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Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: quando spetta il Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 431 del 23 giugno 2021, risponde in merito a tre casi diversi di fabbricati posseduti da una cooperativa a proprietà indivisa.

Palazzina composta da 16 appartamenti tutti assegnati in godimento ai soci

Il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) che per gli interventi trainati sulle unità assegnate ai soci. Per gli interventi trainanti il limite di spesa ammissibile alla detrazione:

  • per l'isolamento termico è 560.000 euro (40.000 per le prime 8 u.i. più 30.000 euro per le ulteriori 8 u.i.);
  • per la sostituzione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale è 280.000 euro (20.000 per 8 u.i. più 15.000 per le altre 8 u.i.).

Veranda e Superbonus: ecco quando non è abusiva e si prende tutto

Palazzine composte da unità non assegnate interamente in godimento ai soci, ma in parte locate a terzi non soci

Il Superbonus spetta alla cooperativa sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) che per gli interventi trainati sulle unità assegnate ai soci.

Atteso che l'intero edificio è posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative è assegnata in godimento ai soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci, sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1, D.L. “Rilancio” solo qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai soci sia superiore al 50%.

Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci.

 

Niente Superbonus per le u.i. commerciali

Non si applica il Superbonus per le spese relative a u.i. a destinazione commerciale perché il Superbonus per le cooperative spetta solo per gli interventi su immobili residenziali.

 

Ecobonus ordinario se non c’è prevalenza delle superfici abitative assegnate in godimento ai soci

Qualora la superficie complessiva delle unità assegnate in godimento ai soci sia inferiore al 50% della superficie complessiva la cooperativa potrà fruire delle detrazioni di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013.


Leggi anche:
Bonus facciate, cosa rientra nella detrazione del 90%
 

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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema dei BONUS FISCALI PER IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.


Bonus Facciate

Gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro (art. 14, D.L. 63/2013) oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 stesso D.L.).

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Analoga indicazione vale, ovviamente, anche per il Superbonus.

Inoltre, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora sull'edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (risposta a interpello n. 127/2021).

Pertanto, la cooperativa indivisa potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull'involucro dell'intero edificio, l'agevolazione di cui avvalersi.

 

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Cessione del credito: modalità

Il beneficiario della detrazione è la cooperativa, di conseguenza essa, nella misura in cui sosterrà le spese, maturerà il diritto alla detrazione oppure potrà decidere di avvalersi del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In merito agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni, ossia dalla cooperativa istante.

 


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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 Tecnici la sezione dedicata al Superbonus 110%: normativa, prassi e approfondimenti sull’agevolazione fiscale.

Lo speciale:

BONUS FISCALI PER IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE

Con una serie di interessanti risposte a interpello, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle regole particolari previste dalla normativa fiscale per l’applicazione dei bonus fiscali ai fabbricati delle cooperative edilizie. Nello Speciale si illustrano, pertanto, le indicazioni ritraibili dai documenti agenziali in questione.

A cura di Stefano Baruzzi

Piano Editoriale dello Speciale

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