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Riscatto soft della laurea anche dopo il 2021: chiarimenti e scadenze

L’INPS fornisce alcuni chiarimenti sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Riscatto soft della laurea anche dopo il 2021

L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità “agevolate” (art. 2 comma 5-quater del d.lgs. 184/1997, aggiunto dal comma 6 dell'art.20 del DL 4/2019) è invece attivabile anche negli anni successivi al 2021.

Lo si evince dal contenuto della circolare 1921 del 13 maggio 2021 dell'INPS, che fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (DL 4/2019).

 

Riscatto di laurea: inquadramento normativo

Parliamo del riscatto del periodo di studi, per il quale il DL 4/2019 (cd. Decretone su pensioni e reddito di cittadinanza) ha previsto un alternativo criterio di calcolo dell'onere, quando il periodo da riscattare si colloca nel sistema contributivo: oltre a quello ordinario (33% della retribuzione degli ultimi 12 mesi) è previsto il calcolo dell'onere in misura pari al 33% del minimo contributivo di artigiani e commercianti (15.878 euro nel 2019, per cui il costo di riscatto di un anno di studio è 5.240 euro). Vai al simulatore di calcolo di riscatto di laurea e alle spiegazioni in merito!

Riscatto soft della laurea anche dopo il 2021: chiarimenti e scadenze

L'efficacia del riscatto

Il principio è vincolato dai "limiti emergenti dalla normativa di riferimento". 

Cosa significa? Che per maturare il diritto alla pensione, i periodi riscattati con il criterio soft vanno considerati nella loro collocazione temporale; mentre, agli effetti patrimoniali i contributi (da riscatto) hanno efficacia nella rivalutazione nel montante individuale soltanto dalla "data della domanda di riscatto". Quindi:

  • l'onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’art.1, comma 23, della legge 335/1995 e s.m.i e ai sensi del decreto-legge 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 417/2001, che in assenza dell’opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale;
  • le domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell’opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.