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Il grande pergolato in centro storico non richiede il permesso di costruire

Tar Lazio: il pergolato posto su un terrazzo anche se in centro storico va considerato come un "arredo" e dunque non necessita di permesso di costruire

Il pergolato della discordia

Parliamo ancora di pergolati, 'grazie' alla sentenza 5634/2021 del Tar Lazio che ha accolto il ricorso contro la rimozione/demolizione di un pergolato in quanto realizzato senza permesso edilizio.

La ricorrente ha dedotto:

  • a) di essere proprietaria dagli anni ’80 di un appartamento con terrazza a livello sito al sesto piano di un edificio in centro storico;
  • b) di aver presentato, in data 22.12.1986, una domanda di condono ex legge 47/1985 per un ampliamento di 10 mq realizzato sulla terrazza di proprietà e collegato internamente con l’appartamento principale, ottenendo il 6.11.2003 la concessione edilizia in sanatoria;
  • c) di aver effettuato nel 2000, ai sensi dell’art. 26 comma 2 legge 47/1985, alcuni interventi interni nell’immobile, presentando apposita relazione del progettista abilitato;
  • d) di aver successivamente acquistato, in data 4.02.2002, una porzione di terrazzo adiacente a quella del suo appartamento, di proprietà esclusiva di un altro condomino, sulla quale sorgeva già un piccolo vano per ricovero attrezzi di 2,65 m. di altezza e di aver fuso le due terrazze;
  • e) di essersi vista inaspettatamente contestare dalla Polizia Municipale, nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, alcuni abusi edilizi.

Tra queste opere abusive, si contestava la realizzazione, sul terrazzo di copertura, di un pergolato realizzato con traverse di legno accoppiate di circa 16 cm in numero 6+6cm incassate o imbullonate alla facciata dell’abitazione, e appoggiate su montanti fissati al pavimento (dim. circa 10 x 10 cm) adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale; detto pergolato è posto a una altezza di circa 2,70 m dal pavimento, per una superficie totale di circa 120,00 mq.

Il grande pergolato in centro storico non richiede il permesso di costruire

Pergolato libero se non è coperto

Il Tar sottolinea che il pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia, riconosciuto anche dal Consulente tecnico del PM, per le sue caratteristiche, “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo”, non necessitante di permesso di costruire e non assoggettabile all’ordine di demolizione.

Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richieda alcun titolo edilizio” a meno che – ma non è il caso in esame, come accertato dal CT – sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia”(Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 8.07.2020 , n. 851).

 

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