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DL Semplificazioni: ruolo centrale per il Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Sul testo del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 importate ruolo viene riconosciuto al Consiglio Superiore dei LLPP, in particolare per quanto riguarda le opere più importanti.

Sul testo del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 detto anche DL Semplificazioni importate ruolo viene riconosciuto al Consiglio Superiore dei LLPP, in particolare per quanto riguarda le opere più importanti.

Nel "Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR" infatti viene costituito un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ing. Massimo Sessa, per l’espressione dei pareri sui progetti di fattibilità tecnico - economica delle principali 10 opere (e non 8 come inizialmente ipotizzato) che valgono da sole 20 miliardi di euro.

 

Un Comitato speciale per blindare la realizzazione delle grandi opere

Più di 150 anni e non sentirli. E' passato oltre un secolo e mezzo dalla fondazione del Consiglio Superiore dei LLPP. da parte di Cavour e il massimo organo tecnico consultivo dello Stato continua ad essere al centro delle scelte strategiche del Paese.

Nel DL Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri (28 maggio 2021) infatti al Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR prevede che per una lista di 10 importanti opere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere di cui all’articolo 48, comma 7, del presente decreto.


Il Consiglio Superiore non si Esprime sulla Congruità di costo

Per gli interventi di cui al comma 1 (NR: investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC) ... il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore ... non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al


Sarà compito del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 45, verificare, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico - economica, l’esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del parere e, in tal caso, provvedere a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole.

Dopo di che la stazione appaltante deve procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto.

Quindi il Comitato speciale deve esprimere il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma.

Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.


Il progetto di fattibilità tecnica ed economica verificato anche alla sopritendenza

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ... è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici ..., ove questo non sia stato restituito ... ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi ...


 

La valutazione di impatto ambientale

Il DL Semplificazione sempre per le gli interventi di cui all’ Allegato IV prevede poi che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia trasmesso all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici ove questo non sia stato restituito.

Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4.

Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all’articolo 46, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

  


ART. 45: la composizione del Comitato Speciale

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell’Allegato B al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall’Ordine professionale dei geologi;

e) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;

f) un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.


 

La conferenza dei servizi

Contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27,  comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata.

La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.

 


Quali sono le grandi opere per cui vale la procedura semplificata

Questa procedura riguarda le semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto. Quali siano le opere è scritto nell'Allegato B del DL:

  • Realizzazione Asse Ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità Palermo - Catania - Messina
    • Commissario Filippo Palazzo
  • Potenziamento Linea Ferroviaria Verona - Brennero
    • Vincenzo Macello
  • Realizzazione della Linea Ferroviaria  Alta Velocità/Alta Capacità Salerno - Reggio Calabria
    • Commissario Vera Fiorani
  • Realizzazione del collegamento ferroviario con caratteristiche di alta Velocità Battipaglia - Potenza - Taranto
    • Commissario Vera Fiorani
  • Realizzazione della linea ferroviaria Roma - Pescara
    • Commissario Vincenzo Macello
  • Potenziamento della linea ferroviaria Orte - Falconara
    • Commissario Vincenzo Macello
  • Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)
  • Messa in sicureza e ammordenamento del sistema idrico di Peschiera (Lazio)
    • Commissario Massimo Sessa
  • interventi di potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste (progetto Adriagateway)
    • Commissario Vincenzo Macello
  • Realizzazione della Diga Foranea di Genova
    • Commissario Paolo Signorini

 

E se ci sono pareri discordanti ?

In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.

Si passa sempre attraverso il Comitato speciale

Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.

E in questi quindici giorni, il Comitato speciale deve adottare una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico - economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.

In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell’adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica (quella del PNRR) la relazione recante l’illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli  investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1.

La questione passa a Draghi

A questo punto Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al terzo periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo.

Entro 90 giorni le procedure di aggiudicazione

La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione del parere reso dal Comitato speciale, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia, per il tramite della Segreteria tecnica, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

Giovannini: le tutele ? nessuna riduzione

Risposta alle esigenze espresse da ogni parte istituzionale e sociale, nesssuna centralizzazione, forte riduzione dei tempi normativi e velocizzazione delle procedure, molte assunzioni, più spazio al Debat Pubblic. Queste sono alcune delle considerazioni che il Ministro Enrico Giovanni ha rilasciato nell'intervista di oggi al Corriere della Sera. 

Leggendo l'articolo 44 in effetti se ne ha contezza. Tempi serrati e finalmente un "Comitato Speciale" che lavora pagato per svolgere una serie di funzione complesse e delicate in tempi strettissimi. Sono stato sempre contrario alle "commissioni a costo zero per lo Stato". Chi lavora deve essere pagato per farlo, in modo che poi possa chiederne "riscontro". 

Proverò nei prossimi giorni a lanciarmi in alcune simulazioni numeriche sui giorni che passano dall'invio del progetto a Consupp all'aggiudicazione, ma sono sicuramente di meno. E condivido quanto ha affermato sempre il Ministro Giovannini: "Le tutele: nessuna riduzione"

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il dl Semplificazioni

Per leggere la sintesi del dl Semplificazioni ecco l'articolo che riprende il provvedimento punto per punto.

dl Semplificazioni: sintesi e testo del provvedimento del Consiglio dei Ministri

 


Altre note di corredo all'articolo

La Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, opera strategica nazionale

Il Decreto Semplificazioni individua, tra le “Opere nazionali strategiche”, anche quella per la potabilizzazione delle acque della Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro. Si tratta di un'opera importante e questa decisione arriva ad oltre 44 anni dall’apertura del cantiere dei lavori per lo sbarramento sul fiume Tammaro e a 26 anni dalla conclusione degli stessi. La diga riguarda oltre 85 milioni di metri cubi d’acqua raccolti nell’invaso di 7 chilometri quadrati, il più grande della Campania e tra i più grandi di tutto il Mezzogiorno, che così potranno essere utilizzati per tutto il Sannio e la Campania settentrionale. Il programma costruttivo mobilita almeno 480 milioni di euro di investimenti.

Articolo in aggiornamento ...

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