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Sismica e SCIA: ogni minimo intervento strutturale deve essere autorizzato dal Genio Civile

Consiglio di Stato: ogni intervento anche minimo sulla struttura di un edificio deve essere autorizzato dal genio civile per effetto della normativa sismica, anche se effettuato con SCIA autoreferenziale

Torniamo ad occuparci di sentenze urbanistiche con un'interessante pronuncia del Consiglio di Stato (6138/2021 del 1° settembre), che ha accolto l'appello di un comune - perdente in primo grado, per la sentenza del Tar Trieste n.410/2019 - relativamente al divieto di prosecuzione di alcuni lavori e opere per i quali era stata presentata una SCIA da parte di un Centro culturale.

 

La SCIA della discordia

La segnalazione certificata di inizio attività-SCIA aveva ad oggetto una “Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e con la realizzazione di opere”, da realizzare presso un fabbricato “inagibile”.

Avviata l’istruttoria di verifica circa la compatibilità delle opere da realizzarsi con SCIA con le previsioni normative che governano l’area in questione, gli uffici comunali riscontravano l’esigenza di una integrazione documentale e chiedevano al Centro culturale interessato di depositare entro 60 giorni la documentazione, diffidando nel contempo il medesimo Centro culturale “dal proseguimento dell’attività” e segnalando in particolare che nella documentazione depositata non erano presenti i seguenti atti:

  • a) la certificazione di agibilità, in quanto agli uffici non risultavano depositate le integrazioni (a suo tempo) richieste, in data 18 ottobre 2016, nel corso del (diverso) procedimento avviato con la presentazione della istanza di rilascio del certificato di agibilità), fra le quali il “collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”;
  • b) l’asseverazione relativa “alla sicurezza e idoneità statica” della nuova destinazione d’uso.

Il Centro culturale, integrando la Relazione tecnica di asseverazione già prodotta all’epoca della presentazione della SCIA, dichiarava agli uffici comunali che gli “interventi” da realizzare erano “strutturali” e soggetti “alla disciplina di cui alla LR 16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001, PARTE II - Capo I, II e IV”, oltre ad impegnarsi “all’espletamento degli adempimenti connessi in relazione alla tipologia di intervento da realizzare prima dell’inizio dei lavori strutturali” e ad obbligarsi a comunicare “gli estremi dell’autorizzazione e/o del deposito”.

Poi, di lì a poco, il Centro culturale comunicava l’inizio dei lavori e il comune intimava lo stop, anche alla luce del fatto che il professionista delegato alla SCIA aveva scritto che era obbligo, prima di avviare i lavori,  dotarsi del previo permesso del genio civile ai fini sismici come artt. 93-94 del TUE ed anche sulla base della citata legge regionale del 2009.

Qui interveniva il Tar Trieste, chiamato in causa dall'appellante, che accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento del comune in assenza del previo permesso del Genio Civile, ma sul fatto che il Centro Culturale insistette per la validità della SCIA del 2018

 Sismica e SCIA: ogni minimo intervento strutturale deve essere autorizzato dal Genio Civile

Anche gli interventi minimi richiedono l'autorizzazione del Genio Civile

Il Consiglio di Stato, in ultima istanza, da ragione al comune in quanto, dalla lettura della documentazione depositata nei due gradi di giudizio e in particolare dalla integrazione della relazione asseverata allegata alla SCIA, apportata direttamente dal tecnico incaricato sulla “scheda 4”, emerge che detto tecnico ha ricondotto espressamente l’intervento in questione alla disciplina di cui alla l.r. 16/2009 e al relativo regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed alla corrispondente disciplina statale di cui al dpr 380/2001.

Sebbene la rilevanza di tale dichiarazione sia apertamente contestata dalla parte appellata, sotto il profilo del suo peso giuridico condizionante i presupposti per la effettuazione delle opere di cui alla SCIA, anche a causa del suo contenuto emerge un quadro di profonda incertezza tecnico-giuridica, provocata proprio dalla parte interessata ad eseguire i lavori (rivestendo inevitabilmente il tecnico la posizione qualificata di “procuratore plenipotenziario” del soggetto che intende eseguire i lavori, ai fini della qualificazione tecnico-giuridica delle opere da realizzarsi), che non esclude che l’intervento possa coinvolgere profili strutturali.

Non solo: le opere di cui alla SCIA presentata dal Centro culturale, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, devono essere realizzate all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con riferimento alla quale gli uffici comunali avevano richiesto nel 2016 una indispensabile integrazione documentale avente ad oggetto il “deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”, necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono.

In definitiva, è contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.

Ne consegue che ogni intervento anche minimo che interessa la parte strutturale di un edificio debba essere autorizzato dal genio civile per effetto normativa sismica, anche se con SCIA autoreferenziale.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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