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Superbonus 110% nei centri storici e unità strutturale: servono precise verifiche tecniche, non c'entra il Fisco

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un recente interpello, ammette che ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono al Fisco

Gli interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico e la possibilità di prendere il Supersismabonus 110% sono al centro dei pensieri di molti, considerando anche che la scadenza del 110% resta, attualmente, al 30 giugno 2022.

In tal senso, la risposta n.598/2021 del 16 settembre dell'Agenzia delle Entrate è importante perché conferma che, quando si parla di progetto strutturalmente unitario, bisogna rifarsi ai dettami del CSLP, della Commissione di Monitoraggio sul Sismabonus e di considerazioni tecniche che esulano dalla competenza del Fisco.

Semplificando: la 'storia' del progetto unitario in centro storico non è una questione fiscale, ma strutturale, tecnica, e non si può chiedere all'Agenzia di dirimere la matassa.

 

Lavori su fabbricato in centro storico: quante richieste!

L'Istante chiede la possibilità di prendere il Supersismabonus 110% per i lavori su un fabbricato costituito "da una singola unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia evolutiva, costituendo quindi nell'insieme un aggregato edilizio ovvero strutturale".

Non solo. Si chiede anche di chiarire:

  • la definizione di "progetto unitario", al fine di comprendere se l'intervento di consolidamento statico per usufruire del cd. Superbonus (con un intervento trainante), possa essere limitato al condominio in oggetto che costituisce singola unità edilizia strutturale dell'agglomerato, oppure se lo stesso intervento debba essere esteso all'intero agglomerato edilizio;
  • se il progetto dell'intervento agevolabile con il Superbonus debba essere mirato a risolvere le criticità di carattere statico che interessano il fabbricato "ovvero non risulta chiaro se il progettista sia tenuto o meno a definire un intervento di consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga in conto la priorità degli interventi, ovvero sulla base di un indice di rischio per carichi statici definiti eventualmente come rapporto tra il sovraccarico variabile statico massimo sopportabile dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico variabile statico previsto per il progetto di una struttura nuova";
  • quale sia il limite di spesa agevolabile per l'intervento antisismico di consolidamento statico;
  • che la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita riferendosi esclusivamente al corpo di fabbrica oggetto di studio, ovvero edificio parte di un agglomerato edilizio;
  • che l'intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini al fine di interessare le strutture dei corpi di fabbrica che interessano le unità immobiliari in oggetto, considerato che il fabbricato è composto da diverse unità alcune delle quali (per via dell'esecuzione di accorpamenti di unità immobiliari inizialmente distinte), appartengono in parte al corpo di fabbrica e condominio in oggetto e in parte all'edificio attiguo che risulta in un condominio differente;
  • considerato che il d.lgs. 81/2008 definisce il ruolo di "Responsabile dei lavori", relativamente alla figura cui risultano delegate una serie di attività da eseguirsi sia nel corso della fase progettuale, sia in quella di esecuzione dei lavori, quali siano i criteri di determinazione dei compensi relativi a tali attività e se l'onorario per le suddette attività possa rientrare nelle spese agevolabili per le detrazioni relative al cd. Superbonus.

 

Superbonus per gli interventi antisismici: riepilogo

Le Entrate, come di consueto, partono da lontano ricordando che, ai fini della soluzione dei quesiti inerenti l'accesso al regime del Superbonus per gli interventi antisismici, si rileva che nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta agli interventi richiamati ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art.16 del DL 63/2013. Si tratta, in particolare degli interventi di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Non solo: i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del MIT 58 del 28 febbraio 2017 devono asseverare l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110% nei centri storici e progetto unitario: servono precise verifiche tecniche, non c'entra il Fisco

Progetto unitario: è una questione tecnica, non fiscale!

Veniamo al dilemma principale dell'interpello, il cd. progetto unitario.

L'Agenzia rinvia subito ogni 'responsabilità' al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate RU n.7035 del 13 luglio 2021.

Riassumendo, nel parere è stato chiarito che:

  • per l'accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l'esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, il riferimento a progetti unitari si può intendere come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all'intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle NTC;
  • le NTC definiscono come unità strutturale (US) quella porzione di aggregato che "... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi". Tale concetto è stato più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale "L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

Pertanto, nel caso di specie, ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono all'AdE in sede di risposta alle istanze di interpello. Non sono aspetti fiscali, insomma.

 

Limite di spesa ammesso alla detrazione

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio. Il limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle unità di cui si compone l'edificio.

 

Le spese del responsabile dei lavori

Il 110, nei limiti previsti per ciascun intervento, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, tra le quali, in particolare le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione ed ispezione e prospezione).

Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell'A.P.E., nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono detraibili secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (DM Parametri).

Tali criteri devono essere utilizzati anche per le spese relative agli interventi antisismici: di conseguenza, le spese spettanti al "Responsabile dei lavori" potranno essere ammesse a beneficiare delle detrazioni se collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus.

LA RISPOSTA 598/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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