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L'intransigenza dell'autorizzazione sismica: non contano natura delle opere, materiali usati e precarietà

In una recente sentenza, il Tar Napoli ricorda e riepiloga le indicazioni sulle costruzioni in zona sismica ex art. 94 dpr 380/2001 di cui alla sentenza Ramacci

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Recentemente ci siamo occupati di una sentenza inerente le sopraelevazioni in zona sismica, nella quale si evidenziava che la tettoia nuova costituisce “sopraelevazione” ex art. 90 del dpr 380/2001, con conseguenza “dei tre passaggi” obbligati indicati al comma 2 (1. ottenimento dell'autorizzazione di massima dal genio civile; 2 ottenimento del titolo edilizio comunale; 3. ottenimento del permesso sismico su progetto esecutivo).

Bene, oggi torniamo sull'argomento ma da un altro punto di vista. Stavolta l'oggetto del contendere - sentenza 1653/2021 del 12 marzo del Tar Napoli* - è rappresentato dall'ordine emesso dal Genio civile di Napoli di sospendere i lavori edilizi (qualora fossero in atto), di procedere alla nomina del collaudatore, trasmettere al Genio civile certificazione del Comune attestante il ripristino dei luoghi, presentare al Genio civile il progetto esecutivo opere già realizzate e di quelle eventuali necessarie di conformazione alla normativa tecnica da eseguirsi.

Il ricorso attiene anche ad un verbale della Polizia Municipale di Napoli del 23/09/2017 acquisito dal genio civile.

La ricorrente è comproprietaria di un appartamento posto all’ultimo piano di un edificio costruito con licenza edilizia del 1949, unità immobiliare con annesso terrazzo esclusivo.
Essa afferma che, con SCIA del 2013, presentò un progetto per la realizzazione di una tettoia di mq 25 sul lastrico solare esclusivo, poi tamponata con serramenti in PVC. L’adito genio civile avuta notizia dell’intervento ordinava le procedure oggetto di ricorso. Contestualmente, la Polizia Municipale nel contestare l’abuso edilizio, sottopose a sequestro l'abuso ex art 27 comma 3 TUE.

La ricorrente contesta, tramite suo tecnico di Parte, tra altro che l’intervento non fosse da assoggettare a quanto previsto dall'art. 94 del TUE, cioè ad autorizzazione sismica.

Autorizzazione sismica viene prima di tutto: ecco quando

Il Tar, a questo punto, osservare che, con la recente sentenza n. 39335/2018 (cd. sentenza Ramacci), la Corte di Cassazione ha chiarito che in materia antisismica è irrilevante:

la natura delle opere e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica;

  • la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità;
  • la eventuale precarietà dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo, da parte della Pubblica Amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche;
  • la natura pertinenziale dell’intervento.

Su tali presupposti, si è pertanto nitidamente concluso che “qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l’applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria”.

Nel caso di specie, sulla base della mera opinione professionale di un tecnico privato oltre che sulle personali considerazioni sulla scarsa rilevanza dell’intervento edilizio in questione, l’interessata ha soggettivamente ritenuto di essere esonerata dal rispetto della disciplina autorizzativa di settore.

Al contrario, sul piano oggettivo, non trattandosi, per espressa ammissione in atti di parte ricorrente, di semplici interventi di manutenzione ordinaria, le censure svolte nei confronti del provvedimento impugnato risultano essere manifestamente inammissibili, in quanto irragionevolmente orientate a sostituire la propria soggettiva valutazione amministrativa dei fatti di causa (peraltro in sé e per sé non contestati) a quella dell’Amministrazione.

Il Tar, in definitiva:

  • richiama quindi la massima sintetizzabile che ogni intervento in zona sismica, cioè che "..deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo abilitativo…. Sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria".
  • ribadisce, in conclusione, anche alla luce di innovazioni con introduzione art. 94-bis del TUE, che il vaglio preventivo del Genio Civile non è eludibile.

*SI RINGRAZIA, PER LA SEGNALAZIONE E LA GENTILE COLLABORAZIONE, L'ING. MAURO FEDERICI.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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