuazione. 

La preparazione all’emergenza prevede adempimenti minimi diversificati per i livelli di prestazione attribuibili alle attività. Nel caso del livello I di prestazione, la preparazione all’emergenza può limitarsi all’informazione al personale e agli occupanti, mediante specifiche e semplici istruzioni indicate dal codice di prevenzione incendi, sui comportamenti da osservare. Nel caso dei livelli II e III di prestazione invece, la preparazione all’emergenza deve prevedere la predisposizione di precise procedure per la gestione dell’emergenza, come declinate nel codice.

Ad ogni modo, la preparazione all’emergenza si sostanzia, inoltre, nell’approntamento di planimetrie e documenti che riportino le indicazioni e le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, incluse le istruzioni o le procedure per l’esodo degli occupanti, ivi compresi quelli con specifiche necessità. E, in tale ottica, il codice prescrive l’esposizione, in prossimità degli accessi a ciascun piano, delle planimetrie con il sistema d’esodo e i presidi antincendio e delle istruzioni sul comportamento da parte degli occupanti in caso di emergenza.

Il codice ai sofferma poi su due misure che entrano comunque in gioco nella progettazione della gestione della sicurezza, ovvero il centro di gestione delle emergenze (possibile per il livello di prestazione II, prescritto per il livello di prestazione III) e l’unità gestionale GSA.

 

Il centro di gestione delle emergenze e l'unità gestionale GSA

Il centro di gestione delle emergenze, già sostanzialmente individuato all’interno di alcune regole tecniche di prevenzione incendi di tipo tradizionale, è finalizzato appunto al coordinamento delle operazioni in caso di emergenza ed è calibrato, dimensionato e commisurato in considerazione della complessità dell’attività. Per il conseguimento del suddetto obiettivo, il centro di gestione delle emergenze dovrà quindi disporre delle informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza nonché di una serie di strumenti ed impianti utili per comunicare con soccorritori, personale ed occupanti e per gestire i presidi di protezione attiva.

L’unità gestionale GSA invece, prevista per il livello III di prestazione, ha il compito, in esercizio, di predisporre, monitorare ed aggiornare la documentazione della GSA; in emergenza invece, il coordinatore dell’unità gestionale GSA coordina il centro di gestione delle emergenze e adotta, ove necessario, i provvedimenti anche di interruzione dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Infine, un'ulteriore misura disposta dal codice, in particolare per i livelli di prestazione II e III, è rappresentata dal piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.

Tale strumento deve prevedere le attività di controllo per prevenire gli incendi, la programmazione delle attività di informazione, formazione ed addestramento del personale, ivi comprese le esercitazioni all’uso dei presidi antincendio e le prove di evacuazione, l’informazione agli occupanti, le attività di controllo in merito alla fruibilità delle vie di esodo ed alla segnaletica di sicurezza, la programmazione delle manutenzioni, comprese le procedure per la esecuzione delle stesse, e la programmazione della revisione periodica dei documenti della GSA.

 

La gestione della sicurezza in emergenza

La gestione della sicurezza in emergenza trova nel codice di prevenzione incendi una semplice ed efficace delineazione, richiamando, in sintesi, all’attuazione delle misure concepite nella progettazione della gestione della sicurezza dell’attività in esercizio.

Nel caso di attività lavorative, si tratta di attivare e implementare il piano di emergenza; nel caso di attività non lavorative, si concretizza con l’attivazione dei soccorritori, con l’esodo degli occupanti e con la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti.

Ove previsto in fase progettuale e in relazione al livello di prestazione, nella fase di emergenza sono attivati il centro di gestione delle emergenze e l’unità gestionale GSA.

Viene poi rimarcato il flusso operativo che, generalmente, deriva dalla rivelazione manuale o automatica dell’incendio, ovvero l’immediata attivazione delle procedure di emergenza o, nel caso delle attività più complesse, la preventiva verifica della reale sussistenza dell’incendio e quindi l’attivazione delle procedure di emergenza.

In ogni caso, al fine di assicurare la regolare attuazione delle azioni utili alla gestione dell’emergenza, nelle attività lavorative deve essere garantita la presenza continuativa degli addetti al servizio antincendio.


BIBLIOGRAFIA

[1] Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e ss.mm.ii.; 

[2] Decreto 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

[3] Decreto 18 ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

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