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Tutte le differenze tra vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico: quando è possibile il condono?

Consiglio di Stato: in certi casi il condono è concesso a condizione che il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera mentre in altri il vincolo ha una sorta di efficacia retroattiva e impedisce il condono anche se apposto dopo la realizzazione dell’abuso

Attenzione massima alle sentenze 5262/2021 del 12 luglio e 6140/2021 del 1° settembre, entrambe del Consiglio di Stato, perché trattano le differenze che intercorrono tra vincolo paesaggistico e idrogeologico, in riferimento alla richiesta di una sanatoria edilizia per alcuni lavori, approfondendo anche altri temi rilevanti in materia di sanatoria.

 

Vincolo paesaggistico, conformità dell'opera e condono

La prima pronuncia (5262/2021) è riferita al diniego di un comune all'istanza di condono richiesto da un privato per i lavori di ampliamento del proprio fabbricato ad uso residenziale consistenti nella realizzazione di una veranda coperta.

Il Comune aveva rilevato che le opere realizzate rientrassero nella fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo e invitato il ricorrente a presentare istanza all’Autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 della legge 47/1985.

Pertanto, il ricorrente aveva presentato apposita istanza chiedendo un ulteriore accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167-181, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Su tali istanze si pronunciavano con parere negativo la Commissione per il paesaggio e la Soprintendenza, ritenendo non compatibili le opere oggetto di condono ai sensi degli artt. 32 comma 27 lettera d) del DL 269/2003 (conv. in l. 326/2003) e 33 della legge 47/85.

Si arrivava, quindi, fino al Consiglio di Stato, che, con riferimento alla condonabilità di opere edilizie situate in aree vincolate, ricorda questi principi:

  • in riferimento all’art.32, comma 27 lettera d) del DL 269/2003, devono intendersi espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla istituzione del vincolo e di conseguenza “sono condonabili soltanto le opere realizzate su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione, e soltanto per esse si pone l’esigenza della verifica delle ulteriori congiunte condizioni della conformità urbanistica” (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1528 del 2018);
  • la asserita conformità dell’opera contestata agli strumenti urbanistici non è rilevante, attesa la sussistenza del vincolo nell’area di interesse;
  • nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali” (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del 2020).

L’incremento della superficie derivante dalle opere in questione esclude questa eventualità.

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Vincolo idrogeologico e condono edilizio: è possibile, ma...

Le cose possono cambiare quando l'area o l'immobile sono invece sottoposte al vincolo idrogeologico.

Palazzo Spada, nella pronuncia 6140/2021, afferma infatti che "le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive".

Vediamo di spiegare meglio cosa significa.

L'art. 32 del DL 269/2003 (cd. Terzo Condono) fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo condono, di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994, escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualora sussistano congiuntamente queste due condizioni ostative:

  • a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive;
  • b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tal caso l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il terzo condono, con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici, ma anche quello idrogeologico), preclude quindi la sanatoria sulla base della anteriorità del vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'Autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria

Inoltre, sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area, la sua presenza impone ai proprietari l'obbligo di conseguire, prima della realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.

Ne deriva che le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto (ma non è questo il caso) “successivamente alla presentazione dell'istanza di condono”, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.

LE SENTENZE INTEGRALI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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