Titoli Abilitativi
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Interventi edilizi correlati al Covid-19: CILA al posto di permesso di costruire o SCIA fino al 31 dicembre 2021!

Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 - cd. Decreto Proroghe di Primavera - contiene disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, compresi quelli edilizi

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C'è una nuova, importante e forse un po' sottovalutata proroga dei titoli edilizi, permessi di costruire e SCIA compresi, derivante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. Decreto Proroghe di Primavera (56/2019, G.U. 103 del 30 aprile 2021).

L'art.10 infatti dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021".

 

Quando basta la CILA

Quali sono queste disposizioni del DL Rilancio? Era stata prevista, nello specifico, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi necessari per adeguarsi alle misure anti Covid-19, in deroga alle normali previsioni contenute nel dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Ciò significa che, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tali interventi edilizi (anche se non rientranti tra quelli di "edilizia libera", art. 6 del Testo Unico Edilizia), consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Si tratta, semplificando, degli interventi che avrebbero richiesto un permesso di costruire (PdC) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per questo tipo di interventi (si pensi ai dehors dei ristoranti che possono far sedere la clientela solo all'esterno, tanto per citarne uno che va 'di moda' in questo momento) non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 42/2004 (cioè le autorizzazioni ex art. 21 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

NB - È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2021 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Titoli Abilitativi

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