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Ristrutturazioni edilizie: si possono detrarre le spese anche con un comodato non registrato

CTR Veneto: l'esistenza di un rapporto di comodato, seppur non registrato, costituisce infatti un titolo idoneo e legittimo per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Le ristrutturazioni edilizie possono portare a una detrazione delle spese (cd. Bonus Ristrutturazioni e similari) anche con comodato non registrato.

L'importante principio è contenuto nel disposto della sentenza 831/2 del 22 giugno 2021 della CTR Veneto, dove si evidenzia che la semplice esistenza di un rapporto di comodato è titolo idoneo e legittimo per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Attenzione: questa decisione ha ribaltato il primo grado di giudizio, quando aveva 'prevalso' la tesi dell'Agenzia delle Entrate.

 

Comodato non registrato

Per effetto di questa carenza, il Fisco aveva revocato le detrazioni con conseguente iscrizione a ruolo delle imposte dovute con relative sanzioni e interessi. Il contribuente aveva quindi presentato ricorso alla Ctp che lo aveva però respinto: secondo i giudici tributari provinciali (primo grado della giustizia tributaria), il comodato gratuito costituisce un titolo idoneo per far valere il diritto a tali detrazioni fiscali, ma in questo caso non era provata l'esistenza di detto contratto per effetto della mancanza di data certa conseguente alla omessa registrazione.

Si arrivava, quindi, alla CTR, la quale ribaltava il tutto poiché le prove fornite dal contribuente in relazione alla sua qualifica di comodatario dell'immobile oggetto degli interventi agevolati erano da ritenersi più che sufficienti.

Ristrutturazioni edilizie: si possono detrarre le spese anche con un comodato non registrato

Quali prove servono

L'appellante aveva, nello specifico, fornito la seguente documentazione:

  • atto di notorietà e certificazione anagrafica relativa allo stato di convivenza more uxorio con la proprietaria dell'appartamento cui è riferito l'accertamento, che giustificherebbe la concessione in comodato dello stesso;
  • copia delle utenze allo stesso intestate;
    istanza relativa alla Tia (tassa integrata ambientale) con tanto di pagamenti effettuati, che dimostrano il possesso dell'appartamento stesso.

Siccome il regime normativo di accesso alle detrazioni in oggetto non prevede la presenza di un contratto di comodato scritto e registrato come presupposto indefettibile per il riconoscimento dei bonus fiscali, l'appello del contribuente deve essere accolto.

 

E il Superbonus 110%?

Attenzione alle 'conseguenze' che questa sentenza - che è giurisprudenza, non legge, con tutte le differenze del caso - potrebbe comportare in materia di tutti i bonus edilizi, Superbonus compreso.

Sappiamo ormai bene che l'Agenzia delle Entrate, ha sempre sostenuto che per poter accedere alle detrazioni edilizie il comodatario deve essere in possesso di un contratto registrato avente una data anteriore all'inizio dei lavori e della dichiarazione di assenso ai lavori da parte del proprietario (circ. 7/2021).

Ma in questa pronuncia, la CTR 'dice' che l'esistenza di un idoneo titolo e anteriore per l'accesso a tali detrazioni fiscali, come ad esempio il comodato, possa essere dimostrata anche attraverso altri elementi diversi dalla registrazione del contratto stesso.

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