Commissione CSLLPP: il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.
Per ottenere il Sismabonus 110% nei centri storici, quindi, non serve il progetto unitario sull’aggregato edilizio, ma basta riferirsi all’unità strutturale, così come indicata dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC).
Il progetto unitario, per la fruizione del SuperSismabonus 110% o del Sismabonus ordinario nei centri storici, è necessario anche con edificio strutturalmente indipendente? Alla domanda - molto importante -, dopo l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che avevamo già approfondito, si aggiunge il fondamentale parere della Commissione di Monitoraggio del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in materia di applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 (Sismabonus).
Il Fisco (interpello regionale 909-1222/2021 della DRE Emilia-Romagna) affermò che bisogna considerare anche l'art.16-bis comma 1 lett i) del TUIR, dove si evidenzia che gli interventi di miglioramento sismico e di messa in sicurezza statica "devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".
Essendo il fabbricato in questione, in quello specifico caso, inserito dentro una città storica, la sua collocazione gli impediva - secondo il Fisco - la fruizione del SuperSismabonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti autonomamente, senza progetto unitario, prescindendo dalla circostanza che l'edificio interessato da detti lavori costituisca unità strutturale a sé stante.
Il documento di risposta n. 4/2021 del 14 luglio scorso della Commissione fornisce chiarimenti in merito agli interventi strutturali su aggregati edilizi.
Nello specifico, si evidenzia testualmente che:
Per la Commissione questo tipo di interventi, se ben realizzati, consentono una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole unità strutturali, in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.
Semplificando, gli interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, soprattutto (considerata la loro semplicità realizzativa) quando si opera nei centri storici costituiti da aggregati.
La Commissione, infine, fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi certamente ammissibili al Sismabonus:
Sull'ultimo punto, nel documento si evidenzia che rientrano tra gli interventi ammessi al Sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una villetta a schiera.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento e le verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite alla singola unità strutturale individuata con la modalità previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non riguardano l’intera unità strutturale.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC e della relativa circolare, viene richiamata l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della circolare stessa.
I PARERI N.3 e 4 DELLA COMMISSIONE CSLLPP SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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