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Pubblicata la nuova Delibera AEEG 40 per gli accertamenti documentali sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato la Delibera n° 40/2014/R/gas, che modifica ed integra la Deliberazione n° 40/2004 recante disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Lo scorso 7 Febbraio 2014 è stata pubblicata sul sito www.autorita.energia.it, la Deliberazione 6 Febbraio 2014 40/2014/R/Gas intitolata “Disposizioni in Materia di Accertamenti della Sicurezza degli Impianti di Utenza a Gas”.
La deliberazione approva nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e dà avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

La “nuova Delibera 40” introdurrà interessanti novità come ad esempio:
• abrogazione della precedente Delibera AEEG n° 40/04 ed i relativi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I;
• aggiornamento delle disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI, di cui all’Allegato A al provvedimento;
• aggiornamento della la modulistica da presentare per gli accertamenti;
• avviamento degli accertamenti per gli impianti di utenza MODIFICATI o TRASFORMATI.

Va precisato che si intende per:
• Impianto Modificato un impianto già in servizio che è stato ampliato o è stato oggetto di manutenzioni straordinarie, con temporanea sospensione della fornitura di gas;
• Impianto Trasformato un impianto prima alimentato con altro tipo di gas (es. GPL)

Il Regolamento di cui all’allegato A ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, entreranno in vigore il prossimo 1 Luglio 2014.

All’installatore compete la compilazione e sottoscrizione di un modello unico di dichiarazione per tutti i casi di impianto soggetto ad accertamento (Allegato I/40).
Tale allegato tiene presente e risolve alcuni aspetti che sono stati nel recente passato fonte di problemi:
• Come nella precedente stesura non richiede la Dichiarazione di Conformità, prendendo atto che l’installatore può rilasciare la stessa solo dopo avere eseguito tutte le prove di sicurezza e funzionalità con l’impianto attivato;
• Prevede il caso in cui l’installatore non sia il primo esecutore dell’impianto, essendo su questo intervenute precedentemente altre aziende. Si richiede quindi di allegare le Dichiarazioni di Conformità relative agli interventi precedenti o, nel caso in cui non siano disponibili, di allegare un Rapporto Tecnico che attesti la compatibilità per le parti di impianto preesistenti, che il CIG predisporrà entro Giugno.

Va sottolineato che, pur non essendo necessario allegare la DiCo, è però obbligatorio consegnare, oltre a quanto sopra indicato, una serie di documenti tecnici che fanno parte di una Dichiarazione di Conformità (quindi, come in precedenza, l’installatore dovrà anticipare gli allegati della Dichiarazione di Conformità):
I. Progetto (eseguito da professionista o dall’installatore, secondo quanto previsto dal DM 37/08).
II. Relazione con tipologie dei materiali utilizzati.

La relazione deve quindi contenere a sua volta:
per i prodotti soggetti a norme - la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
per gli altri prodotti (da elencare) - il firmatario deve dichiarare che si tratta di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6 del DM 37/08 (cioè tali da garantire installazioni secondo “la regola dell’arte“) e che questi siano idonei rispetto all'ambiente d'installazione.
Vanno inoltre indicati:
• numero, tipo e potenza degli apparecchi installati o installabili;
• caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
• caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;
• indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.

III. Schema di impianto realizzato.
IV. Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.
V. Copia del certificato di riconoscimento o visura camerale (anche scaduta, con sottoscrizione dell’installatore sulla validità del contenuto) con i requisiti tecnico professionali.

E’ inoltre previsto l’obbligo di allegare, per i soli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, una dichiarazione del progettista relativa al rispetto delle norme vigenti.
Anche in questo caso il CIG predisporrà (si spera) entro Giugno il relativo modello.

In caso di consegna di documentazione incompleta da parte dell’installatore, questo ha 30 giorni di tempo per completarla. Decorso tale termine, la domanda di attivazione della fornitura viene annullata.

Con un ulteriore modello (Allegato H/40) l’utente che chiede la fornitura di gas sottoscrive l’impegno a non utilizzare l’impianto fino a che l’installatore non abbia rilasciato la DiCo.
Qualora, in sede di prove di sicurezza e funzionalità successive all’attivazione della fornitura, l’installatore rilevi un esito negativo, può informare il Distributore Gas che provvede, di conseguenza, a sospenderne la fornitura.

Va infine segnalato che l’AEEG ha esplicitamente rinviato ogni attuazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio a dopo l’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un decreto di attuazione delle verifiche previste dal DM 37/08.

Per i testi della deliberazione, il regolamento e gli allegati consultare:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/040-14.htm