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Cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio: serve il permesso di costruire, non basta la CILA

Tar Salerno: il mutamento di destinazione d’uso da deposito o attività commerciale ad ufficio richiede il permesso di costruire

Abbiamo già trattato, recentemente, l'argomento "cambio di destinazione d'uso" e titolo edilizio correlato, parlando di CIA per le manutenzioni (straordinarie e ordinarie).

Oggi ci torniamo in maniera leggermente diversa ma comunque collegata, approfittando della sentenza 1554/2021 del 24 giugno scorso del Tar Salerno, che tratta il cambio d'uso da deposito o attività commerciale ad ufficio, precisando che essendoci cambiamento rilevante di 'categoria funzionale', serve il permesso di costruire.

 

Oggetto del contendere: mutamento di destinazione d'uso

Il ricorrente aveva inviato al comune una CILA di manutenzione straordinaria e ridistribuzione interna ai fini dell’adeguamento funzionale del locale, concretanti una divisione interna in due spazi ben definiti a mezzo della realizzazione di un intramezzo con porta di comunicazione interna.

Il comune accertava in seguito una “variazione di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante” da deposito a “terziario direzionale” e, sulla base di un’assunta variazione della destinazione d’uso ex art.23-ter del DPR 380/2001, ingiungeva il ripristino dello status quo.

L'oggetto del contendere verte quindi sul contestato mutamento di destinazione, di una parte del locale, dall’uso di deposito a quello terziario-direzionale, ovvero ad ufficio destinato al pubblico.

 

Permesso di costruire o CILA per cambio d'uso? Conta la rilevanza

Il Tar effettua una disamina breve e lineare, partendo dal già citato art. 23-ter del TUE, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

  • a) residenziale;
  • a-bis) turistico-ricettiva;
  • b) produttiva e direzionale;
  • c) commerciale;
  • d) rurale.

Il Tar sottolinea la rigidità di questa norma: per il legislatore, quindi, il cambio di destinazione d'uso ha tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non può essere liberamente eseguito previa CILA, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire (TAR, Sez. II, n. 451 del 18.02.202);

Cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio: serve il permesso di costruire, non basta la CILA

Mutamento d'uso rilevante: definizioni

Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie, è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore, non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il DM 1444/1968 (Tar Napoli, Sez. VII, 27.04.2020, n. 1496; Consiglio di Stato sez. IV, 13/11/2018, n.6388).

Nel caso di specie, siamo di fronte ad un passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome (mutamento da deposito, o comunque attività commerciale, ad ufficio, e cioè a categoria direzionale), che, perciò solo, integra gli estremi di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d'uso, soggetto, come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere sul carico urbanistico (Cass. pen., III, n. 5770/2017 e n. 12904/2015; Cons. di Stato, sez. VI, n. 1951/2016, sez. IV, n. 974/2015; T.A.R. Campania, III, n. 4249/2017; T.A.R. Lombardia Milano, II, n. 344/2016; TAR Napoli, sez. VII, 06.11.2017, n. 5152; Consiglio di Stato sez. IV, 13/11/2018, n.6388).

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