Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%: cambia la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuove specifiche con le novità per i lavori sugli immobili danneggiati dal sisma, asseverazioni, condominio e domotica

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Sappiamo già della proroga al 15 aprile 2021 dell'invio della comunicazione relativa alla scelta dell'opzione (sconto in fattura o cessione del credito) per il Superbonus 110%. Ma l'Agenzia delle Entrate, contestualmente, ha pubblicato anche un nuovo provvedimento che di fatto 'ristruttura' le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per comunicare se si è scelto di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

 

Specifiche tecniche invio comunicazione opzione Superbonus 110%: l'aggiornamento nei dettagli

  1. Per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
  2. Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19 e n. 20, la compilazione della sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se l’intervento trainante è di tipo “Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità.
  3. Il comma 4-quater all’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di individuare questi casi, nella comunicazione deve essere indicato il nuovo valore “S” (Sisma) nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. Pertanto, nel caso in cui in tale campo sia stato indicato il nuovo valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2, oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella “Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, se applicabile), i limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.
  4. Per l’intervento n. 12 “Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)“ è stato introdotto il limite di detrazione di 15.000 euro per le spese sostenute a decorrere dal 2021.
  5. Per gli interventi condominiali, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio.

Gli interventi su immobili danneggiati dal sisma

Sviluppando ulteriormente il punto 3, segnaliamo che gli interventi che danno diritto al limite di spesa raddoppiato per l'agevolazione sono quelli indicati dai codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione della comunicazione e cioè:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente;
  • interventi sull’involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi);
  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
  • intervento di - sostituzione di scaldacqua;
  • installazione di pannelli solari/collettori solari;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation);
  • intervento antisismico;
  • intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore;
  • acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore);
  • acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori).

Per questi interventi è stato istituito il codice “S”, che deve essere da inserire nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali.

Per gli interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.


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