Tar Campania: serve il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00.
Torniamo a parlare di una delle opere edilizie più gettonate 'al mondo', la tettoia. Nel caso della sentenza 2515/2021 del Tar Napoli, si tratta di un'opera di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00, appoggiata su un lato al torrino scala, da un altro lato al muro divisorio di altra proprietà e infine sul terzo e quarto lato su 4 pilastri in legno di dimensione cm.20 x cm. 20 fissati al pavimento, con copertura in legno lamellare poggiante su n° 7 (sette) travi in legno di dimensioni cm. 20 x 10 e due travi di coronamento di cm. 25x 12.
Basta già la descrizione per capire che, senza permesso di costruire, scatta immediato l'abuso edilizio con conseguente ingiunzione a demolire.
Nel ricorso si deduce tra l'altro che:
Non c'è nulla da fare, per il Tar il ricorso è da respingere in quanto “la realizzazione di una tettoia è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/2001, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c), medesimo d.p.r. 380/2001 laddove comporti una modifica della sagoma o de prospetto del fabbricato cui inerisce e nei casi in cui le sue dimensioni siano di entità tale da non potere più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell’accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano un’apprezzabile alterazione (cfr., questa Sezione 2 maggio 2019, n. 2331)”.
Ne deriva che la sua realizzazione, in assenza del titolo edilizio, non può ritenersi assoggetata a una semplice sanzione pecuniaria.
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