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Ridistribuzione interna alloggi, recupero del sottotetto e ricostruzione di abbaino: come rispettare le distanze

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, spiega come si interfacciano le norme sulle distanze tra costruzioni, le norme di attuazione del piano di recupero comunale, l'intervento della Soprintendenza e la possibilità di modifica in corso d'opera di un intervento edilizio

 

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Il caso

L'oggetto del contendere dellam pronuncia 2039/2021 dello scorso 10 marzo è rappresentato da un progetto edilizio che prevedeva la ridistribuzione interna degli alloggi, il recupero abitativo del sottotetto con trasformazione della soffitta in alloggio, il rifacimento della struttura del tetto e del manto di copertura, la demolizione di due abbaini preesistenti con ricostruzione di unico abbaino in forma diversa, allargato e più alto, e di una terrazza ad incasso sul tetto accessibile dal nuovo abbaino.

Il TRGA di Bolzano aveva accolto il ricorso della proprietaria dell'edificio confinante a quello di cui sopra, impugnante la concessione edilizia per il progetto di «interventi di restauro e risanamento» da realizzare sulla p.m. 16 sito all’ultimo piano.

Secondo il TRGA erano infatti fondati i motivi di violazione del regime delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444/1968, dedotti sotto il profilo che si versava in fattispecie di sopraelevazione/innalzamento con realizzazione di nuova cubatura e modifica della sagoma dell’edificio e che non risultavano rispettate le distanze di 3 m dalle vedute ex art. 907 cod. civ. e di 10 m dalla parete finestrata dell’immobile confinante di proprietà della ricorrente ex art. 9 d.m. n. 1444/1968. Con riferimento a tale ultimo profilo di censura, il TRGA rilevava che per la zona storica A1 non erano previste, né dal piano di recupero né da altri piani particolareggiati, deroghe al criterio distanziale generale dei 10 m (per gli effetti di cui all’ultimo comma del citato art. 9), con la conseguente applicabilità del criterio generale di cui al primo comma dello stesso art. 9.

Il TRGA riteneva, altresì, fondato il motivo di violazione delle garanzie partecipative della ricorrente in qualità di proprietaria confinante, in quanto il regolamento edilizio del Comune prevedeva l’avviso ai confinanti in ordine al deposito del progetto, prima della sua approvazione, nella specie non effettuato.

L'interessato presentava ricorso deducendo svariati tre motivi:

  • a) l’erroneo accoglimento del secondo motivo di primo grado – con cui era stata dedotta la violazione della distanza di cui agli artt. 873 e 907 cod. civ. dalle finestre del sottotetto dell’edificio confinante di proprietà dell’originaria ricorrente –, non essendo stato realizzato un nuovo corpo edilizio, ma essendo stati semplicemente sostituiti due abbaini già esistenti senza aumento volumetrico e versandosi pertanto in fattispecie di mero intervento di restauro e risanamento conservativo ex art. 59, lettera c), l. prov. n. 17/1997 (l. urb. prov.), sicché non potevano venire in rilievo le norme sulle distanze, nonché eccependo l’inesistenza del diritto dell’originaria ricorrente di mantenere le vedute in questione, realizzate senza titolo;
  • b) l’erroneo accoglimento del quinto motivo di primo grado, di asserita violazione dell’art. 3 del regolamento edilizio comunale in tema di comunicazione dell’intervenuto deposito del progetto ai confinanti, trattandosi di mera irregolarità priva di sanzione;
  • c) l’erroneo accoglimento del quarto motivo di primo grado, relativo alla violazione del regime delle distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, trattandosi di mero intervento di restauro e risanamento conservativo, essendo l’art. 9 d.m. n. 1444/1968 comunque inapplicabile nelle zone A, né essendosi, in linea di fatto, in presenza di edificio antistante con parete finestrata.


La nuova concessione edilizia

Dopo un batti e ribatti di sentenze, interventi della Soprintendenza, ricorsi e contro-ricorsi, si arriva alla definizione finale.

In data 11 dicembre 2014 il proprietario dell'immobile rinnovava la domanda edilizia, presentando un progetto integrato da alcune tavole richieste dal tecnico comunale, nel quale venivano ridotte le dimensioni dell’abbaino al fine di mantenere l’allineamento preesistente e rispettare la distanza di 3 m dalle pareti confinanti, come richiesto dal nuovo articolo 7-bis delle n.t.a. del piano di recupero.

Acquisiti i prescritti pareri, il Comune in data 9 giugno 2015 rilasciava la nuova concessione edilizia sul progetto rinnovato. Tale concessione (unitamente agli atti presupposti e connessi) veniva impugnata dalla vicina dinanzi allo stesso TRGA con il ricorso n. 134 del 2015, il quale è stato respinto con la sentenza n. 8/2017.

In particolare, il TRGA respingeva sia le censure dedotte avverso il nulla-osta della ripartizione per i beni culturali, sia le censure di violazione della disciplina delle distanze, sia le censure di violazione delle garanzie procedimentali e di illegittima mancata valutazione del progetto sotto il profilo della cd. tutela degli insiemi.

 

L'autorizzazione della Soprintendenza

L'operato della Soprintendenza, secondo Palazzo Spada, è legittima in quanto:

  • nel nuovo progetto, sostitutivo di quello originario, l’abbaino è rimasto identico nei materiali e nella forma, è più piccolo e quindi meno impattante, sicché non vi era la necessità di una nuova valutazione da parte dell’autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale già aveva rilasciato il nulla-osta motivato in relazione al progetto originario più impattante;
  • ad ogni modo, il Comune ha comunque ritenuto opportuno richiedere una conferma all’ufficio provinciale sulla compatibilità dell’intervento di ridotte dimensioni, comunicata con posta elettronica in data 11 dicembre 2014, con il quale il direttore facente funzioni della competente ripartizione provinciale aveva confermato l’autorizzazione originaria, proprio in ragione della natura meno impattante del secondo progetto e, dunque, con motivazione senz’altro logica, congrua e adeguata;
  • la mancata apposizione di un numero di protocollo si risolve in mera irregolarità, così come irrilevante nei rapporti esterni è la provenienza della conferma dal direttore facente funzioni, unicamente rilevando l’incontrovertibile imputabilità/riferibilità dell’atto all’ufficio-organo preposto alla gestione del vincolo.

 

Le regole sulle distanze

Destituito di fondamento è anche il terzo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 e 907 codice civile, dell’art. 52, co. 3 del DPP 5/1998, dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, del PUC di Bolzano e delle relative norme di attuazione, in particolare modo dell’art. 3 (definizione generale). Violazione e falsa applicazione del PdR della zona A centro storico, così come modificato. Violazione delle distanze fra edifici e rispetto al confine previsti dalla legge o da altre norme», con cui si ripropone la censura di violazione della distanza di 3 m (ex art. 907 cod. civ.) dalla veduta aperta nel muro dell’edificio di proprietà dell’appellante e di 10 m dallo stesso muro perimetrale (ex art. 9 d.m. n. 1444/1968) –, in quanto:

  • il nuovo progetto – che, appunto, prevede un abbaino di minore larghezza, tra l’altro proprio per garantire il rispetto delle distanze – mantiene l’allineamento preesistente in direzione ovest (proprietà dell’appellante) e non viola la distanza di 3 m dalla veduta;
  • la nuova concessione edilizia è stata rilasciata in vigenza del nuovo articolo 7-bis delle n.t.a. del piano di recupero, citato sopra sub 2., il quale, nelle zone sottoposte al piano di recupero e soggette a interventi di cui all’art. 59, lettera d), l. urb. prov. (di ristrutturazione edilizia, secondo l’ampia definizione ivi contenuta), ha introdotto la possibilità di realizzare sopraelevazioni e/o modifiche della copertura fino a una distanza tra edificazioni non inferiore a 3 m e comunque nel rispetto dei parametri urbanistici di piano;
  • la nuova previsione delle n.t.a. rientra nell’ambito della deroga al criterio distanziale generale di 10 m consentita dall’art. 9, ultimo comma, secondo periodo, d.m. n. 1444/1968, rispettivamente nell’ambito applicativo degli artt. 38 e 52 l. urb. prov. e della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 126-bis l. urb. prov. (v. in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5540, punto 9.1., con specifico riferimento all’art. 7-bis n.t.a del piano di recupero per la zona A1 centro storico di Bolzano, con ulteriori richiami giurisprudenziali);
  • rilevando in applicazione del principio tempus regit actum la data di adozione della concessione edilizia (9 giugno 2015), il citato articolo 7-bis (introdotto con la delibera n. 380 del 20 maggio 2015) è stato correttamente applicato alla fattispecie all’esame, irrilevante essendo la data di presentazione della domanda di nuova concessione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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