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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: tutte le novità della super circolare delle Entrate sulle detrazioni

Tra le novità, si segnala la detrazione fiscale incrementata dal 19% al 90% per i premi assicurativi versati a copertura del rischio di eventi calamitosi se l’assicurazione è stipulata contestualmente alla cessione del credito d’imposta

Superbonus e detrazioni edilizie: lo speciale del Fisco

Abbiamo già segnalato - allegando il file integrale - la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della maxi-circolare di 539 pagine dedicata alla raccolta dei principali documenti di prassi riferibili alle spese che danno diritto alla fruizione di deduzioni e detrazioni, nonché crediti d'imposta nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per l'anno 2020.

Oggi ci occupiamo della parte dedicata ai bonus edilizi: oltre a segnalare le novità, rendiamo disponibile in allegato (basta iscriversi a Ingenio o loggarsi per scaricare il file) la parte della circolare dedicata ai bonus fiscali, una lunghissima rassegna che da ampio spazio al Superbonus 110% ex art. 119 del DL Rilancio anche in relazione alla possibilità alternativa di cedere o di ottenere lo sconto in fattura, ai sensi del successivo art. 121.

 

Superbonus 110% e detrazione al 90% per il versamento dei premi assicurativi

Il Superbonus (Eco e Sisma al 110%) vale per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

Il Fisco segnala l'importante nuova previsione, tra le altre, di ottenere una detrazione del 90% (in luogo di quella ordinaria del 19%) sul versamento dei premi assicurativi destinati alla copertura del rischio di eventi calamitosi, sempre che la polizza risulti stipulata contestualmente alla cessione all'impresa di assicurazione del credito d'imposta maggiorato relativamente all'esecuzione degli interventi antisismici ad alta pericolosità.

Si precisa che:

  • la detrazione, che spetta integralmente ai titolari di reddito fino a 120 mila euro con effetto decrescente fino a 240 mila, non si può cedere poiché l'art. 121 del DL 34/2020 richiama gli interventi antisismici dell'art. 16 del DL 63/2013 e del comma 4 del citato art. 119;
  • l'impresa di assicurazione può acquisire il credito corrispondente al Sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo;
  • gli interventi possono essere eseguiti su un numero anche superiore a due unità in quanto l'unico requisito richiesto in tal caso è che le unità immobiliari oggetto di interventi siano ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare 24/E/2020) con inevitabile esclusione, da detta possibilità, degli interventi eseguiti su unità immobiliari collocate in zona sismica 4.

 

I beneficiari del Superbonus 110%

Il documento di prassi riepiloga i beneficiari e gli interventi per i quali è possibile ottenere il 110%. Nel perimetro rientrano:

  • i titolari dell'impresa agricola e gli altri soggetti (affittuari, conduttori e quant'altro);
  • i soci amministratori di società semplici agricole con qualifica di imprenditori agricoli professionali (Iap) e i dipendenti delle dette imprese agricole, a condizione che gli interventi siano eseguiti su fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'art. 9 del dl 557/93, diversi da quelli strumentali, di cui al successivo comma 3-bis.

Superbonus 110%: la circolare delle Entrate su premi assicurativi, cumulabilità, edifici collabenti e vincolati

Esclusioni ed edifici collabenti

Altra parte di rilievo è quella dove si ribadisce l'esclusione dal 110% per gli immobili di lusso (catasto A1, A8 e A9), ma con la possibilità di intervenire su edifici collabenti (F/2) e con la precisazione che, in merito agli interventi antisismici, i limiti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 sono incrementati del 50% nei comuni 'terremotati' individuati dagli allegati ai DL 189/2016 e 39/2009 ma le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino delle unità danneggiate.

 

Edifici vincolati

E' possibile fruire del Superbonus 110% per gli interventi antisismici sia del 19% (lett. g, comma 1, art. 15 dpr 917/1986) ridotta alla metà.

NB - Per la parte di spesa eccedente il limite del Superbonus, la detrazione del 19% è calcolata sulla detta parte eccedente.

 

Gli altri bonus edilizi

Nella maxi-circolare si 'parla' dettagliatamente anche degli altri bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus verde e Bonus Facciate).

Articolo integrale in PDF

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