Sismica
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Tra gazebo e pergotenda vince sempre l'autorizzazione sismica

Cassazione: a prescindere dal tipo di opera realizzata e dal materiale impiegato, in zona a rischio va sempre richiesta l'autorizzazione sismica

Il grande gazebo incriminato

Non importa che sia un gazebo o una pergotenda: se è realizzata in zona sismica e se il vento può comportare un rischio per l'incolumità, va sempre richiesta l'autorizzazione ad hoc altrimenti scatta il reato penale.

Lo ha ricordato la Cassazione nella recente sentenza 20362/2021, relativa alla condanna ex artt. 93-94-95 TUE per aver realizzato un gazebo di 34 metri quadri senza autorizzazione sismica.

 

Pergotenda o gazebo? Non importa, serve il permesso sismico

Il ricorrente contesta la decisione del Giudice che aveva aderito alla tesi del funzionario del Genio civile secondo cui ogni manufatto ancorato al suolo necessitava del nulla osta, sostenendo che, secondo la legge regionale, la pergotenda non necessitava di autorizzazione.

Ma le rimostranze sono infondate, per la Corte Suprema, in quanto il Giudice ha accertato la realizzazione del manufatto contestato nel capo d'imputazione, consistente in una struttura precaria con elementi assemblati in ferro ancorati al suolo mediante piastre rivestite sui due lati con doghe di legno, con copertura in legno e rivestimento in telo pvc, occupante una superficie di mq 34 per un'altezza di m 2,15, escludendo che si tratti di pergotenda.

Tuttavia, a ben leggere, il ricorrente non contesta il fatto, bensì invoca la normativa regionale per escludere la necessità dell'autorizzazione del Genio civile e quindi il reato.

Sul tema va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Cass., Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376 - 01).

Niente da fare, quindi: serviva l'autorizzazione sismica, a prescindere dalla tipologia dell'opera che, comunque, non era considerabile pergotenda.

Tra gazebo e pergotenda vince sempre l'autorizzazione sismica

Niente tenuità del fatto viste le dimensioni

In ultimo, riguardo alla tenuità del fatto ex art.131 bis Cod. Pen., secondo gli ermellini le dimensioni del manufatto non consentono margini di applicabiltà.

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