Antincendio
Data Pubblicazione:

La progettazione antincendio degli asili nido secondo il DM 16 luglio 2014

Criteri di sicurezza antincendio negli asili nido sulla base del DM 16 luglio 2014 ed ai termini di adeguamento delle strutture esistenti.

 

Approfondimento sui criteri per la progettazione antincendio degli asili nido, con particolare riferimento ai contenuti del DM 16 luglio 2014 ed ai termini di adeguamento delle strutture esistenti.

 

Gli asili nido (con oltre 30 persone) tra le attività soggette a controlli di prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto, tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli asili nido con oltre 30 persone presenti (attività n. 67 B dell’Allegato I). 

I criteri per la progettazione antincendio di tali attività sono contenuti nel DM 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Si precisa, ad ogni buon fine, che in alternativa alla predetta regola tecnica è possibile far ricorso alla regola tecnica verticale del codice di prevenzione incendi di cui al DM 6/4/2020.


PER APPROFONDIRE

Norme tecniche prevenzione incendi asili nido: le novità del DM 6 aprile 2020

Il decreto del Ministero dell'Interno del 6 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore dal 29 aprile 2020, approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido. Vai all'articolo

La regola tecnica definita dal DM 16 luglio 2014

La regola tecnica approvata con DM 16 luglio 2014 si articola in 4 Titoli.

I campi di applicazione

Il Titolo I si applica a tutte le tipologie di asili nido (strutture educative per bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni) disciplinate dalla norma, ovvero attività di nuova realizzazione o esistenti, con oltre o meno di 30 persone presenti.

Le disposizioni del Titolo II sono riferite alle nuove attività con oltre 30 persone ed a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con oltre 30 persone, per le parti oggetto di ristrutturazione o in caso di ampliamenti.

Il Titolo III si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che dispongano di atti abilitativi anche relativi ai requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati da autorità competenti, o salvo che siano stati pianificati, o in corso, interventi sulla base di un progetto approvato dai Vigili del Fuoco.

Il Titolo IV, infine, si applica alle attività con meno di 30 persone presenti.

Il presente lavoro intende quindi approfondire i principali aspetti della predetta norma, con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo II per le nuove attività, presentando al contempo un sintetico excursus normativo in merito alla proroga dei termini di adeguamento per gli asili nido esistenti. 

 

sicurezza-fuoco-11-700.jpg

 

Termini di adeguamento per le attività esistenti

L’art.6 comma 1 del DM 16 luglio 2014 ha fissato l’adeguamento degli asili nido esistenti entro determinati termini temporali. In particolare, l’adeguamento ai punti del Titolo III 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12 era previsto entro il termine di cui all’art. 11 comma 4 del DPR 151/2011; entro due anni da tale termine era previsto l’adeguamento al punto del Titolo III 13.5, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8, mentre entro cinque anni dal predetto riferimento temporale era fissato l’adeguamento ai restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Il D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito con Legge 27/2/2017 n. 19, ha fissato il termine per l'adeguamento alla normativa per gli asili nido, di cui al comma 1 dell’art.6 del DM 16 luglio 2014, al 31 dicembre 2017; gli altri termini temporali, modulati sul precedente, sono stati al contempo confermati.

Il DM 21/3/2018, che ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l'adeguamento alla normativa antincendio anche per gli edifici adibiti ad asilo nido, non ha ulteriormente disciplinato il termine di adeguamento per le strutture in parola, che di fatto risultava scaduto al 31/12/2017. 

La Legge 21/9/2018 n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, ha invece prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento per gli asili nido esistenti.

Successivamente, la Legge 8/8/2019 n. 81, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 giugno 2019 n. 59, ha ulteriormente prorogato il suddetto termine di adeguamento al 31 dicembre 2019.

L'ultima proroga al 31 dicembre 2022

Infine, la Legge 26/2/2021 n.21, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine di adeguamento per le attività adibite ad asilo nido.

Tale termine, come detto, fa riferimento al primo dei termini temporali stabiliti dal DM 16 luglio 2014, essendo gli altri scadenzati sostanzialmente sullo stesso.

Pertanto, in sintesi, il primo termine di cui all’art. 6 comma 1 DM 16 luglio 2014 coincide, come detto, con il 31 dicembre 2022, il secondo termine con il 31 dicembre 2024 ed il terzo termine con il 31 dicembre 2027.

 

Il DM 16 LUGLIO 2014: principali aspetti della regola tecnica

Il decreto rimanda innanzitutto ai termini, alle definizioni e alle tolleranze di cui al DM 30 novembre 1983. Tuttavia, attesa la specificità dell’attività disciplinata, il Decreto introduce altre definizioni utili alla caratterizzazione della struttura educativa ai fini antincendio.

In particolare, con termine “sezione” si intende l’insieme degli spazi per i bambini suddivisi per fascia di età, ovvero 3-12 mesi (sezione piccoli), 12-24 mesi (sezione medi), 24-36 mesi (sezione grandi); in relazione poi alla movimentazione dei bambini più piccoli, viene introdotta l’attrezzatura di ausilio per l’esodo, anche di tipo carrellato. Infine, viene riproposto e rivisitato il concetto di esodo orizzontale progressivo, quale modalità ammessa per l’esodo, appunto, degli occupanti.
Inoltre, sempre in relazione agli aspetti connessi all’esodo ma anche ai criteri di ubicazione dell’attività, l’evacuazione tramite esodo orizzontale progressivo deve essere garantita laddove non sia possibile l’esodo fino a luogo sicuro attraverso percorso orizzontale o rampa con pendenza non superiore all’8% e comunque idonea per una attrezzatura di ausilio per l’esodo. A tal proposito, sono prescritti piani orizzontali di riposo ogni 10 m. di rampa.

In termini di ubicazione, i piani interrati non possono essere impiegati in attività con presenza di bambini; inoltre, l’edificio che ospita l’attività deve essere sempre accessibile ai mezzi di soccorso e, qualora l’asilo nido sia ubicato a partire dal primo piano dell’edificio, occorre garantire l’accostamento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco.

La norma poi impone un valore determinato per il carico di incendio specifico dell’attività (non superiore a 300 MJ/m2), consentendo aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m2. Inoltre, sono definiti i requisiti minimi di resistenza al fuoco per le strutture e gli elementi di compartimentazione in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio (a partire dalla classe 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m.), con una specifica particolare in caso di attività in edifici monopiano, di tipo isolato, dove i suddetti requisiti devono essere non inferiori a 30.

In caso poi di attività su più di un piano fuori terra, è prevista la suddivisione in compartimenti antincendio, singolarmente non superiori a 1.000 m2; se le attività sono inserite in edifici di tipo misto, i compartimenti antincendio dovranno avere superficie non eccedente 600 m2. Negli edifici di tipo misto inoltre, gli asili nido devono essere separati da altre parti dell’edificio con strutture aventi requisiti di resistenza al fuoco congruenti con quelli definiti dalla norma stessa per gli asili nido.

Con riferimento alle possibili comunicazioni con altre attività, si riporta di seguito la Tabella 1 che sintetizza le casistiche ammesse e le relative modalità. 

 

Tabella 1 – Sintesi sulle comunicazioni degli asili nido con altre attività

rtv antincendio per asili

 

In merito alla reazione al fuoco, il decreto riporta un nutrito insieme di prescrizioni e limitazioni, a cui si rimanda per ogni opportuno dettaglio ed approfondimento.

Anche per i vani scala afferenti al sistema di vie di esodo sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco congruenti con quanto previsto dalla norma per l’attività in esame; inoltre, i vani scala devono avere aperture di aerazione non inferiore a 1 m2 , ubicate in modo da garantire una altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell’ultimo pianerottolo, e devono immettere in luogo sicuro o all’esterno direttamente o attraverso percorso protetto.

Ogni compartimento antincendio deve caratterizzarsi per un proprio sistema di vie d’esodo, dimensionato opportunamente sulla base dei criteri forniti dalla norma in termini di densità di affollamento (variabile in funzione del settore o del locale), capacità di deflusso (50 per ogni piano), lunghezza dei percorsi (30 m fino a luogo sicuro, incrementabile fino a 45 m in caso di sussistenza di materiali incombustibili), larghezza delle vie di uscita (con le condizioni specifiche declinate dal decreto), numero di uscite (non inferiori a due per ogni piano/compartimento).

Come detto, per la definizione del sistema di vie d’uscita è ammesso il ricorso all’esodo orizzontale progressivo. In tale ottica, ogni piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti che possano contenere i propri occupanti ed il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con più elevata capienza, tenendo conto di una superficie media di 0,70 m2/persona ovvero di 1,50 m2/persona in caso di movimentazione con attrezzature di ausilio per l’esodo.

Il decreto si sofferma poi sulla disciplina delle aree a rischio specifico (impianti di produzione di calore e confezionamento pasti; locali adibiti a deposito; locali per il lavaggio e deposito della biancheria) nonché sulle caratteristiche degli impianti elettrici, ivi compresi i servizi di sicurezza e l’illuminazione di emergenza, approfondendo in particolare il sezionamento in emergenza per la salvaguardia dei soccorritori. Infatti, il decreto rimarca che gli impianti elettrici ed elettronici nell’attività, fatta eccezione per quelli afferenti alla sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in emergenza e pertanto i dispositivi atti allo scopo devono essere ubicati in posizione raggiungibile agevolmente dai soccorritori, segnalata, protetta sia dal fuoco che da attivazione accidentale.

Continua la lettura nell'articolo integrale scaricabile in PDF previa registrazione 

IN ALLEGATO SIA L'ARTICOLO CHE IL TESTO COORDINATO DEL DM 16 LUGLIO 2014 AGGIORNATO A MARZO 2021

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Antincendio

Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

Scopri di più