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I Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini: un approfondimento ragionato

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, contenente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto rilevanti novità in tema di Disciplina dell'attività Professionale degli Ingegneri, in particolare sulle modalità di gestione di degli aspetti deontlogici e su chi possa gestirli: nel passato l'Ordine ha sempre svolto, in realtà, attività di magistratura interna, ma con il D.P.R. in questione tale attività acquisisce forma e sostanza nuove con maggior peso specifico.

I Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini: un approfondimento ragionato

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, contenente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto rilevanti novità in tema di Disciplina dell'attività Professionale degli Ingegneri, in particolare sulle modalità di gestione di degli aspetti deontlogici e su chi possa gestirli: nel passato l'Ordine ha sempre svolto, in realtà, attività di magistratura interna, ma con il D.P.R. in questione tale attività acquisisce forma e sostanza nuove con maggior peso specifico.

Con questo articolo ho voluto affrontate e approfondire le questioni di maggiore criticità, con l'obiettivo di avviare un aperto ed esteso dibattito sul tema con tutti i Colleghi, al fine di poter offrire il qualificato punto di vista di chi sopporta sulla propria pelle i forse eccessivi oneri di tutti i tipi cui la nostra categoria pare ormai condannata a soggiacere.

La nostra professione riveste una funzione sociale indiscussa e di notevole rilievo. Partire da questa consapevolezza permette di meglio cogliere la portata delle modifiche introdotte con il citato D.P.R. e ci aiuterà a comprendere come la disciplina della nostra attività, per le modifiche introdotte, potrà costituire un ulteriore elemento di contributo alla garanzia delle qualità infuse dai colleghi nell'attività quotidiana.

La portata di maggior rilievo del modificato regime di disciplina della professione di ingegnere va individuata nel profilo di maggiore tutela dell'interesse pubblico che dovrà e potrà essere garantito dai Consigli di Disciplina territoriali.

Al fine di conseguire questo rilevante ed ambizioso obiettivo, occorrerà che i soggetti indicati dagli Ordini al Presidente del Tribunale che provvederà alla loro nomina siano dotati di caratteristiche di particolare qualità, tra le quali pare ovvio evidenziare l'importanza dei requisiti di professionalità ed onorabilità. In particolare, occorrerà che i candidati non abbiano alcun legame di parentela o di natura societaria con altri professionisti che siano risultati eletti nel rispettivo consiglio territoriale, il fatto che non abbiano subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti (anche se pare forse opportuno, per la delicatezza della funzione da svolgere, che tale limitazione temporale venga, di fatto, eliminato, estendendola all'intera vita professionale del candidato) e non siano stati sottoposti a misure preventive e non abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato.

Anche per quest'ultimo aspetto ci si auspica che la Professione di Ingegnere valga più del mero contenuto esplicitamente espresso, estendendo, in via di cautela, le cause di esclusione a quei soggetti che siano stati condannati anche solo in I grado, senza attendere le conferme del II grado di giudizio di merito e la pronuncia di legittimità assicurata dalla Corte di Cassazione. Questo per dare davvero un servizio al Paese cui ci si dedica da sempre con dedizione ed entusiasmo spontaneo e scevro da altri fini.

Venendo alle criticità, si pone in evidenza come il delicato ruolo che sarà svolto merita che i nominati possano essere tutelati, per meglio aderire alle esigenze del loro alto compito, da formule assicurative operanti per eventuali errori commessi nell'esercizio della funzione. Queste coperture, ne siamo certi, potranno assicurare un sereno lavoro ai Consiglieri nominati, scevri da preoccupazioni di ordine pratico per eventuali errori che possano compiersi nella loro delicata funzione.

Si profila poi una suddivisione del Consiglio di Disciplina territoriale, istituito presso ogni Tribunale, in Collegi di Disciplina, al fine di poter meglio rispondere alle multiformi esigenze poste dalla funzione. Si ritiene che questa suddivisione funzionale possa meglio rispondere all'esigenza di non coinvolgere l'intero Consiglio di Disciplina nella trattazione delle singole posizione portate alla sua attenzione. Per poter meglio operare si suggerisce di operare una selezione preventiva sui Candidati, individuando al loro interno le varie specializzazioni che negli attuali scenari risultano presenti effettivamente nella nostra Professione.
A tal riguardo appare opportuno operare una scelta accurata per la selezione di tutti i candidati, sia per offrire un valido contributo, sia per assicurare che tanto i membri effettivi che quelli supplenti saranno in grado di svolgere al meglio il compito loro affidato.

La scelta oculata di tutti i candidati nasce dall'esigenza, tutt'altro che remota, di astensione da parte dei membri effettivi qualora siano affrontate questioni aventi ad oggetto colleghi verso i quali i membri effettivi non siano esenti da anche solo potenziali conflitti di interesse.

Siamo soltanto all'inizio di questo percorso che può e deve segnare dare indirizzi chiari e definiti alla categoria degli ingegneri e garantire una maggior tutela degli interessi della committenza sia pubblica che privata anche svolgendo un'attenta azione di monitoraggio su aspetti di sciacallaggio professionale che alcuni colleghi, purtroppo, attuano!