Pompe di Calore
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Pompe di calore: quando è richiesto il libretto di impianto

La compilazione del libretto di impianto e del rapporto di controllo dell’efficienza energetica, così come del registro dell’apparecchiatura F-gas, sono obblighi che insistono sullo stesso apparecchio: la pompa di calore. Quando, dove e da chi è prevista la compilazione del libretto.

Le pompe di calore elettriche a ciclo annuale (riscaldamento e raffrescamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria ACS) sono impianti termici che contengono quantitativi più o meno significativi di gas refrigeranti fluorurati (F-gas).

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

Da alcuni anni l’Italia ha definito, con propria legislazione nazionale, responsabilità e sanzioni per i cittadini che utilizzano impianti per la climatizzazione degli ambienti, con specifico riferimento agli adempimenti in materia di manutenzione e controllo ai fini della sicurezza e del mantenimento dell’efficienza energetica degli impianti termici.

 

Il libretto di impianto

Oltre che per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, il libretto di impianto è oggi obbligatorio anche per impianti termici costituiti da macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS) installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza. Alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno però deliberato diversamente: in Lombardia, ad esempio, non è obbligatorio compilare il libretto per impianti di climatizzazione estiva/invernale con potenza inferiore 12 kW, ovvero non si incorre in nessuna sanzione se per questa tipologia di apparecchi non ci si dota del libretto. Si consiglia in ogni caso di verificare sul sito istituzionale della propria regione gli aggiornamenti normativi in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici. 

Nelle intenzioni del legislatore, il libretto di impianto, concepito a schede, avrebbe dovuto comprendere tutto (caldaia, pompa di calore, stufa a pellet e qualunque altro apparato che contribuisca alla climatizzazione), tuttavia in alcune regioni le varie apparecchiature vengono considerate in modo diverso e possono quindi esserci due libretti, uno per la parte riscaldamento e uno per la parte raffreddamento.

 

Chi compila il libretto di impianto

La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici è affidata, a seconda dei casi, a una delle seguenti figure:

  • al proprietario dell’impianto termico;
  • alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
  • all'amministratore di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico;
  • al proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

La compilazione del libretto e la trasmissione al catasto termico regionale spettano invece all’installatore o al manutentore.

Pompe di calore: quando è richiesto il libretto di impianto

Figura 1 - Nella sezione Libretto di Impianto del sito del CTI sono disponibili i file pdf compilabili del libretto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, in varie configurazioni, nonché gli esempi applicativi di cui al D.M. 10 febbraio 2014.

 

Periodicità degli interventi di manutenzione

Il decreto nazionale non specifica alcun obbligo relativamente alla periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria, ma fornisce alcune indicazioni di buon senso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti: in base alle indicazioni tecniche rilasciate dall’installatore del nuovo impianto o alle prescrizioni del manutentore abituale; in base alle prescrizioni tecniche dei produttori; in base alle norme di settore UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.

In generale è sempre buona norma che l’installatore o il centro assistenza indichino all’utente, preferibilmente in forma scritta, quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale frequenza le operazioni devono essere effettuate.

A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo tecnico e di compilare il libretto nelle parti pertinenti.

 

Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica

Sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti per la climatizzazione estiva e le pompe di calore di potenza termica utile nominale pari o superiore a 12 kW (anche in questo caso le singole regioni hanno però la facoltà di deliberare differentemente).

In linea generale, i controlli di efficienza energetica con la relativa compilazione dei rapporti si eseguono in occasione delle operazioni di manutenzione. L’obbligo di trasmissione del rapporto di efficienza energetica da parte dell’installatore/manutentore ha le seguenti scadenze temporali: ogni 4 anni per gli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica compresa tra 12 e 100 kW e ogni 2 anni per quelli con potenza superiore a 100 kW.

In molte regioni, laddove esiste anche la versione digitale del libretto, c’è l’obbligo di registrare i dati al catasto unico regionale degli impianti termici. Il manutentore dovrà registrare sull’apposito catasto il libretto di impianto, nel caso non fosse stato ancora registrato, e il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica; dovrà inoltre lasciare traccia - cartacea o digitale - del rapporto al proprietario dell’impianto.

 

Esempio di compilazione di rapporto di controllo di efficienza energetica.

Figura 2 – Edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF - Esempio di compilazione di rapporto di controllo di efficienza energetica.

 

Il CTI Comitato Termotecnico Italiano aveva avuto l’incarico di redigere per le varie tecnologie di generatori, e quindi anche per le pompe di calore, una norma analoga alla UNI 10389-1 redatta per i generatori alimentati a combustibile liquido e/o gassoso e di preparare degli esempi di compilazione sia dei libretti di impianto che dei rapporti di controllo di efficienza energetica che fossero significativi degli impianti più rappresentativi. 

Gli esempi di compilazione del libretto sono visibili sul sito internet del CTI, manca però la norma tecnica sulle procedure operative e le condizioni di prova delle macchine frigorifere/pompe di calore. Per ora, quindi, il manutentore deve limitarsi a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica senza effettuare le misure relative all'efficienza del generatore, in quanto non è ancora disponibile una norma che indichi le procedure da seguire.

Si ringrazia Assoclima per la gentile collaborazione.

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