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Lauree abilitanti, come si cambia col PNRR: spariscono le categorie, si va a richiesta! Le novità

Lauree abilitanti per tutte le professioni che ne faranno richiesta: tra le novità del primo passaggio parlamentare, sparisce la lista delle categorie.

Ogni ordine professionale italiano, se interessato, potrà richiedere di far diventare il proprio percorso accademico di riferimento direttamente abilitante, andando a eliminare l'esame di stato successivo alla laurea che, invece, sarà contestuale alla consegna e all'esposizione della tesi.


Titoli universitari abilitanti: quante modifiche

L'iter parlamentare del disegno di legge A.C. 2751 - "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" si arricchisce di un ulteriore e importante capitolo.

Si tratta del primo provvedimento del PNRR (Recovery Plan) che dovrà essere approvato (l'arrivo del testo alla Camera è previsto il 21 giugno 2021), con ok definitivo che arriverà entro l'autunno ed entrata in vigore potenziale anche a settembre 2022.

Il DDL ha quindi terminato il suo iter in commissione alla Camera, con l'approvazione di alcuni emendamenti che cambiano il testo rispetto a quello approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre 2021 e del quale avevamo peraltro già parlato, con tanto di precisazione dei Periti Industriali in merito.

Lauree abilitanti, come si cambia col PNRR: spariscono le categorie, si va a richiesta! Le novità

Laurea triennale professionalizzante abilitante per l'esercizio della professione

In tutto, si tratta di 5 articoli suddivisi in 12 commi. Col supporto dei dossier ufficiali di documentazione della Camera, vediamo le parti più interessanti per le professioni tecniche:

  • l'art.2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, stabilendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • l'art.3 dispone che:
    • gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle classi citate, rispettivamente negli articoli 1 e 2, comprendano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa, con riferimento alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e alla composizione della commissione giudicatrice, deve essere definita con uno o più regolamenti del MIUR, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988.
    • all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provveDE con decreto del MIUR, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Rispetto alla disciplina recata dalla disposizione citata, tuttavia, si esclude l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. A loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  • L'art. 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria, ma attraverso un regolamento di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) - i titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia, tra i quali c'è anche il pianificatore, paesaggista e conservatore. In tal senso, il capo III (artt. 15-19) del DPR 328/2001 disciplina i requisiti di accesso alla professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore. Le quattro categorie professionali formano, infatti, un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diversa professioni, di una laurea specialistica. Il disegno di legge consente eventualmente che la laurea abbia valore abilitante all'esercizio della professione per i soli pianificatori, paesaggisti e conservatori, escludendo questa possibilità per gli architetti;
  • L'art.5 reca una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo.