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Aziende e società: no Superbonus no problem, si può prendere il Bonus Facciate! La novità

L'Agenzia delle Entrate, nei modelli SC 2021, ha ufficializzato l'opportunità di accesso al super-incentivo Bonus Facciate 90%

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Segnatevi subito questa novità: i soggetti che svolgono attività d'impresa come spa, sapa, srl, srls, società cooperative e società di persone (e professionisti) che sono stati «esclusi» dal Superbonus 110% (se non nell'ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all'interno di edifici condominiali e solo relativamente a lavori eseguiti sulle parti comuni), per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici di proprietà possono ricorrere al Bonus Facciate 90% e alla relativa cessione del credito o sconto in fattura.

Lo si evince dalla pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei modelli SC 2021 per la dichiarazione dei redditi delle società (soggetti Ires), che hanno formalmente aperto lo scenario delle detrazioni previste dal Bonus Facciate delle spese realizzate sui relativi immobili posseduti.

 

La voce Bonus Facciate nel modello redditi sc 2021

All'interno del quadro RS, è stata introdotta l'area di compilazione dei righi da RS150 a RS155 con la specifica possibilità di indicare il valore della spesa sostenuta e la quota di detrazione, nonché i dati catastali dell'immobile oggetto dei lavori.

 

Cosa indicare

Nel prospetto va indicata la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

 

Quali interventi agevolati? Recap del Bonus Facciate

Il Bonus Facciate 90% spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

NB - Se i lavori interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per usufruire dell'agevolazione, devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MiSe 26 giugno 2015, alla tabella 2 dell'allegato B al decreto MISE 11 marzo 2008.

Ricordiamo infine che il Bonus Facciate si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Come per gli altri bonus edilizi, anche per il 'Facciate' si può ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

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