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Superbonus 110%, attenzione: il cappotto termico per edifici ante 1945 richiede l'autorizzazione paesaggistica

Il Ministero dei Beni Culturali, in una nuova circolare, intima lo stop al cappotto se non si passa prima dalla Soprintendenza, per tutti gli edifici in zona storica e vincolata costruiti prima del 1945

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AGGIORNAMENTO 2 APRILE 2021 - Alleghiamo la circolare integrale precisando che, ovviamente, la stessa - e quindi l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli edifici ante 1945 - si intende riferita agli edifici vincolati e di edilizia storica così come definiti nella circolare 42/2017 dello stesso MIBACT, che si occupa di tutela paesistica dei beni culturali.


Occhio ai cappotti termici con Superbonus 110 per gli edifici vincolati costruiti prima del 1945: se non si passa prima dalla Soprintendenza ai beni culturali, ottendo l'ok e l'autorizzazione paesaggistica semplificata, non si può fare niente.

Lo dispone il MIBACT nella circolare n.4 del 4 marzo 2021, anticipata dal quotidiano online "NT+ Enti Locali & Edilizia" del Sole 24 Ore, dove si evidezia che «le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento». Si tratta, quindi, di una valutazione caso per caso.

Nel documento si sottolinea che:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi a condizione «che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifìci» come stabilito dall'art.149 del d.lgs. 42/2004, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive sono definite caso per caso;
  • è obbligatorio il passaggio presso la Soprintendenza per edifici di edilizia storica così come definiti nella circolare Mibact 42/2017, punto 6, realizzati sino al 1945, anno che costituisce «la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale “patrimonio del secondo Novecento”): ciò sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella produzione edilizia successiva alla data suddetta»;
  • il termine per esprimere il parere e rilasciare l’autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’Allegato B del Dpr 31/2017 è di 20 giorni;
  • la sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche per le finiture.

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