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Tettoia di 60 metri quadri: senza il permesso di costruire si demolisce, niente sanzione pecuniaria

Tar Campania: serve il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00

 Tettoia di 60 metri quadri: senza il permesso di costruire si demolisce, niente sanzione pecuniaria

 

Torniamo a parlare di una delle opere edilizie più gettonate 'al mondo', la tettoia. Nel caso della sentenza 2515/2021 del Tar Napoli, si tratta di un'opera di mq. 61,60, con altezza variabile da mt. 2,80 a mt. 3,00, appoggiata su un lato al torrino scala, da un altro lato al muro divisorio di altra proprietà e infine sul terzo e quarto lato su 4 pilastri in legno di dimensione cm.20 x cm. 20 fissati al pavimento, con copertura in legno lamellare poggiante su n° 7 (sette) travi in legno di dimensioni cm. 20 x 10 e due travi di coronamento di cm. 25x 12.

Basta già la descrizione per capire che, senza permesso di costruire, scatta immediato l'abuso edilizio con conseguente ingiunzione a demolire.

 

Le (inutili) rimostranze

Nel ricorso si deduce tra l'altro che:

  • l’opera consiste in una tettoia in legno su terrazzo di copertura, per buona parte già preesistente, posta in essere per preservare il piano sottostante dalle infiltrazioni d’acqua che ne avevano compromesso la staticità;
  • l’immobile rientra in zona D di promozione economica e sociale del P.R.G. e, nella perimetrazione definitiva dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in zona D2 - margine superiore di San Sebastiano al Vesuvio, in un’area particolarmente antropizzata, e l’opera (consistente nell’allungamento della preesistente tettoia-pergola sul fabbricato degli anni settanta) migliora l’estetica e il decoro del fabbricato, conformemente al Piano di Recupero che consente le coperture;
  • andava comminata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, essendo la demolizione stabilita in relazione ad opere in totale violazione degli strumenti urbanistici comunali, mentre nella specie si è in presenza dell’allungamento di una tettoia aperta su tre lati, che non comporta aumento di volumetria e non incide sulle cubature e superfici utili, senza modificare la destinazione d’uso e non creando alcun carico urbanistico.

 

Tettoia abusiva, demolizione inevitabile

Non c'è nulla da fare, per il Tar il ricorso è da respingere in quanto “la realizzazione di una tettoia è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/2001, nella misura in cui realizza impianti ed elementi nuovi ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c), medesimo d.p.r. 380/2001 laddove comporti una modifica della sagoma o de prospetto del fabbricato cui inerisce e nei casi in cui le sue dimensioni siano di entità tale da non potere più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell’accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa, arrecano un’apprezzabile alterazione (cfr., questa Sezione 2 maggio 2019, n. 2331)”.

Ne deriva che la sua realizzazione, in assenza del titolo edilizio, non può ritenersi assoggetata a una semplice sanzione pecuniaria.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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