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Inapplicabilità alla prestazione d’opera intellettuale dei termini di prescrizione previsti dall’art. 2226 C.C.

i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro dieci anni dal momento in cui se ne viene a conoscenza

Sentenza n. 28575 del 20 Dicembre 2013 della Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda

La sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013 pronunciata della Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, ha fatto sorgere qualche preoccupazione in più tra i professionisti circa le tempistiche per la contestazione, da parte di terzi, di eventuali “difetti” dell’opera attribuibili a mancanze e/o errori nella prestazione d’opera intellettuale.
In realtà la recente sentenza non ha fatto altro che confermare quanto già riconosciuto dalla Cassazione in diverse sentenze precedenti circa l’inapplicabilità alla prestazione d’opera intellettuale dell’art. 2226 c.c. che così recita: “L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.”
Ma vediamo il caso in questione: un architetto incaricato della progettazione e direzione lavori di un fabbricato viene sostituito in corso d’opera dal committente con altro professionista in quanto ritenuto responsabile di aver “violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale “ e, per lo stesso motivo, il cliente si rifiuta di saldare le sue competenze professionali ritenendosi danneggiato dalla prestazione del professionista.
L’architetto presenta quindi decreto ingiuntivo contro il cliente per il riconoscimento delle proprie spettanze.
Il cliente si oppone al decreto ingiuntivo lamentando vizi nell’opera conseguenti alla condotta colposa del professionista e ottiene la riduzione dell’ammontare richiesto con il decreto stesso.
Il professionista ricorre in appello contro tale sentenza, obiettando la tardività della contestazione dei vizi dell’opera da parte del cliente che aveva inviato raccomandata oltre il termine decadenziale di 8gg previsto dal art.2226 c.c., obiezione che la Corte d’Appello accoglie riformando la sentenza di primo grado.
Il cliente presenta allora ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che i termini di decadenza e prescrizioni dell’azione di garanzia di cui all’art.2226 c.c. non sono applicabili alla prestazione d’opera intellettuale.
E’ a questo punto che la Corte di Cassazione conferma, con sentenza n. 28575 del 20/12/2013, che i termini dell’art. 2226 c.c. sono inapplicabili alla “alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice” e che pertanto “si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata””
Come si diceva, La Cassazione con questa sentenza riprende giurisprudenza costante in materia, avallata anche dalle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. n.15781/2005 e n.9309/2006 ), secondo la quale l’articolo 2226 c.c. si riferisce tipicamente alla prestazione d’opera manuale: quando si commissioni la realizzazione di un’opera ad un’impresa, nel caso in cui la stessa presenti dei vizi o difetti contrari alla regola d’arte, il committente deve denunciare al prestatore d’opera i vizi riscontrati entro 8 giorni, pena la decadenza dal diritto di far valere in tribunale il proprio diritto al risarcimento.
Questo termine di decadenza non vale però per vizi o difetti che derivino da una prestazione d’opera intellettuale quale quella del progettista o del direttore lavori e questo per due motivi fondamentali.
Il primo è che l’opera intellettuale è più eterogenea di quella manuale e la valutazione tecnica di eventuali vizi progettuali o carenze nella direzione lavori è più complessa e quindi non può essere effettuata in pochi giorni.
A questo proposito la Cassazione ha anche chiarito (sentenza n. 1655/1986) che il momento effettivo della scoperta del vizio non è quello in cui il committente si accorga dell’esistenza del difetto stesso, ma quello in cui il committente possa avere cognizione, ad esempio a seguito di perizia tecnica, di quale possa essere la causa del vizio o difetto riscontrato e quindi del soggetto al quale rivolgere la contestazione nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Il secondo motivo è che, a differenza della prestazione d’opera manuale che si configura sempre e solo un obbligazione di risultato, l’opera intellettuale, quale quella di ingegneri e architetti, è caratterizzata da una commistione di obbligazione di mezzi e di risultato soprattutto quando il professionista venga incaricato sia della progettazione (riconosciuta ormai da giurisprudenza prevalente come obbligazione di risultato) sia della direzione lavori (che si configura invece tipicamente come obbligazione di mezzi) per cui nella valutazione della responsabilità del professionista tecnico questa distinzione non può essere risolutiva.
A questo proposito va anche ricordato che la responsabilità dell’ingegnere si configura in genere come di natura contrattuale nei confronti del committente e di tipo extracontrattuale nei confronti di terzi (anche se non è quasi mai da escludere la coesistenza delle due tipologie di responsabilità). La prescrizione è decennale nel primo caso e quinquennale nel secondo caso e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. In caso di responsabilità penali poi, la prescrizione decorre dal momento del verificarsi del reato e quindi può estendersi ben oltre i dieci anni anche con riferimento all’eventuale obbligo risarcitorio alle parti civili ad esso conseguente.
Di fronte a questo quadro normativo molto poco rassicurante, il professionista ha però la possibilità di tutelarsi adeguatamente, almeno con riguardo all’obbligo risarcitorio conseguente alla responsabilità civile, mediante la stipula di idonea polizza con retroattività illimitata che copra eventuali errori dall’inizio dell’attività libero professionale. Tale copertura assicurativa, obbligatoria dal 15/08 u.s., dovrà essere mantenuta attiva per tutto il periodo di svolgimento attivo della libera professione. Al cessare, per qualsiasi motivo, dell’attività libero professionale sarà parimenti opportuno stipulare una postuma di adeguata durata per tutelarsi contro eventuali richieste di risarcimento successive alla cessazione dell’attività ma riferite ad errori precedenti alla stessa.

 

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Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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