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La tettoia non è manutenzione straordinaria ma nuova costruzione: senza permesso scatta l'abuso

Tar Napoli: la realizzazione di tettoie di una certa dimensione integra un’ipotesi di nuova costruzione e non di manutenzione straordinaria

Dopo vincoli e sanatorie, torniamo ad occuparci di una delle opere più gettonate in edilizia, la tettoia, con la pronuncia n.5628/2021 dello scorso 26 agosto del Tar Campania (Napoli) che ci ricorda, ancora una volta, la corretta qualificazione urbanistica di questa tipologia di 'costruzione'.

 

Tettoia abusiva: non è manutenzione straordinaria

Nella specie, si controbatte sull'ordinanza di demolizione di un comune per, tra l'altro:

  • a) completamento della tettoia posta sopra il solaio del secondo piano attualmente anche abitato;
  • b) realizzazione sul versante nord del lotto, di una tettoia con profilati in ferro coperta da lamiere grecate di circa mq 45,00 per un’altezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso;
  • c) realizzazione di una tettoia sul versante sud del lotto, profili in ferro e copertura in lamiera grecata di circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso.

Secondo parte ricorrente, queste tettoie dovrebbero essere ricondotte nell'alveo degli interventi di manutenzione straordinaria, ma il Tar non è assolutamente d'accordo, il quanto la categoria della manutenzione straordinaria comprende solamente “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici”.

A tale categoria non sono infatti riconducibili il completamento e la realizzazione di tettoie in profilati in ferro coperte da lamiere grecate, di notevoli dimensioni, circa mq 45,00 per un’altezza media di mt 2,90, nell’un caso, e di circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90, nell’altro caso, né, tantomeno, la formazione di una cantinola interrata di circa mq 12,00 per altezza mt 4,00, che, in quanto implicanti una apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia, con creazione di nuove superfici utili ed incremento della volumetria esistente, sono invece ascrivibili agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, come tali assoggettabili, ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al permesso di costruire.

Occorre, in tale caso, fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Nello specifico, “Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).

La tettoia non è una manutenzione straordinaria ma una nuova costruzione: senza permesso scatta l'abuso

Nuova costruzione, trasformazione del territorio e permesso di costruire

Più in generale, continuano i giudici amministrativi:

  • necessita di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata, ogni opera che arreca una trasformazione del territorio. In base all'art. 10, d.P.R. n. 380/2001, sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni dettate dall'art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo d.P.R. n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 01/03/2019, n. 1154).
  • il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo” (Cons. di St., sez. IV, 28/01/2019, n.667).

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