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Pergotenda e gazebo senza permesso di costruire: la rivoluzione dei dehors anti-Covid

Consiglio di Stato: non servono permessi (SCIA o permesso di costruire) per i manufatti leggeri che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile

Non servono permessi per creare degli spazi ombreggiati in terrazzo attraverso tende o gazebo.


Pergotenda libera: ecco quando

Il Consiglio di Stato liberalizza dehors, gazebo e pergotende che, in tempo di Covid-19 e necessità di 'verandare' spazi all'aperto, sono di fatto all'ordine del giorno anche considerando l'avvento della bella stagione.

Ecco allora che la sentenza 3393/2021 del 27 aprile di Palazzo Spada, anche - e non solo - perché ribalta i precedenti 'verdetti' di Campidoglio e Tar Lazio, assume connotati molto importanti.

Nello specifico, viene annullata l'ordinanza del Comune di Roma di demolizione di due pergotende (di un'abitazione privata), rilevando che nella specie non vi sono state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume.

NB - L'ordinanza di demolizione di Roma Capitale aveva comportato l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00.

 

La consistenza delle opere edilizie e la nozione di pergotenda

Secondo il Tar Lazio, che aveva confermato i provvedimenti comunali, le "pergotende situate sui terrazzi dell'abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell'edificio di particolare pregio storico-artistico".

Ma Palazzo Spada non è dello stesso avviso.

I gazebo, i pergolati, i dehors e le tettoie 'leggere' tamponate lateralmente su almeno tre lati (chiamiamole pure pergotende) non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno "carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi".

Il loro obiettivo è di "valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione".

 

Tra nuove costruzioni e pergotende: le differenze

La nozione di pergotenda è stata di recente ulteriormente precisata nella sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 28/01/2021 n.840, in cui sono individuati quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale, secondo la circolare interpretativa dello stesso Comune n. 19137 del 9.3.2012, distinguendole dalla diversa fattispecie dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

 

Pergotende e gazebo senza permesso di costruire: la rivoluzione dei dehors anti-Covid

 

Le regole romane sulle pregotende

Nella circolare sopracitata, quindi, era stato chiarito - a rinforzo, si potrebbe dire - che questo secondo tipo di costruzioni rientra nell'edilizia libera, non avendo dunque bisogno di alcuna autorizzazione.

Letteralmente, si legge che “l’attività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nell’art. 6, comma 1, del T.U.E. e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le opere di seguito individuate: (…) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché “tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando l’acquisizione della specifica autorizzazione amministrativa secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

In relazione a tale inequivoca disposizione dello stesso ente locale resistente, la sentenza n.840/2021 cit. ha ritenuto che l’elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende … e che la qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472).

 

Le prove della vera pergotenda

Ma come si fa a provare tutto questo?

Dalla perizia e dalle fotografie esibite in giudizio - osserva il Consiglio di Stato - ma anche e soprattutto da quanto addotto in punto di fatto nel provvedimento impugnato, risulta che nella specie non vi sono state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume, anche considerato che l’unica struttura portante di una delle pergotende, individuata come ancorata stabilmente alla muratura perimetrale dell’unità abitativa, era stata espressamente dichiarata dallo stesso provvedimento come preesistente.

Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende (come appunto previsto e consentito dalla citata circolare del Comune di Roma, 9.3.2012, n. 19137).

Non essendoci dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del dpr 380/2001 riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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