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Ordine di demolizione irrevocabile: quando neanche il sindaco del comune può fermare la ruspa

Cassazione: l'ordine di demolizione impartito dal giudice è espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa

Stavolta portiamo alla vostra attenzione un caso particolare di demolizione edilizia, in quanto riferito all'ordinanza di demolizione divenuta irrevocabile - dopo sentenza penale -per un abuso edilizio poi acquisito dal comune (acquisizione a bene del patrimonio comunale).

Con sentenza 23360/2021 dello scorso 15 giugno, la Cassazione è intervenuta in materia di ordine di demolizione di un abuso edilizio, che deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

La Corte suprema, quindi, sottolinea che tale ordine, se impartito dal Giudice, è espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa (il comune).

 

Neanche il sindaco ferma la ruspa

Un comune ricorreva in Cassazione dopo il rigetto, da parte del Tribunale ordinario - e la conferma del tutto in Appello - della revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica in forza di una sentenza divenuta irrevocabile, con la quale un privato era stato condannato per abusi edilizi consistiti nella realizzazione in assenza di permesso di costruire ed in violazione della normativa antisismica di due appartamenti collegati da una scala interna, rimasti allo stato grezzo, i quali erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 31 comma 5 del  dpr 380/2001 al patrimonio comunale a seguito di un'ordinanza di demolizione emessa dall'ente locale nei confronti del contravventore, rimasta inadempiuta nel termine dei novanta giorni previsti ex lege.

Come fondamento del diniego, il G.E. ha ritenuto che la delibera comunale con la quale era stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del manufatto de quo, costituito dalla sua destinazione dell'immobile ad edilizia residenziale e sociale, alla demolizione, fosse illegittima in ragione della sua genericità, difettando ogni valutazione in ordine alle esigenze giustificative della scelta dell'immobile, che avrebbe dovuto essere parametrata alle sue specifiche e concrete caratteristiche e tenere conto delle problematiche connesse alla sua abitabilità, tali da precludere in astratto la possibilità di recupero del bene.

Il sindaco del comune contestava l'asserita illegittimità della delibera comunale alla luce della motivazione resa tale da giustificare ampiamente l'esercizio della discrezionalità nella scelta dell'immobile che, una volta entrato a far parte del suo patrimonio consentiva all'ente locale di destinarlo alle finalità ritenute con suo insindacabile apprezzamento più opportune, nella specie costituite dalla edilizia residenziale e sociale, evidenziando:

  • la destinazione certa e concreta impressa all'immobile de quo dalla delibera, provvedimento avente una sua specifica configurazione, diverso da ogni altro atto emanato in materia; 
  • la natura pubblica dell'interesse perseguito, facendo l'edilizia residenziale e sociale parte dei servizi rivolti alla produzione di beni ed utilità per le esigenze collettive volte a tutelare i soggetti meno abbienti non in grado di sostenere i costi del libero mercato nella ricerca di un'abitazione, rispetto alle quali era indifferente la posizione del condannato che solo a procedimento concluso avrebbe potuto essere esaminato per verificare se potesse fruirne o invece disponesse di altre soluzioni abitative.

Ordine di demolizione irrevocabile: quando neanche il sindaco del comune può fermare la ruspa

L'interpretazione restrittiva

Secondo gli ermellini, sull'ordine di demolizione impartito dal giudice va imposta una interpretazione restrittiva dei presupposti cui le ipotesi 'salvifiche' sono condizionate e deve essere legittimata, allo stesso tempo, la disapplicazione dell'atto amministrativo.

Analogamente a quanto avviene con riferimento alla concessione in sanatoria e al condono, ribadisce la Corte, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo, disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua esistenza (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, m. 243905), e lo stesso deve ritenersi che anche per quanto concerne la delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile non vi sia alcun ridimensionamento dei poteri di sindacato da parte del giudice chiamato all'esecuzione della sanzione demolitoria sul provvedimento amministrativo che dovrà in tal caso valutare, in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte, la sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo;
  2. adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti;
  3. la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. (Sez. 3, n. 11419, 11 marzo 2013; Sez. 3, n. 41339 del 10 ottobre 2008, Castaldo e altra, non massimata).

Nel caso di specie, non si ravvisano questi presupposti, in quanto demandati ad una fase successiva, essendosi previsto nella stessa delibera che l'immobile "verrà destinato ad alloggio oggetto di alienazione per edilizia residenziale sociale", senza neppure dar conto delle specifiche esigenze che giustificavano la scelta effettuata.

In definitiva: non basta, per evitare la demolizione, individuare una finalità pubblica 'tout court' ma occorre invece l'indicazione delle ragioni per le quali proprio quell'immobile costruito in violazione delle norme urbanistiche e sismiche possa soddisfare le suddette finalità. Qui, peraltro, si demanda al futuro assegnatario anche la verifica dei requisiti di abitabilità dell'immobile, a fronte dell'accertata violazione della normativa antisismica, certamente rientrante tra i rilevanti interessi urbanistici che presidiano la realizzazione degli interventi edilizi.

Il Tribunale ha quindi egittimamente escluso nella specie l'effetto ostativo della demolizione, propriamente derivante solo da una valutazione in termini di attualità degli interessi pubblici alla conservazione dell'opera e della mancanza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici.

 

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