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SCIA per trasformazione da ufficio a casa: dopo 30 giorni il comune non può più bloccare

Tar Lazio: in virtù delle modifiche apportate dal Primo Decreto Semplificazioni, il Comune non può bloccare dopo trenta giorni la SCIA con cui il proprietario dell'immobile segnala il cambio di destinazione d'uso dei locali

Continuamo la 'rassegna' delle più recenti sentenze in materia urbanistica 'correlate' al Primo Decreto Semplificazioni (76/2020, convertito in legge 120/2020) con una pronuncia - la n.3716 del 26 marzo del Tar Lazio - dedicata alle tempistiche di 'reazione' del comune in merito alla presentazione della SCIA da parte del privato.

 

Tempi ridotti per la risposta del comune

I tempi, col DL 76/2020, sono stati infatti ridotti: 'oggi' la PA non può, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA per il cambio di destinazione d'uso senza opere ai sensi dell'art.22 del dpr 380/2001 (in questo caso, da ufficio a casa), bloccare la segnalazione. 

La PA ha dichiarato, dopo i 30 giorni sopracitati, l'inefficacia della SCIA ma, secondo il ricorrente, avrebbe potuto procedere all’adozione del provvedimento inibitorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, residuando successivamente esclusivamente l’esercizio del potere di autotutela nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 21 nonies della legge 241/1990.

SCIA per trasformazione da ufficio a casa: dopo 30 giorni il comune non può più bloccare

Le novità del DL Semplificazioni in materia di procedimento amministrativo

In tal senso, quindi, sono state rimarcate le innovazioni introdotte con il DL 76/2020, che attraverso l’inserimento, nel testo dell’art. 2 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo (241/1990), del comma 8 bis ha espressamente previsto l’inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

La novità, quindi, è che è stato stabilito espressamente, attraverso l’inserimento del comma 8 bis dell’art. 2, l’inefficacia, ai fini che in questa sede vengono in rilievo, del provvedimento inibitorio tardivamente adottato dall’amministrazione in relazione alla SCIA.

Tradotto: dopo 30 giorni nn si può dichiarare inefficace una SCIA. Nella fattispecie la nuova disposizione è certamente applicabile ratione temporis, stante l’avvenuta presentazione della SCIA in data 11 novembre 2020 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera a), legge 120/2020.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa “una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, la scia (come già la dia) costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria; pertanto, non solo deve ritenersi illegittima l'adozione, da parte di un'Amministrazione comunale, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall'ordinamento per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, ma neppure possono, più in generale, disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29.09.2020, n. 5725).

 

L'ultima spiaggia del comune

Attenzione però: l'amministrazione, volendo, può agire in autotela annullando l'atto, se sussitono le condizioni.

 

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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