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Bonus prima casa: si prende anche sull'immobile ereditato? Le condizioni

Agenzia delle Entrate: il fabbricato acquisito mortis causa deve essere venduto entro l’anno e il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

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Le agevolazioni del bonus prima casa sono ammesse anche su un immobile ereditato, possedendone un altro acquistato in precedenza? Dipende.

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle condizioni di ammissibilità nella risposta 277 del 21 aprile 2021, dove si evidenzia che la disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede.

 

Il caso

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità.

Si chiede se il cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l'agevolazione prima casa anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

 

La risposta

L'Agenzia delle Entrate conferma la soluzione prospettata dall'istante, ritenuta condivisibile in ordine all'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui al comma 4-bis, della Nota II-bis) più volte citata.

Al riguardo, si rammenta, che l'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per il 2016), nell'inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, ha ampliato l'ambito applicativo delle agevolazioni "prima casa". Tale disposizione prevede, infatti, che "L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto".

In particolare, limitatamente alla condizione di cui alla richiamata lettera b), la disposizione, di cui al citato comma 4-bis, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni "prima casa", nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c), della Nota II-bis, dell'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

La Circolare 8 aprile 2016, n. 12 (quesito 2.3) e poi la Risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E hanno chiarito in via generale che "La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) esplica effetti anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" in sede di successione o donazione".

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In definitiva, ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.

LA RISPOSTA 277/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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