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Abusi edilizi: chiarimenti su aumento di volumetria, invasione dei terreni e utilizzo delle aerofotogrammetrie

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E' davvero molto particolare ma anche molto interessante, il contenuto della sentenza 10792/2021 della Corte di Cassazione (Penale) dello scorso 19 marzo 2021, perché affronta svariati argomenti in materia di abusi edilizie e sanatorie, a partire dall'occupazione di proprietà private per finire alle foto storiche e alla valenza temporale delle aerofotogrammetrie.

Il caso

La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sull'appello proposto dall'imputata, in riforma della sentenza emessa in data 22 aprile 2016 dal Tribunale di Palermo che aveva condannato l'imputata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen., ha disposto la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato revocando le statuizioni civili. La condanna emessa dal Tribunale era stata in origine confermata dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza del 7 febbraio 2018, poi annullata con sentenza del 15 marzo 2019 dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dall'imputata. La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, adeguandosi al principio di diritto affermato dalla Cassazione, è pervenuta all'assoluzione dell'imputata avendo ritenuto provato che le prime opere abusive correlate all'occupazione del terreno erano risalenti al 1955, e quindi, che l'occupazione non poteva essere avvenuta con la consapevolezza dell'invasione del fondo altrui.

 

Il ricorso

Il vicino della donna portata in giudizio denunciava quindi il travisamento delle prove documentali, poiché:

  • l'aerofotogrammetria del 1955 risulta chiaramente superata da quelle successive del 2003 e del 2008, dal cui semplice raffronto emerge evidente la differenza volumetrica del fabbricato ante 2007 (data di acquisto dell'immobile da parte dell'imputata) e post 2008, data successiva alla realizzazione dei lavori edili;
  • dal raffronto delle aerofotogrammetrie si evince la differenza di volume dell'immobile nel 2007 e nel 2008 e la stessa imputata ha ammesso di avere realizzato dei lavori edili abusivi nel 2007 per i quali ha avanzato domanda in sanatoria e che detti lavori sono risultati insistere sulla particella catastale n. 1545 mappale 64 di proprietà altrui.

 

Volumetria, abusi edilizi, aerofotogrammetrie: che confusione!

La Cassazione parte sottolineando che l'imputazione ascritta all'imputata è solo quella relativa al reato di invasione dei terreni ex art. 633 cod. pen. non essendo stati alla stessa contestati reati per abuso edilizio. Da ciò discende l'irrilevanza della circostanza addotta nei motivi di ricorso dell'aumento di volumetria che emergerebbe dal raffronto delle aerofotogrammetrie del 2003, del 2008 e del 1955 e dalla stessa domanda di sanatoria edilizia presentata dall'imputata.

La stessa parte civile ricorrente adduce a fondamento del proprio ricorso unicamente la differenza di volumetria tra il manufatto preesistente e quello oggetto dell'intervento edilizio ascritto all'imputata. Ma per la Corte la maggiore volumetria può dipendere anche da un'altezza più ampia e non dalla maggiore superficie occupata che, comunque, sarà riscontrabile in sede di condono, visto che è stata presentata una richiesta di sanatoria edilizia.

L'aerofotogrammetria del 1955 ha attestato secondo la valutazione operata nella sentenza impugnata che l'invasione del terreno era risalente a quell'anno, con la conseguenza che la ristrutturazione edilizia operata su un manufatto che già era presente sul terreno altrui fornisce ragionevole giustificazione dell'affidamento riposto dall'acquirente sull'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del fondo altrui occupato. La diversità volumetrica che il ricorrente adduce a fondamento del proprio assunto non è un dato in sé pertinente rispetto alla questione centrale dell'accertamento del dolo. L'aumento di volumetria può, infatti, dipendere anche da una altezza maggiore del nuovo manufatto e non dalla maggiore superficie occupata, pacificamente riscontrabile in sede di condono.

Per una critica ammissibile delle argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto fare riferimento non già all'aumento di volumetria del manufatto, elemento incontestato ed emergente dalla stessa domanda di sanatoria edilizia, ma ad un incremento della superficie occupata dopo l'anno 2007, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte dell'imputata.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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