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Superbonus 110% ascensori per rimozione barriere architettoniche: regole, limiti, tetti di spesa

Agenzia delle Entrate: l'agevolazione spetta nella misura ordinaria a patto che siano rispettate le caratteristiche riguardanti le opere dirette alla rimozione delle barriere architettoniche.

Possono usufruire del Superbonus 110% tutti i condomini anche se di età non superiore ai 65 anni, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del codice civile.


Ascensore in condominio: ok al Superbonus 110%

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 355/2021 del 5 luglio, mette i paletti relativi alla fruizione del Superbonus 110% per le spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice (ascensore) per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, chiarendo che possono usufruire dell’agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età, a condizione che l’opera sia trainata da un intervento trainante.

 

Se il cappotto termico traina l'ascensore

Nel caso esaminato dal Fisco, la moglie dell’istante è proprietaria di un’abitazione inserita in un immobile composto da quattro unità catastali residenziali più pertinenze.

I condomini intendono effettuare il cappotto termico sull’intero stabile e usufruire del Superbonus (intervento trainante).

In aggiunta, alcuni dei proprietari, hanno programmato di realizzare un nuovo impianto di elevazione secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (intervento trainato).

Si chiedono quindi chiarimenti sul nuovo ascensore, in particolare se tutti i partecipanti alla spesa possono prendere il 110% - quale intervento trainato dal cappotto termico - in presenza di almeno uno degli inquilini o dei proprietari che abbia superato i 65 anni di età.

 

Superbonus intervento trainato a prescindere dall'età

Per le Entrate, la rispost è affermativa e l'età non conta.

Dopo aver riepilogato la norma e citato svariati documenti di prassi, il Fisco - con specifico riferimento al caso descritto nell’interpello ossia l’estensione del beneficio dai condomini più “giovani” (oltre a chi ha compiuto 65 anni), ricorda che la Finanziaria 2021 ha previsto che per gli interventi “trainati” indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (rimozione barriere architettoniche) si possa usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni (e non, quindi, affetti da particolari patologie).

Si tratta, infatti, di lavori "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)".

Superbonus 110% ascensori per rimozione barriere architettoniche: regole, limiti, tetti di spesa

Le caratteristiche degli interventi di rimozione barriere architettoniche

Proseguendo, si sottolinea che la circolare 19/2020 del Fisco contiene i casi e le modalità per beneficiare della detrazione applicabile sia alle opere di rimozione delle barriere architettoniche realizzate sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.

In particolare, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

 

Trainato e trainante: limiti temporali e massimali di spesa

In definitiva, il 110% è ok per gli ascensori in condominio aldilà dell'età, a patto che la rimozione della barriera architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante (nel caso specifico il cappotto termico).

Perché ciò accada occorre che il “trainato” sia eseguito tra l’inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del trainante.

C'è quindi un doppio limite temporale per l’accesso al Superbonus: non solo l’ascensore deve essere realizzato entro la vigenza dell’agevolazione, ma anche non prima e non dopo il periodo di esecuzione del cappotto termico.

Il massimale di spesa per la rimozione delle barriere architettoniche è di 96mila euro e la detrazione massima applicabile ai fini del Superbonus è pari a 105.600 euro.

LA RISPOSTA 355/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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