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Regime forfettario e contributi a fondo perduto: convivenza ok

Agenzia delle Entrate: il “sostegno” a fondo perduto a professionisti e partite IVA non è da intralcio per il regime forfettario

Forfettario ok col contributo a fondo perduto

Il lavoratore autonomo in regime forfettario che può potenzialmente prendere il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), non rischia di uscire dal regime fiscale agevolato in caso di fruizione del sussidio e di sforamento della soglia massima di 65mila euro, fissata per permanervi.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella recente risposta 433/2021 del 24 giugno, dove si evidenzia che tale 'regola' è impressa proprio all'art.1 comma 7 dello stesso DL 41/2021 e precisata nella circolare n. 5/2021.

 

La neutralità del contributo a fondo perduto

Il Fisco, di fatto, torna ad affermare la neutralità del contributo a fondo perduto che, come i precedenti, mantiene la finalità, attribuita fin dall’origine dal legislatore, di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Ed per questo che il richiamato comma 7 prevede che “il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Regime forfettario e contributi a fondo perduto: convivenza ok

La soglia massima del regime forfettario

A tal proposito, aggiungono le Entrate, nella circolare n. 5/2021 è stato ammesso chiaramente che i contributi a fondo perduto, come “Sostegni” (ma anche il recente Sostegni Bis), vista l’eccezionalità delle misure, non rilevano ai fini della soglia massima prevista dall’articolo 1, comma 54, legge n. 190/2014, il quale appunto dispone che “i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente [...] hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

In definitva, il contribuente istante, nell’ipotesi di fruizione del contributo, non dovrà includerlo nel calcolo del limite di 65mila euro per la fruizione del regime forfettario.

LA RISPOSTA N.433/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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