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Cade il controsoffitto della piscina comunale: la responsabilità penale del progettista direttore dei lavori

La Cassazione, in una recente sentenza, si esprime sul direttore dei lavori e le sue responsabilità, in particolare per quel che riguarda gli obblighi durante la realizzazione dell'opera

Cassazione: a carico del progettista-direttore dei lavori sussiste un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate

 

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Abbiamo affrontato di recente, grazie al prezioso contributo del Gruppo 24 Ore, le particolarità normative inerenti il direttore dei lavori, della progettazione e dell'esecuzione in cantiere.

Sul tema si è espressa di recente la Corte di Cassazione con alcune pronunce: la n.5799 del 15 febbraio 2021, nello specifico, chiarisce alcuni concetti chiave relativi a ruoli e responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, soprattutto in merito agli obblighi che competono loro durante la realizzazione dell'opera.

 

Piscina comunale: il controsoffitto della discordia

Si tratta di una condanna penale per coordinatore alla direzione dei lavori, direttore dei lavori e titolare della ditta nell'esecuzione di lavori per la ristrutturazione di una piscina comunale, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e in particolare perché minavano la capacità portante del controsoffitto, realizzando con un coefficiente di resistenza di sicurezza rispetto alle rottura inferiore a due (come previsto dal D. Min. LL. PP. del 09,01.1996):

  • non rispettavano le indicazioni della ditta "Celenit" nella messa in opera dei pendini;
  • utilizzavano tasselli, nel muro di testata lato piscina piccola e nelle travi precompresse, non indicati allo scopo;
  • adottavano un sistema di vincolo dei pendini con il tassello infisso in corrispondenza della parete assolutamente critico;
  • montavano le viti di collegamento tra pendini e tubi di acciaio in modo tale da provocarne il tranciamento;
  • omettevano di prevedere l'installazione di una barriera al vapore; circostanze tutte in corrispondenza delle quali si provocava il cedimento della controsoffittatura della piscina con il conseguente crollo di parti della stessa; cagionando lesioni personali colpose a n. 23 vittime.

 

Direttore dei lavori, elementi non strutturali e responsabilità

Il direttore dei lavori per le finiture e opere edili proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che il controsoffitto è un elemento non strutturale così come definito dell'art. 3.1.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni", D.M. 14 gennaio 2008, pertanto non era oggetto di preventiva progettazione ovvero di calcolo strutturale; la messa a dimora di opere di tal tipo doveva realizzarsi direttamente in cantiere dalla ditta esecutrice dell'appalto, secondo le indicazioni di montaggio descritte dalla ditta fornitrice dei moduli compositivi.

In particolare, la corte territoriale ha affermato che l'alta vigilanza cui sarebbe tenuto il direttore dei lavori si sarebbe dovuta estrinsecare in un controllo puntuale della esecuzione del controsoffitto. In tal modo, i Giudici di appello - sempre secondo il ricorrente - non han fatto corretta applicazione dei principi regolanti l'istituto della colpa e del connesso "principio di affidamento" sulla condotta altrui, alla luce dell'attività e del ruolo ricoperto nell'ambito di un contratto di appalto di opera pubblica dal direttore dei lavori e, in particolare, dei principi caratterizzanti la c.d. alta vigilanza sulla esecuzione dell'appalto a lui richiesta.

Insomma:

  • la vigente normativa in materia attribuisce al direttore dei lavori un generico compito di direzione e controllo dell'esecuzione dei lavori; egli acquisisce informazioni in ordine alla modalità di esecuzione dei lavori attraverso quanto indicatogli dagli organi tecnici dell'impresa appaltatrice nel corso delle visite effettuate in cantiere. In tal modo, viene posta in essere la c.d. alta vigilanza pretesa dal direttore dei lavori che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non impone al medesimo un controllo minuzioso sulla attività esecutiva dell'opera posta in essere dalla ditta appaltatrice;
  • in tema di responsabilità colposa, vale il "principio di affidamento", che è coerente applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Peraltro, il principio di affidamento non è di automatica applicazione quando esistano altri partecipi della medesima attività o che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto: in questi casi si pone il problema dell'influenza della condotta colposa del terzo su quella dell'agente, che va risolto secondo la regola per cui l'agente ha l'obbligo di attivarsi se ha la percezione (o dovrebbe averla) della violazione delle regole da parte degli altri partecipi nella medesima attività. Nella specie, l'Architetto non può ritenersi responsabile del reato a lui ascritto, avendo correttamente svolto l'ufficio di direttore dei lavori, nel rispetto del dovere di alta vigilanza a lui imposto posto che, dall'istruttoria dibattimentale è emerso come l'imputato avesse ispezionato più volte alcune porzioni del controsoffitto non rilevando, nelle zone visionate, elementi di criticità in termini di stabilità dell'opera realizzata e l'impresa esecutrice dell'appalto gli aveva comunicato che la posa in opera del controsoffitto era avvenuta a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni dell'installatore.

 

La colpevolezza del progettista direttore dei lavori

Niente da fare, però. La Corte suprema infatti ritiene il ricorso infondato. Le motivazioni a corredo ci consentono di approfondire ancora una volta l'argomento. Vediamole:

  • il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
  • non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; in particolare l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

In definitiva è configurabile - nella specie - la responsabilità del progettista-direttore dei lavori in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate (v. anche Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010 Ud. -dep. 24/09/2010- Rv. 248328). In vero, il progettista-direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo del controsoffitto dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico (cfr. Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 Ud. -dep. 08/05/2008- Rv. 240157).

 

Tornando al controsoffitto...

Dopo aver ripercorso tutti i controlli - ben fatti - della Corte territoriale, la Cassazione evidenzia che dagli atti emerge che si trattava di una ristrutturazione e non di una nuova costruzione, quindi il progettista avrebbe dovuto dedicare particolare cura al raccordo tra ciò che era nuovo (il controsoffitto) e ciò che era preesistente (le travi).

Nella sentenza impugnata si fa quindi buon governo dei principi e appare, certamente, violato - per negligenza, imprudenza e imperizia- l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, esigibile dall'imputato quam in concreto.

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