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Polizza professionale e asseverazioni: garanzie e limiti a cui porre attenzione in ambito 110% e non solo

Alcuni esempi di garanzie presenti sul mercato allo scopo di fornire indicazioni utili per individuare eventuali limiti della polizza professionale in corso.

In questo articolo alcuni esempi di garanzie presenti sul mercato allo scopo di fornire indicazioni utili per individuare eventuali limiti della polizza professionale in corso, descritta nel dettaglio in un precedente articolo che faceva il punto su che cosa tutela, cosa no ma soprattutto sull’importanza di valutare se la polizza professionale abbia le necessarie garanzie tenuto conto che si tratta di danni esclusivamente di natura patrimoniale.

 

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti perché si parla di danno patrimoniale?

I danni causati da responsabilità civile in generale, si suddividono in:

  • Materiali e diretti a cose, ad es. danni a veicoli parcheggiati dovuti a caduta di attrezzi, calcinacci, parte di ponteggi o durante operazioni di tinteggiatura.
  • Danni subiti da operai, fornitori, tecnici in cantiere o persone all’esterno.
  • Danni patrimoniali, ovvero danni esclusivamente di natura economica che per quanto riguarda il Superbonus, sono: recupero credito fiscale, sanzioni e interessi richiesti direttamente al committente.

 

Quali sono i principali errori che possono provocare un danno di naturale patrimoniale?

Come abbiamo visto nell’articolo sulla polizza asseverazioni alcune delle cause che possono compromettere il raggiungimento dei requisiti sono:

  • Asseverazione errata;
  • Errata interpretazione di norme, leggi o regolamenti;
  • Errore di calcolo dei coefficienti di trasmittanza;
  • Errore di calcolo della classe energetica;
  • Scelta del materiale coibentante errato;
  • Errato dimensionamento dello spessore della coibentazione.
  • Errata valutazione delle caratteristiche dell’involucro dell’immobile.

 

Quali danni risarcisce la polizza “Asseverazioni” e quali invece la polizza professionale?

La garanzia “Asseverazioni tutela l’assicurato solo nel caso in cui commetta un errore nella stesura dell’asseverazione dell’intervento, come richiesto dall’art. 119 comma 5 del decreto 34/2020.

Tutti i danni conseguenti ad errori di progettazione o direzione lavori, invece dovranno trovare copertura all’interno della polizza professionale.

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In che modo la polizza “Asseverazioni” liquida un eventuale danno?

L’ assicuratore (la compagnia e non l’agente o broker con cui intrattengo i rapporti), verificata quella che in gergo assicurativo viene definita “operatività della polizza”, ovvero che l’errore commesso (asseverazione) rientri tra le garanzie prestate, incaricherà un perito di sua fiducia, per completare la documentazione necessaria ad istruire la pratica, manterrà i rapporti sia con l’assicurato che con il danneggiato fino alla chiusura del sinistro, valuterà il danno dal punto di vista economico e trasmetterà la perizia corredata delle sue considerazioni al liquidatore, che avrà il compito di autorizzare la liquidazione del danno.

Quasi tutte le polizze o almeno quelle degli assicuratori specializzati prevedono il risarcimento al netto della franchigia, cioè di un importo fisso che varia tra i 1.000 e i 2.500 euro, attenzione alcune compagnie generaliste applicano uno scoperto in percentuale sul danno del 10% con il minimo di 1.000 euro, in questo esempio a danni fino a 10.000 euro sarà dedotto lo scoperto minimo di 1.000, perché è inferiore al minimo, mentre in un danno di 100.000 la parte che resterà a carico dell’assicurato sarà pari a 10.000 euro.

È sempre preferibile una franchigia, perché la quota di danno a carico del professionista è nota fin da subito, mentre lo scoperto in percentuale espone l’assicurato al rischio di dover liquidare una quota di danno che non prevedibile e potrebbe non essere economicamente sostenibile.


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Come vengono liquidati i danni nella polizza professionale?

Qui le cose si fanno più complicate, perché prima di tutto va verificato che l’errore commesso sia compreso nelle garanzie prestate, che eventuali sotto limiti previsti per garanzie specifiche non siano inferiori all’importo del danno, infine andrà verificata la presenza di franchigie e/o scoperti. Per semplicità e sintesi riporterò solo tre casi di danno di natura patrimoniale, che ho ricavato da testi di polizza attualmente in corso e pubblicati sui siti delle compagnie.

1°caso: Errata interpretazione di leggi, norme urbanistiche e regolamenti edilizi

Cosa riporta la clausola: le perdite pecuniarie derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla Pubblica Autorità purché sia provata la sussistenza del titolo autorizzativo per l’esecuzione dei lavori previsto dalla legge.

Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 30% del massimale indicato sul modulo di polizza, per sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 500.000, non cumulabile con il limite di indennizzo previsto per le perdite pecuniarie in genere.

In questo caso supponendo un massimale di € 500.000,00, il limite di indennizzo sarebbe di 150.000,00 (30% del massimale), perciò un danno di 200.000 euro espone l’assicurato a pagarne 50.000 di tasca sua, per danni entro i 150.000 si dovrà prestare attenzione alla franchigia o scoperto applicabili.

2°caso: Per danni e perdite pecuniarie derivanti da: 

certificazione energetica ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del D.lgs. 192/2005 e sue modifiche e integrazioni; questa garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

In questa clausola il limite di indennizzo è fisso indipendentemente che il massimale di polizza sia 250.000 oppure 2.000.000 e andrà valutata congiuntamente alla franchigia o scoperto applicabili.

Anche in questo caso per danni superiori ad € 100.000 l’eccedenza resta a carico dell’assicurato.

3° caso: Perdite pecuniarie in genere compresa nella garanzia base

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni che seguono, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni e Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell‘esercizio dell’attività di Professionista tecnico libero professionista indicata in Polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

L’articolo va letto unitamente a quello che segue in cui viene regolato l’indennizzo:

Per ogni Sinistro, limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base, la copertura assicurativa è prestata con l’applicazione dello scoperto che segue:

per le Perdite patrimoniali, Scoperto del 20%, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00, salva l’applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti, fermo quanto previsto agli Artt. XXX e YYYY.

Tirando le somme

Se valutare la polizza “asseverazioni” è abbastanza agevole, perché il professionista dovrà fare attenzione solo alla franchigia o allo scoperto applicato, non si può dire la stessa cosa per la polizza professionale, perché le garanzie necessarie varieranno in base alle attività svolte, un termotecnico dovrà verificare ad esempio la presenza della garanzia “certificazione energetica”, mentre chi si occupa di progettazione edile dovrà prestare attenzione alle garanzie per progettazione e direzione lavori.