Antincendio
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La progettazione antincendio dei depositi di soluzioni idroalcoliche

I criteri di sicurezza antincendio all’interno delle attività di deposito di soluzioni idroalcoliche, con particolare attenzione ai contenuti della regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento.


Il presente lavoro intende approfondire i criteri di sicurezza antincendio all’interno delle attività di deposito di soluzioni idroalcoliche, con particolare attenzione ai contenuti della regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento.

 

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Attività di deposito e rivendita di soluzioni idroalcoliche e prevenzione incendio

L’Allegato I del DPR 151/2011 riporta, come noto, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; in particolare, al punto 15 del predetto allegato figura l’attività di “depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3”.

Tale attività è suddivisa nelle tre categorie A, B e C in base alla capacità.

Come declinato nell’Allegato III del DM 7/8/2012,

  • fino a 10 m3 si configura l’attività 15.1.A,
  • oltre 10 m3 e fino a 50 m3 si configura l’attività 15.2.B,
  • mentre oltre 50 m3 si configura l’attività 15.3.C.

Ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione dei depositi di cui all’attività in parola sono rinvenibili nel DM 18 maggio 1995 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”.

Pertanto, il presente lavoro intende analizzare i contenuti della predetta norma, illustrando in sintesi le principali misure finalizzate al conseguimento del previsto livello di sicurezza antincendio.

 

La normativa che regola la prevenzione incendi nei depositi e/o rivendite di alcoli : il DM 18 Maggio 1995 

Il DM 18 maggio 1995 si applica ai depositi di soluzioni acquose di alcol etilico con concentrazione superiore al 60%, fatta eccezione per gli alcoli usati per le miscele di carburanti.

I livelli di sicurezza che si intendono conseguire sono connessi alle capacità dell’unità in deposito ed alle relative caratteristiche di ubicazione, in particolare se poste al chiuso o all’aperto.

Il decreto rimanda al DM 30 novembre 1983 per i termini, le definizioni e le tolleranze; in tal senso, è opportuno rammentare che nel DM 30 novembre 1983 è possibile rinvenire le definizioni di distanza di sicurezza interna, distanza di protezione e distanza di sicurezza esterna, che sono alcune delle misure che il DM 18 maggio 1995 disciplina per le diverse tipologie di deposito.

Le definizioni di unità di deposito al chiuso e di unità di deposito all’aperto

Ad integrazione, il DM 18 maggio 1995 fornisce alcune specifiche definizioni, con particolare riferimento ai contenuti del proprio dispositivo. In particolare, appare opportuno evidenziare alcuni concetti introdotti dal suddetto decreto, ovvero il concetto di deposito, di unità di deposito al chiuso e di unità di deposito all’aperto.

Per unità di deposito al chiuso si intende l’insieme di serbatoi al chiuso posti all’interno di un compartimento con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, oppure di un edificio ad uso esclusivo in materiale incombustibile e a distanza almeno di sicurezza interna da altra attività dello stesso titolare, oppure di un edificio non ad uso esclusivo, monopiano, in materiale incombustibile, con separazione dalle restanti parti dell’edificio attraverso strutture almeno REI 120 e a distanza almeno di sicurezza interna da altra attività del medesimo titolare.

Per unità di deposito all’aperto, invece, si intende un serbatoio o l’inseme di serbatoi all’aperto e all’interno di uno o più bacini di contenimento ad una precisa distanza reciproca, ovvero a non meno di 20 m. (dal filo esterno dei bacini) oppure 10 m. (valore determinato con il metodo del filo teso in caso di interposizione di un muro almeno REI 120 di precise caratteristiche geometriche).

Si rappresenta che la capacità del deposito coincide con la somma dei volumi geometrici dei singoli serbatoi che insistono nel deposito.

Appare poi utile sottolineare che nella determinazione delle distanze, come nel caso della definizione di unità di deposito all’aperto ma anche, in particolare, nei casi di riduzione delle distanze prescritte per le diverse classificazioni dei depositi, il decreto introduce la metodologia del “filo teso”, fornendo all’uopo anche alcuni schemi grafici esplicativi.

In ultimo, si rappresenta che il DM 18 maggio 1995 è articolato per disciplinare i depositi al chiuso ed all’aperto con capacità non superiore a 5 m3, i depositi al chiuso con capacità superiore a 5 m3 (con relativa suddivisione in unità con capacità non superiore a 1.000 m3  e unità con capacità superiore a 1.000 m3 e fino a 10.000 m3, escludendo la possibilità di depositi al chiuso oltre i 10.000 m3) e  i depositi all’aperto con capacità superiore a 5 m3 (con relativa suddivisione in unità con capacità non superiore a 3.000 m3  e unità con capacità superiore a 3.000 m3 ).

Si riporta di seguito la Figura 1 con un riepilogo dell’articolazione del decreto in parola, unitamente ad una sintetica indicazione delle misure prescritte.
 

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Figura 1 – Sintesi del DM 18 maggio 1995.
 

Unità di deposito e relative misure

Per le unità di deposito al chiuso ed all’aperto di capacità non superiore a 5 m3 non sono richieste distanze di sicurezza precise ed il titolare è tenuto ad osservare le normali misure per la gestione e manipolazione dei liquidi infiammabili.

Ben diverso è il caso delle altre tipologie di deposito, laddove il decreto precisa, in particolare, l’entità delle distanze di sicurezza e la consistenza di mezzi ed impianti antincendio.

Con riferimento all’unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 m3, il decreto prescrive, in via generale, l’adozione di appositi bacini di contenimento in struttura impermeabile ed incombustibile e di precisata capacità geometrica, unitamente alla realizzazione di adeguate superfici di aerazione naturale (di dimensione fissate sulla base della superficie in pianta degli ambienti) ed alla sussistenza di almeno un accesso diretto da spazio scoperto.

In base poi alla classificazione prevista per le unità al chiuso, il decreto diversifica l’entità delle misure, di cui si fornisce una sintesi nella Tabella 1.
 

Tabella 1 – Sintesi delle misure del DM 18 maggio 1995 per le classi di unità di deposito al chiuso

Tabella 1 – Sintesi delle misure del DM 18 maggio 1995 per le classi di unità di deposito al chiuso


Si precisa che il decreto prevede la possibilità che le distanze di sicurezza possano essere ridotte qualora si interpongano muri con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 180 e specifiche caratteristiche geometriche, e si determini la distanza prescritta nel decreto (ai fini della riduzione) con il metodo del filo teso.

All’uopo, si rammenta che in allegato al decreto sono riportate tavole grafiche esplicative.

Per le tipologie di depositi in esame, il decreto fissa poi i criteri per la progettazione delle vie di uscita. Sono richieste almeno due uscite per ogni unità di deposito, ragionevolmente contrapposte e raggiungibili con percorsi che non eccedano i 45 m. Una uscita deve essere almeno da due moduli ed immettere su spazio scoperto, la seconda può essere larga non meno di 0,9 m. Qualora il percorso di esodo non superi i 10 m., la seconda uscita non è richiesta.

Con riferimento all’unità di deposito all’aperto di capacità superiore a 5 m3, il decreto prescrive anche in questo caso la realizzazione di appositi bacini di contenimento di opportuna capacità, unitamente alla protezione di eventuali strutture di supporto dei serbatoi finalizzata a conseguire una resistenza al fuoco per le stesse non minore di R 90. Nel caso di specie inoltre, sono prescritte distanze di sicurezza tra serbatoi dello stesso bacino di contenimento e tra bacini di contenimento della stessa unità di deposito in base alla capacità del deposito stesso.

In relazione alle distanze di sicurezza interna, di protezione ed esterna nonché ai mezzi e impianti antincendio, si registra una differenziazione in relazione alla capacità delle unità di deposito (Tabella 2).

 

Tabella 2 – Sintesi delle misure del DM 18 maggio 1995 per le classi di unità di deposito all’aperto

Tabella 2 – Sintesi delle misure del DM 18 maggio 1995 per le classi di unità di deposito all’aperto

 

Per le prestazione idrauliche degli impianti si rimanda per un maggior dettaglio al testo del decreto in esame.

Anche in questo caso, sono possibili distanze inferiori ricorrendo all’interposizione di muri REI 180 di precise caratteristiche declinate dalla norma. 

 

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