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Costruzioni in zona sismica: le regole del sequestro preventivo e degli accertamenti tecnici

Cassazione: in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica

 

Questo perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico.


Accertamento delle violazioni sulle costruzioni in zone sismiche

La sentenza 13491/2021 dello scorso 12 aprile della Cassazione Penale è molto interessante perché affronta svariate questioni legate alle costruzioni in zona sismica.

In primis, si chiarisce che:

  • il combinato disposto degli artt. 96 e 103 dpr 380/2001 prevede che l'attività di accertamento delle violazioni concernenti le costruzioni in zone sismiche non è rimessa in via esclusiva al dirigente dell'ufficio tecnico regionale, o ai funzionari del suo ufficio, ma può essere svolta, in via alternativa, anche da numerose altre autorità amministrative, tra le quali, ad esempio, come nella specie, i geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni comunali;
  • il comma 1 dell'art. 98 dpr 380/2001 prevede che: «Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendolo fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali». Ne deriva che il pubblico ministero, nell'ambito della sua discrezionalità, può compiere accertamenti tecnici sulla violazione delle norme relative alle costruzioni in zona sismica;
  • ler le opere indicate nel capo di imputazione (il torrino scala, i muri in pietra al piano interrato, il muro di contenimento), ad esclusione della piscina, non è neanche contestata l'assenza del progetto esecutivo e del previo avviso allo sportello unico competente e dell'autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale.


Sequestro preventivo: i motivi di proporzionalità

Prima di tutto, si rimarca che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo ed impongono al giudice di motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

La motivazione sulla necessità del sequestro dell'intero immobile, quindi anche la parte non oggetto di contestazione, si fonda da un lato sul consistente aumento volumetrico e sull'«intuibile» pregiudizio per la staticità dell'intero fabbricato.

Ma per la Cassazione:

  • quanto al consistente aumento volumetrico, la decisione non ha applicato correttamente il principio di concretezza, posto che da un lato l'aumento di superficie determinato dal cambio di destinazione d'uso - la cui sussistenza del fumus andrà comunque verificata in base a quanto già osservato - è pari a 61,56 mq., secondo quanto riportato nel capo di imputazione, sicché l'incidenza sul cd. carico urbanistico va valutata in concreto in base a tale dato;
  • quanto alle logge, la contestazione concerne esclusivamente quelle ubicate al primo livello (secondo piano sotto strada, ove vi sono tre logge), al secondo livello (primo piano sotto strada, ove vi sono tre logge), al terzo livello (piano strada, ove vi è una loggia);
  • l'aumento di volumetria, secondo quanto riportato nell'ordinanza impugnata, si sarebbe verificato mediante l'arretramento delle mura perimetrali, restando ferma l'ubicazione dei pilastri, intesi quali elementi verticali che delimitano la sagoma.

In sostanza, da quanto emerge dalla stessa ordinanza, l'aumento di volumetria riguarda lo spazio esterno, determinato dalla maggiore profondità delle logge, non quello interno che sarebbe rimasto invariato. La variazione sulla struttura complessiva è infatti un dato puramente formale. Tale aumento di volumetria sarebbe stato già realizzato, essendo sul punto l'opera completata.

Costruzioni in zona sismica: le regole del sequestro preventivo e degli accertamenti tecnici

Sequestro preventivo: quando è giustificato? 

Il principio delle Sez. Riunite che viene richiamato, in tal senso, è dirimente: «Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato».

In definitiva:

  • è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene;
  • il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul «carico urbanistico», il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.

Ma valutazione effettuata dal Tribunale del riesame sulla sussistenza dell'aumento del carico urbanistico è dunque puramente astratta, perché non rapportata all'aumento di profondità delle logge, del volume esterno, dell'utilizzo in concreto di tali beni e delle ricadute sugli aspetti sopraevidenziati.

 

Sequestro preventivo e normativa antisismica

Quanto alla violazione della normativa antisismica, il Tribunale del riesame ha richiamato il principio espresso da Sez. 3, n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti, Rv. 273835 - 01, per cui in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico.

Tale principio vale per le opere oggetto del capo di imputazione che sono esclusivamente le 4 indicate nel capo di imputazione.

Però, l'applicazione del principio di diritto avrebbe legittimato il sequestro preventivo delle sole opere realizzate; per il sequestro dell'intero edificio, non oggetto di contestazione, la motivazione si fonda sulla consulenza tecnica del pubblico ministero secondo cui gli interventi strutturali modificherebbero in maniera rilevante il comportamento strutturale dell'edificio.

La motivazione sulla concreta sussistenza di un pericolo per l'intero fabbricato è apparente, posto che analogamente il Tribunale del riesame ha ritenuto indimostrata l'affermazione del consulente tecnico della difesa che le azioni delle opere realizzare non inciderebbero con le strutture portanti del fabbricato.

 

Comportamento strutturale e modifiche dei controventi

Quanto ai controventi, il Tribunale del riesame fonda la sua valutazione sull'incidenza sul comportamento strutturale dell'edificio sul testo del Decreto Dirigenziale n. 359 del 3 agosto 2020 che, come dedotto, è successivo alla realizzazione delle opere ed è stato riportato parzialmente.

Come correttamente riportato nel ricorso, che quindi viene accolto, le modifiche apportate all'organismo strutturale mediante la creazione di controventi - non dunque la realizzazione di controventi in sé - sono da considerarsi varianti sostanziali, secondo il Decreto Dirigenziale n. 359 del 3 agosto 2020, solo quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

  1. aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
  2. variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
  3. variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
  4. variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

Tali elementi normativi, a prescindere dalla applicabilità della delibera dirigenziale al caso de quo, non sono stati valutati.

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