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Ordine di demolizione: la sanzione scatta dall'ultima notifica

Analisi del problema delle notifiche dell'ordine di demolizione nel caso in cui l'immobile è in comproprietà tra più persone

Spesso e volentieri l’immobile è in comproprietà tra due o più persone, si pensi, per esempio, all’immobile di proprietà dei coniugi o ricevuto in eredità.

Nell’ipotesi in cui il manufatto risulti abusivo, si pone il problema delle notifiche.

Nel caso in esame l’amministrazione scivola sulla classica buccia di banana e commette un banale errore procedurale. Conseguenze? Il TAR dichiara la sanzione illegittima.


 

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Il caso in esame

Viene presentata una istanza di sanatoria relativa ad un abuso edilizio; la domanda viene rigettata e, ovviamente, scattano le sanzioni. Il Comune non si limita ad ordinare la demolizione del manufatto abusivo, ma applica anche la sanzione pecuniaria di euro 20.000 in quanto, dagli accertamenti effettuati, risulterebbe il mancato adempimento all’ordine di rimessione in pristino. Il proprietario, dal suo canto, impugna il provvedimento sanzionatorio ritenendolo ingiusto.

 

I motivi del ricorso

Il proprietario si lamenta perché l’amministrazione avrebbe applicato la sanzione amministrativa prima del decorso del termine previsto per la demolizione e senza aver preventivamente accertato l’avvenuta inottemperanza. Precisa, al riguardo, di aver rimosso l’abuso prima della scadenza del termine previsto (ovvero prima dei fatidici novanta giorni), con la conseguenza che la sanzione sarebbe illegittima.

 

La norma applicata

Il caso in esame ruota sull’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. La norma prevede che, ove venga accertata l’esecuzione di abusi edilizi, il Comune ingiunga al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione del manufatto nei successivi novanta giorni. Nel caso di inadempimento all’ordine di demolizione, è prevista una doppia sanzione: l’amministrazione acquisisce l’opera abusiva e applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro.


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema dell'ABUSIVISMO EDILIZIO, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Donato Palombella.


Il parere del TAR

Il TAR Roma (Sez. II-quater) sospende in via cautelare l’atto impugnato quindi, con la sentenza n. 4305 del 13 aprile 2021, annulla definitivamente la sanzione. Il giudice amministrativo fonda la propria decisione su un dato di fatto incontrovertibile: il mancato spirare del termine. In altre parole, il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato notificato prima dello spirare del termine dei novanta giorni. Ma, a questo punto, c’è da porsi un interrogativo: com’è possibile che l’amministrazione comunale sia potuta incorrere in un errore tanto banale?

 

Il problema delle notifiche

In realtà, nel caso in esame, l’immobile era in comproprietà tra due soggetti diversi per cui l’amministrazione aveva effettuato le notifiche nei confronti di entrambi i proprietari. Le due notifiche, come spesso avviene, erano andate a buon fine in tempi diversi, l’una il 14 ottobre, l’altra il 13 novembre! Il Comune aveva effettuato un sopralluogo il 21 gennaio quando i prescritti 90 giorni erano decorsi in relazione alla prima notifica, ma non per la seconda, e riscontrato l’inadempimento, aveva innescato il procedimento sanzionatorio.

 

Il principio

Il TAR capitolino ricorda il principio applicabile al caso in esame. Quando l’ordine di demolizione è indirizzato nei confronti di più soggetti, il termine per l’adempimento (o meglio, per l’applicazione delle eventuali sanzioni) decorre in relazione all’ultima notifica effettuata. Volendo ragionare in termini diversi, chi ha ricevuto la notifica per ultimo verrebbe sanzionato quando i termini non sono ancora decorsi.


 

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Facciamo un esempio

Un esempio chiarirà la situazione. La prima notifica viene effettuata il 1° marzo, la seconda il 1° maggio. In questo caso i novanta giorni verrebbero a scadere, per la prima notifica, il 29 maggio e per la seconda il 29 luglio. Ove il Comune applichi la sanzione il 10 giugno, il termine sarebbero ampiamente decorso in relazione alla prima notifica, ma non per la seconda.

 

Il parere della giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza, l’ordine di demolizione notificato solo ad alcuni comproprietari non è illegittimo, ma inefficace verso il comproprietario che non lo abbia ricevuto (TAR Napoli, sent. n. 3005 del 2020) in quanto quest’ultimo, essendo (potenzialmente) all’oscuro della vicenda, non sarebbe posto nelle condizioni di adempiere spontaneamente o di difendersi (TAR Palermo, sent. n. 2783 del 2014).

Un principio del tutto analogo si applica al caso in cui il provvedimento sanzionatorio venga notificato a soggetti diversi; in tal caso l’ordine diventa pienamente efficace solo quando siano decorsi i termini relativi alla notifica più recente.
 


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Per approfondire:

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Lo speciale:

ABUSIVISMO EDILIZIO

Guida all'abusivismo edilizio, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti

A cura di Donato Palombella

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