Superbonus
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Superbonus 110%: la guida su massimali trainanti e trainati e cumulabilità dei tetti di spesa

Un immobile in fase di ristrutturazione è soggetto contemporaneamente a varie tipologie di intervento, che possono essere cumulate tra loro anche se riferite a diverse forme di incentivazione fiscale: ecco come

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Conosciamo abbastanza bene il meccanismo degli interventi trainanti e trainati in ottica Superbonus 110%, ma di sicuro - visti anche gli innumerevoli interpelli in materia - una parte complessa per l'applicazione e la comprensione della maxi-agevolazione ex artt. 119 e 121 del DL Rilancio è quella dei massimali di spesa e della loro cumulabilità, quando ci sono diverse tipologie di intervento che interessano una singola unità abitativa.

 

Il limite è la somma degli importi di ogni intervento

Prendiamo come riferimento la risoluzione n.60/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate, dove si è chiarito che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Quindi: qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Insomma: il limite è 'cumulabile' e si può fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

 

Ma per il risparmio energetico cosa cambia? Qual'è la spesa massima ammissibile (cioè il massimale trainante)

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.

Poiché il comma 2 dell'art.119 del DL 34/2020 stabilisce che per i predetti interventi trainati l'aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

 

L'importanza del trainante

Abbiamo quindi compreso che per usufruire del Superbonus al 110% occorre eseguire almeno un intervento “trainante”:

  • per il SuperEcobonus 110, sarà ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio, oppure lavori relativi all’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico o coibentazione tetto) con un’incidenza di almeno il 25% delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate;
  • per il SuperSismabonus 110, qualsiasi tipo di intervento di riduzione del rischio sismico.

 

Le tabelle sui massimali

Si trovano da pag.26 in poi della speciale guida sul Superbonus 110% dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico queste tabelle riepilogano le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Tabella n. 1), antisismici (Tabella n. 2), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici (Tabella n. 3), nonché gli interventi ammessi al Superbonus (Tabella n. 4).

La tabella 4, quindi, è quella dei nostri massimali trainanti e trainati.

 

Tipo di intervento

 

Spesa massima

 

TRAINANTI: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari, sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

 

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti

 

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,

per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari

 

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio,

per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

TRAINANTI: Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio o composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

 

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari

 

15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

 

TRAINANTI: Interventi sugli edifici residenziali unifamiliari o sulle unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017).

 

30.000 euro

 

TRAINATI: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

limiti di spesa previsti per ciascun intervento

 

es. su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) 60.000 euro

 

es. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro

 

 

TRAINATI: Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

limiti di spesa previsti per ciascun intervento

 

TRAINATI: Interventi antisismici (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%.

 

limiti di spesa previsti per ciascun intervento

 

TRAINATI: Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni riduzione del rischio sismico (articolo 16- bis, comma 1, lett. e), del TUIR)

 

96.000 euro

 

TRAINATI: Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.

 

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale

 

TRAINATI: Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

 

1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

 

TRAINATI: Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici unifamiliari o per l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati 2.000 euro

 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero massimo di otto colonnine, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati 1.500

 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici in edifici plurifamiliari o in condomini che installino un numero superiore a otto colonnine a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati

 

2.000 euro

 

 

 

 

 

 

 1.500 euro

 

 

 

 

 

1.200 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

I casi pratici per capire meglio

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

 

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro;
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

 

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

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